IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto, in particolare, l'art. 36 del Regolamento (UE) n.  1305/2013
che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di
premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle  piante  a
fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori  causate
da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni
parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e  per  gli
importi versati dai fondi di  mutualizzazione  per  il  pagamento  di
compensazioni  finanziarie  agli  agricoltori  in  caso  di   perdite
economiche causate da avversita' atmosferiche  o  dall'insorgenza  di
focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal
verificarsi di un'emergenza ambientale; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione  dell'8
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore agricolo; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  1407/2013  della  Commissione  dell'8
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; 
  Vista la decisione comunitaria n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015,
che ha approvato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  (PSRN)
2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001),  di  seguito  PSRN,  ai  fini  della
concessione del sostegno da parte del Fondo europeo agricolo  per  lo
sviluppo rurale - sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli
animali e delle  piante»  nell'ambito  della  misura  riguardante  la
gestione del rischio in agricoltura di cui agli articoli 36 e 37  del
citato Regolamento (UE) n. 1305/2013; 
  Vista la decisione comunitaria n. C(2017)7525 dell'8 novembre  2017
che approva l'ultima modifica del PSRN 2014-2020; 
  Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che,  al
comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato
alla produzione, rilevati dall'ISMEA  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal decreto  legislativo  18  aprile  2008,  n.  82,  concernente  la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  capo  I
che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, come modificato  dal  decreto  legislativo  18
aprile 2008, n. 82, recante  le  modalita'  per  stabilire  i  prezzi
unitari per la determinazione dei  valori  assicurabili  con  polizze
agevolate; 
  Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato  nel
sito internet del Ministero, con il quale a partire  dal  1°  gennaio
2015 si applicano le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di  aiuto,  delle
tipologie  di  interventi  e   delle   condizioni   stabilite   dagli
Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di  Stato  al  settore
agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020  e  dal  Regolamento
(UE)  n.  702/2014  della  Commissione  del  25  giugno  2014,  e  le
disposizioni applicative stabilite con decreto ministeriale 27 luglio
2015, pubblicato nel sito internet del Ministero; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.  105,  «Regolamento  recante  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
luglio   2017,   n.    143,    «Regolamento    recante    adeguamento
dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 177»; 
  Visto il decreto ministeriale del 7 marzo  2018,  n.  2481  recante
individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del  sopracitato  decreto
ministeriale 7 marzo 2018, nel  quale  la  direzione  generale  dello
sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorita'  di  gestione
delle misure nazionali di sviluppo  rurale  cofinanziate  dall'Unione
europea, supportata in tale  funzione  dagli  uffici  competenti  per
materia; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n.  162,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo
2015,  relativo  alla  semplificazione  della  gestione   della   PAC
2014-2020 e s.m.i., ed in particolare  il  capo  III  riguardante  la
gestione del rischio; 
  Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto
ministeriale   12   gennaio   2015   e   s.m.i.,   che    definiscono
rispettivamente gli elementi del Piano Assicurativo Individuale (PAI)
e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula
delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione
ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi  delle  sottomisure
17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la
cui elaborazione  sono  necessari,  tra  l'altro,  i  prezzi  unitari
massimi stabiliti dal presente decreto; 
  Ritenuto  opportuno  che   per   la   determinazione   dei   valori
assicurabili   con   polizze   agevolate,   nel   caso    di    nuovi
prodotti/varieta' di cui non si  dispone  della  rilevazione  storica
triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge  23
dicembre  2000,  n.  388  e  all'art.  2  comma  5-ter  del   decreto
legislativo n. 102/2004, ISMEA puo' procedere  alla  rilevazione  dei
prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni; 
  Visto il decreto n. 5450 del  10  marzo  2015  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 19 giugno 2015, con il
quale sono stabiliti tra  l'altro  i  prezzi  unitari  massimi  delle
colture vegetali,  utilizzabili  per  la  determinazione  dei  valori
assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015; 
  Visto il decreto n. 5844  del  7  marzo  2016  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 2016, con  il
quale sono stati stabiliti tra l'altro i prezzi unitari massimi delle
colture vegetali,  utilizzabili  per  la  determinazione  dei  valori
assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di
mutualizzazione nell'anno 2016; 
  Visto il decreto n. 31908 del 29 dicembre 2016, del Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  40  del  17  febbraio  2017,
integrato dai successivi decreti n. 10789 del  28  marzo  2017  e  n.
15125 del 31 maggio 2017, con il quale sono stati stabiliti i  prezzi
unitari  massimi  delle  colture  vegetali  e   dell'uva   da   vino,
utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno
2017; 
  Visto il decreto 6 novembre  2017,  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2017, con  il  quale
e' stato approvato il piano assicurativo agricolo 2018; 
  Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali n. 31817 dell'11 dicembre 2017 e n.  2921  del  29  gennaio
2018, con i quali sono stati stabiliti i prezzi  unitari  massimi  di
alcune produzioni agricole, zootecniche e delle  strutture  aziendali
per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato  e
per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018; 
  Esaminate le note del 19 marzo 2018, n.  11259,  e  del  26  aprile
2018, n. 17323, con le quali l'Istituto di  servizi  per  il  mercato
agricolo alimentare (ISMEA) ha trasmesso,  ai  sensi  dell'art.  127,
comma 3 della legge n. 388/2000, ulteriori  prezzi  medi  di  mercato
delle produzioni agricole rilevati nel triennio dal 2015 al 2017; 
  Esaminata la nota del  16  maggio  2018,  n.  1599,  con  la  quale
l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) ha trasmesso la richiesta di
rettifica dei costi di smaltimento delle  carcasse  ovicaprine  nelle
Regioni Piemonte e Sardegna; 
  Esaminata  altresi'  la  richiesta  di  individuazione  del  prezzo
massimo  di  €  25.000/Ha  delle  strutture   teli/reti   antipioggia
antigrandine, sentite le regioni maggiormente interessate; 
  Preso  atto,  inoltre,   delle   integrazioni   e   rettifiche   ai
summenzionati decreti di individuazione dei  prezzi  unitari  massimi
relativi alle annualita' 2015, 2016 e 2017, comunicate dall'ISMEA con
le citate note del 19 marzo e 26 aprile 2018; 
  Ritenuto, per l'anno 2018,  di  parametrare  gli  importi  massimi,
entro  cui  devono  essere  contenuti  i  prezzi   unitari   per   la
determinazione dei valori delle produzioni  agricole  assicurabili  e
dei valori ai fini dell'adesione ai fondi  di  mutualizzazione,  alla
media dei prezzi dei singoli prodotti  trasmessi  dall'ISMEA  con  le
citate note, e di  individuare  il  prezzo  massimo  delle  strutture
teli/reti antipioggia antigrandine nel  limite  del  prezzo  unitario
proposto; 
  Ritenuto, inoltre, di dover procedere alla rettifica e integrazione
dei decreti di individuazione dei prezzi unitari massimi e dei  costi
di smaltimento delle carcasse animali relativi alle annualita'  2015,
2016, 2017 e 2018; 
  Tenuto conto della necessita' di  incrementare  per  le  produzioni
biologiche il prezzo del  corrispondente  prodotto  ottenuto  con  le
tecniche  agronomiche  ordinarie,  a  conclusione  del   periodo   di
conversione,  tenendo  altresi'  conto  della  riduzione  delle  rese
benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prezzi unitari massimi di alcune colture  vegetali,  inclusa  uva  da
  vino,  e  delle  strutture  aziendali,  assicurabili  con   polizze
  agevolate e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione  per  l'anno
  2018. 
 
  1. I prezzi unitari massimi di alcune colture vegetali, inclusa uva
da  vino,  e  delle  strutture   aziendali,   utilizzabili   per   la
determinazione dei valori assicurabili al  mercato  agevolato  e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018, sulla base del
Piano  assicurativo  agricolo  2018  citato  nelle   premesse,   sono
riportati nell'allegato  1  che  e'  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per  prodotto  o
gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo  varietale
delle  produzioni  vegetali,  costituiscono  il  valore  massimo   di
riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle  polizze  o
per l'adesione ai  fondi  di  mutualizzazione,  le  parti  contraenti
possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in  base  alle
caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 
  3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da  assicurare
o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e  l'id
varieta' per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda
e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di Gestione dei Rischi,
di cui al decreto n. 162 del 12 gennaio  2015  e  s.m.i.,  nel  Piano
assicurativo individuale o nel piano di mutualizzazione  individuale,
e devono essere riscontrabili sulle polizze,  o  sui  certificati  di
adesione alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica
annuale. 
  4. Il prezzo unitario massimo  per  le  produzioni  biologiche  non
comprese nell'elenco allegato puo'  essere  determinato  maggiorando,
fino al massimo  del  50  per  cento,  il  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche
ordinarie, a conclusione del periodo di conversione. 
  5. Nei casi di cui al comma 4,  sul  certificato  di  polizza  deve
essere riportata la dicitura «produzione  biologica»  e  al  medesimo
certificato  deve  essere  allegato  l'attestato  dell'Organismo   di
controllo   preposto   per   le   successive   verifiche   da   parte
dell'Autorita' competente.