IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni,  concernente  «Norme  generali  sull'ordinamento   del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli  articoli  da
10 a 13; 
  Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico  delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  maggio  2018,
concernente la nomina dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  13  giugno  2018,
con  il  quale  l'on.  dott.  Angelo   Tofalo   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla difesa; 
  Ritenuto di dover delegare la  trattazione  di  alcune  materie  al
Sottosegretario di Stato on. dott. Angelo Tofalo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. dott. Angelo  Tofalo
e' delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo
che il Ministro non ritenga di  attendervi  personalmente  presso  il
Senato della Repubblica  e  la  Camera  dei  deputati  per  i  lavori
parlamentari riguardanti provvedimenti  di  interesse  della  Difesa,
nonche' per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare. 
  2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. dott. Angelo  Tofalo
e', inoltre, delegato, sentiti gli indirizzi del Ministro e salvo che
il Ministro non ritenga di attendervi personalmente: 
    a) a rappresentare il Ministro nelle  cerimonie  celebrate  nella
capitale e nell'area meridionale e insulare del Paese; 
    b) a promuovere  le  riunioni  e  le  attivita',  sia  a  livello
centrale che  locale,  riguardanti  la  trattazione  delle  questioni
comunque connesse alle materie di cui all'art. 1, commi  472,  473  e
475 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    c) alla trattazione delle problematiche relative  alla  sicurezza
cibernetica; 
    d) alla firma dei provvedimenti di conferimento  degli  incarichi
di Capo reparto e Capo Divisione delle Direzioni di livello  generale
e non generale, degli Uffici centrali,  nonche'  di  Direttore  degli
Uffici tecnici territoriali agli ufficiali dell'Aeronautica  militare
e dell'Arma dei carabinieri; 
    e)  all'autorizzazione  all'impiego  all'estero  degli  ufficiali
dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri; 
    f) alla firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato  in
materia di ricorsi straordinari  al  Capo  dello  Stato  relativi  al
personale dell'Aeronautica militare e all'Arma dei carabinieri; 
    g)  per  l'area  del  demanio  e  del  patrimonio  militare,  con
riferimento alle  problematiche  di  razionalizzazione,  dismissione,
valorizzazione e gestione immobiliare, nonche' a  quelle  concernenti
gli alloggi per il personale, per l'area meridionale e  insulare  del
Paese; 
    h) ai provvedimenti di nomina dei rappresentanti della Difesa  in
seno ai Comitati misti paritetici in materia  di  servitu'  militari,
alle  Commissioni  tecniche  provinciali  sulle  materie   esplodenti
previste dalle disposizioni  di  pubblica  sicurezza  e  degli  altri
Comitati di natura tecnica per  l'area  meridionale  e  insulare  del
Paese; 
    i) alla trattazione delle problematiche connesse alla  diffusione
della cultura della difesa e sicurezza; 
    l) alla trattazione delle problematiche connesse al sostegno  del
ricollocamento dei  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito; 
    m) per l'area del personale  militare  della  Difesa,  anche  nei
rapporti con le  altre  amministrazioni  pubbliche,  con  particolare
riferimento alle relazioni con le rappresentanze militari.