L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifiche, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d. «cresci Italia» e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. «legge concorrenza», recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS; Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni; Considerata la necessita' di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea; Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Modifiche al regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007 1. L'art. 1 (Definizioni) e' modificato come segue: a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «"elenco annesso al Registro": elenco in cui sono inclusi gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro, ai sensi degli articoli 116-quater e 116-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»; b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) "intermediario": qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio»; c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «"Registro" o "RUI": Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209». 2. All'art. 3 (Utilizzo riservato della denominazione assicurativa), il comma 2 e' sostituito dal seguente: «L'uso, nella ragione o denominazione sociale e in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole o delle locuzioni indicate nell'art. 308, comma 2, del decreto e' riservato agli intermediari iscritti nel registro, in coerenza con l'attivita' corrispondente alla sezione di appartenenza, agli intermediari di assicurazione e riassicurazione con residenza o sede legale in altri Stati membri inclusi nell'elenco annesso al registro, ovvero ai periti assicurativi iscritti nel ruolo». 3. All'art. 4 (Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate per l'esistenza di controlli amministrativi), il comma 2 e' sostituito dal seguente: «In deroga al disposto dell'art. 3, comma 1, il termine "assicurazione" o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, puo' essere utilizzato dagli intermediari iscritti nel registro, a condizione che dalla documentazione informativa da consegnare ai contraenti risulti in modo inequivoco l'esercizio dell'attivita' di intermediazione. Gli intermediari iscritti nel registro come inoperativi possono conservare il termine "assicurazione" o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, esclusivamente nella ragione o denominazione sociale». 4. L'art. 5 (Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate in base ad elementi di fatto) e' modificato come segue: a) al comma 1, dopo le parole: «I soggetti che non svolgono attivita' assicurativa, riassicurativa, attivita' di intermediazione», sono aggiunte le parole: «o di distribuzione»; e dopo le parole: «attivita' imprenditoriali o professionali diverse dall'attivita' assicurativa, riassicurativa, di intermediazione», sono aggiunte le parole: «o di distribuzione» e dopo la parola «assicurativa» e' aggiunta la parola «o riassicurativa»; b) al comma 2, lettera a), la parola «intermediazione» e' sostituita dalla parola «distribuzione».