IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze 20  settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8  aprile
2016, n. 12; 
  Visti i decreti del Ministro della salute del 17  novembre  2016  e
del 31 gennaio 2017, con  cui  il  prof.  Mario  Melazzini  e'  stato
rispettivamente nominato e confermato direttore generale dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  28  settembre  2004
che ha istituito la commissione consultiva tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996  n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1 comma 4,  che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determinazione AIFA 4 novembre 2013,  n.  945,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2013 n. 269, che ha inserito
il principio attivo misoprostolo nell'elenco dei medicinali erogabili
a totale carico del Servizio  sanitario  nazionale,  ai  sensi  della
richiamata  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  per   l'indicazione:
«Dilatazione  della  cervice  uterina  nell'interruzione  terapeutica
della gravidanza in associazione a mifepristone»; 
  Vista la determinazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  9
aprile 2014 n. 83 con  la  quale  la  societa'  Exelgyn  ha  ottenuto
l'autorizzazione all'immissione in commercio, ed e' stata definita la
classificazione ai fini della rimborsabilita'  e  della  prescrizione
del medicinale Misoone® (misoprostolo) per  la  seguente  indicazione
terapeutica:  «interruzione  medica  della  gravidanza   a   sviluppo
intrauterino, in seguito all'uso del mifepristone, da  attuarsi  fino
al 49° giorno di amenorrea. L'uso del misoprostolo e' indicato  negli
adulti»; 
  Vista  la  determinazione  AIFA  del  15  febbraio  2016,  n.  238,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  2  marzo  2016  n.  51,  di
riclassificazione  del  medicinale  Misoone®  (misoprostolo)  per  la
sopracitata indicazione terapeutica; 
  Considerato  che  l'indicazione  terapeutica  autorizzata  per   il
medicinale  Misoone®  (misoprostolo)  e'  la   medesima   indicazione
prevista nella richiamata determinazione AIFA  4  novembre  2013,  n.
945, per il principio attivo misoprostolo; 
  Considerato, pertanto, che e' venuto meno il requisito di  mancanza
di  valida  alternativa  terapeutica  autorizzata  per  l'indicazione
terapeutica prevista dalla richiamata determinazione AIFA 4  novembre
2013, n. 945 e di dover provvedere, di conseguenza,  a  escludere  il
principio attivo misoprostolo dall'elenco dei medicinali erogabili  a
totale carico del Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  principio  attivo  misoprostolo  e'  escluso  dall'elenco   dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648  per
l'indicazione  terapeutica  prevista  dalla  determinazione  AIFA   4
novembre 2013, n. 945.