Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i.,  e  in
particolare: 
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e
riparazione degli immobili privati di  cui  al  titolo  II,  capo  I,
sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di  concessione  ed
erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla  fase  attuativa
degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art.  3,  comma  1-ter,  il  quale  prevede  che  le  spese  di
funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse  da
quelle disciplinate dal comma 1, sono  a  carico  del  fondo  di  cui
all'art. 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli  anni
2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse  finanziarie  previste  dal
precedente periodo e' effettuata con  provvedimento  del  Commissario
straordinario; 
    l'art. 3, comma 4, il quale stabilisce che  gli  Uffici  speciali
per la ricostruzione operano  come  uffici  di  supporto  e  gestione
operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi  ai
titoli abilitativi edilizi, e che, ferma restando tale previsione,  i
comuni procedono allo svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa
al rilascio dei  titoli  abilitativi  edilizi,  nonche'  all'adozione
dell'atto finale per il rilascio  del  titolo  abilitativo  edilizio,
dandone  comunicazione  all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento
con l'attivita' di quest'ultimo; 
    l'art. 4, comma 5, il quale prevede  che  le  donazioni  raccolte
mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul  conto  corrente
bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile  ai  sensi
di  quanto  previsto  dall'art.  4  dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto  2016,  n.  389,  come
sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391,  che
confluiscono nella contabilita' speciale di  cui  al  comma  3,  sono
utilizzate nel  rispetto  delle  procedure  previste  all'interno  di
protocolli di intesa,  atti,  provvedimenti,  accordi  e  convenzioni
diretti a  disciplinare  l'attivazione  e  la  diffusione  di  numeri
solidali, e conti correnti, a cio' dedicati; 
    l'art. 5,  comma  2,  il  quale  prevede  che  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in  coerenza  con  i  criteri
stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei  danni  effettivamente
verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per  cento  delle  spese
occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l'altro, agli interventi
di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa e ad uso produttivo e per servizi  pubblici  e  privati,  e
delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche
distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente  subito
(lettera a), e ai danni alle strutture private adibite  ad  attivita'
sociali, socio-sanitarie e  socio-educative,  sanitarie,  ricreative,
sportive e religiose (lettera d); 
    l'art. 6, che definisce i criteri e le modalita' generali per  la
concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata; 
    l'art. 8, che detta le regole specifiche per  gli  interventi  di
immediata esecuzione sugli edifici con danni lievi; 
    l'art. 12, che disciplina  la  procedura  per  la  concessione  e
l'erogazione dei contributi, stabilendo  fra  l'altro  che  all'esito
dell'istruttoria sulla compatibilita'  urbanistica  degli  interventi
richiesti a norma della  vigente  legislazione,  svolta  dall'Ufficio
speciale per la ricostruzione, il comune rilascia il titolo  edilizio
(comma 2) e che l'Ufficio speciale per la  ricostruzione,  verificata
la  spettanza  del  contributo  e  il  relativo  importo,  dopo  aver
acquisito e verificato la documentazione relativa  all'individuazione
dell'impresa esecutrice dei lavori di cui al comma  13  dell'art.  6,
trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta
di concessione  del  contributo  medesimo,  comprensivo  delle  spese
tecniche (comma 3); 
    l'art. 16, comma 4, il  quale  prevede  che  per  gli  interventi
privati e per quelli attuati dai soggetti di cui all'art.  15,  comma
1, lettere a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali,
paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree  dei
parchi nazionali o delle aree  protette  regionali,  sono  costituite
apposite  Conferenze  regionali,  presiedute  dal  vice   commissario
competente o da un suo delegato e composte da  un  rappresentante  di
ciascuno degli  enti  o  amministrazioni  presenti  nella  Conferenza
permanente di cui al comma 1, e che, al fine di contenere al  massimo
i tempi della ricostruzione privata la  Conferenza  regionale  opera,
per i progetti di competenza, con  le  stesse  modalita',  poteri  ed
effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed  esprime
il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle  apposite  ordinanze
di cui all'art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  4  del  17
novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  278  del  28
novembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  15  aprile  2017,
dall'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, e dall'ordinanza  10  gennaio
2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio
2018, recante «Riparazione immediata di edifici e unita'  immobiliari
ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24
agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  8  del  14
dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  19
dicembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 12 del  9  gennaio  2017,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17  gennaio  2017,
dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile  2017,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 15 aprile  2017,  dall'ordinanza  n.  44  del  15
dicembre 2017, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  18
gennaio 2018, e dall'ordinanza 10 gennaio  2018,  n.  46,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  24  gennaio  2018,   recante
«Determinazione  del  contributo  concedibile  per   gli   interventi
immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno
subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e
successivi»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017,
modificata dall'ordinanza n. 30  dell'8  settembre  2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017,  e  dall'ordinanza
n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  19
del  24  gennaio  2018,  recante  «Misure  per  la  riparazione,   il
ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti
o  danneggiati  e  per  la  ripresa  delle  attivita'  economiche   e
produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24  agosto,
26 e 30 ottobre 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del  3  marzo
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del  13  marzo  2017,
modificata dall'ordinanza n. 53 del 24 aprile 2018, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10  maggio  2018,  recante  «Disciplina
delle modalita' di funzionamento e di convocazione  della  Conferenza
permanente e delle Conferenze regionali  previste  dall'art.  16  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15  aprile  2017,
modificata dall'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, e dall'ordinanza n.  46
del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24
gennaio 2018, recante «Misure per  il  ripristino  con  miglioramento
sismico e la ricostruzione di immobili ad  uso  abitativo  gravemente
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far  data
dal 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 26 del 29 maggio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno  2017,
recante «Linee direttive per la ripartizione e  l'assegnazione  delle
risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali
per la ricostruzione e modifiche all'ordinanza n. 1 del  10  novembre
2016,  recante:  "Schema  tipo  di  convenzione   per   l'istituzione
dell'Ufficio comune denominato 'Ufficio speciale per la ricostruzione
post sisma 2016'"»; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  33  dell'11
luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio
2017, modificata dall'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017,  e  dall'ordinanza
n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  19
del  24   gennaio   2018,   recante   «Approvazione   del   programma
straordinario per la riapertura  delle  scuole  nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina  della
qualificazione  dei  professionisti,  dei  criteri  per  evitare   la
concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione
del contributo relativo alle spese tecniche»; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  48  del  10
gennaio 2018, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  24
gennaio 2018, recante «Disciplina delle modalita' di attuazione degli
interventi finanziati con le donazioni raccolte  mediante  il  numero
solidale 45500 e i versamenti sul conto  corrente  bancario  attivato
dal Dipartimento  della  protezione  civile,  di  assegnazione  e  di
trasferimento delle relative risorse finanziarie»; 
  Ritenuta la  necessita'  di  adottare  disposizioni  specifiche  in
ordine all'articolazione delle attivita'  istruttorie  di  competenza
dei comuni e degli Uffici speciali per la ricostruzione in  relazione
all'iter delle domande di accesso ai contributi per la  ricostruzione
privata, in modo da definire in modo  piu'  analitico  le  rispettive
aree di intervento, anche sulla base dell'esperienza  maturata  nella
gestione  della  piattaforma  informatica  su  cui  sono  gestite  le
pratiche di contributo, e conseguentemente pervenire a  una  maggiore
semplificazione e velocizzazione delle procedure; 
  Ritenuto  necessario,   per   analoghe   esigenze,   definire   con
disposizioni tecniche uniformi il protocollo degli  accertamenti  che
gli Uffici speciali per la ricostruzione devono svolgere in relazione
alle voci di costo risultanti dei progetti degli interventi  allegati
alle domande di contributo, ferme restando le successive attivita' di
verifica e controllo; 
  Ritenuta, pertanto,  la  necessita'  di  apportare  modifiche  alle
ordinanze in materia di ricostruzione privata al fine di semplificare
le procedure e meglio definire la  loro  articolazione  in  relazione
alle diverse competenze dei soggetti chiamati ad intervenirvi; 
  Ritenuto altresi', sulla scorta di quanto  segnalato  dagli  Uffici
speciali per la ricostruzione e  dal  Dipartimento  della  protezione
civile, di dover intervenire sulle norme in materia di  ricostruzione
privata quanto al rapporto tra schede AeDES e domande di  accesso  al
contributo, in modo da evitare che la mancata tempestiva compilazione
della scheda AeDES possa risultare ostativa alla  proposizione  della
domanda, fermo restando pero' che la scheda  con  l'accertamento  del
relativo esito di agibilita' costituisca elemento indispensabile  per
l'esame del progetto di ricostruzione; 
  Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 4 luglio 2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate a  definire
modalita'  uniformi  e  omogenee   di   espletamento   dell'attivita'
istruttoria condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione sulle
domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata, in
modo da rendere piu' celeri le  relative  procedure  e  garantire  la
correttezza dell'attivita'  tecnica  ed  amministrativa  propedeutica
all'adozione del decreto di  concessione  dei  contributi,  anche  in
relazione alla successiva attivita' di verifica e controllo  eseguita
in attuazione dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, e s.m.i. (d'ora innanzi: «decreto-legge»). 
  2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle istanze di
contributo  presentate  ai  sensi  delle  ordinanze  del  Commissario
straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14  dicembre  2016,
n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.