L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni  e
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modifiche, nella legge n. 135  del  7  agosto  2012,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza  dei  servizi  ai  cittadini   e   recante   l'istituzione
dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle  assicurazioni  private  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante   il   testo   unico   delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; 
  Vista  la  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  recante
disposizioni urgenti per il rilancio  economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale; 
  Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante  disposizioni  per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  nella
legge 24 marzo  2012,  n.  27,  c.d.  «cresci  Italia»  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante  disposizioni  urgenti  per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  c.d.   «legge   concorrenza»,   recante   disposizioni
finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati,
a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a  garantire  la  tutela
del consumatore  anche  in  applicazione  dei  principi  del  diritto
dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza  e
apertura dei mercati, nonche' delle politiche europee in  materia  di
concorrenza; 
  Visto  il  regolamento  IVASS   n.   3   del   5   novembre   2013,
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge  28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'IVASS; 
  Visto il  regolamento  IVASS  n.  40  del  2  agosto  2018  recante
disposizioni   in   materia   di   distribuzione    assicurativa    e
riassicurativa ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, recante il  Codice  delle  assicurazioni  private  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alla   normativa
nazionale e dell'Unione europea; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
                   Modifiche al regolamento ISVAP 
                      n. 9 del 14 novembre 2007 
 
  1. L'art. 1 (Definizioni) e' modificato come segue: 
  a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «"elenco annesso  al
Registro": elenco in cui sono inclusi gli intermediari  assicurativi,
anche a titolo accessorio, e  riassicurativi  con  residenza  o  sede
legale in un altro Stato membro, ai sensi degli articoli 116-quater e
116-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»; 
  b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
  «e-bis)  "intermediario":  qualsiasi  intermediario   assicurativo,
intermediario riassicurativo e intermediario  assicurativo  a  titolo
accessorio»; 
  c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «"Registro" o "RUI":
Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo  accessorio,
e riassicurativi di  cui  all'art.  109  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209». 
  2.   All'art.   3   (Utilizzo   riservato    della    denominazione
assicurativa), il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «L'uso,  nella
ragione o denominazione  sociale  e  in  qualsiasi  comunicazione  al
pubblico, delle parole o  delle  locuzioni  indicate  nell'art.  308,
comma 2, del decreto e'  riservato  agli  intermediari  iscritti  nel
registro, in coerenza con l'attivita' corrispondente alla sezione  di
appartenenza, agli intermediari di  assicurazione  e  riassicurazione
con residenza o sede legale in altri Stati membri inclusi nell'elenco
annesso al registro,  ovvero  ai  periti  assicurativi  iscritti  nel
ruolo». 
  3. All'art. 4 (Utilizzo legittimo delle parole  o  delle  locuzioni
riservate per l'esistenza di controlli amministrativi), il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «In deroga al disposto dell'art. 3, comma 1,
il termine "assicurazione" o  altro  termine  equivalente,  privo  di
ulteriori specificazioni, puo' essere utilizzato  dagli  intermediari
iscritti  nel  registro,  a  condizione  che   dalla   documentazione
informativa da consegnare ai contraenti risulti  in  modo  inequivoco
l'esercizio  dell'attivita'  di  intermediazione.  Gli   intermediari
iscritti nel registro come inoperativi possono conservare il  termine
"assicurazione" o  altro  termine  equivalente,  privo  di  ulteriori
specificazioni,  esclusivamente   nella   ragione   o   denominazione
sociale». 
  4. L'art. 5 (Utilizzo legittimo  delle  parole  o  delle  locuzioni
riservate in base ad elementi di fatto) e' modificato come segue: 
  a) al comma 1,  dopo  le  parole:  «I  soggetti  che  non  svolgono
attivita'     assicurativa,     riassicurativa,     attivita'      di
intermediazione», sono aggiunte le parole: «o  di  distribuzione»;  e
dopo le parole: «attivita' imprenditoriali  o  professionali  diverse
dall'attivita'  assicurativa,  riassicurativa,  di  intermediazione»,
sono aggiunte le parole:  «o  di  distribuzione»  e  dopo  la  parola
«assicurativa» e' aggiunta la parola «o riassicurativa»; 
  b)  al  comma  2,  lettera  a),  la  parola  «intermediazione»   e'
sostituita dalla parola «distribuzione».