Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i., e in particolare: l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5; l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; l'art. 3, comma 1-ter, il quale prevede che le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all'art. 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo e' effettuata con provvedimento del Commissario straordinario; l'art. 3, comma 4, il quale stabilisce che gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi, e che, ferma restando tale previsione, i comuni procedono allo svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo; l'art. 4, comma 5, il quale prevede che le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita' speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a cio' dedicati; l'art. 5, comma 2, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel medesimo decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito (lettera a), e ai danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose (lettera d); l'art. 6, che definisce i criteri e le modalita' generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata; l'art. 8, che detta le regole specifiche per gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici con danni lievi; l'art. 12, che disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, stabilendo fra l'altro che all'esito dell'istruttoria sulla compatibilita' urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, il comune rilascia il titolo edilizio (comma 2) e che l'Ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell'art. 6, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche (comma 3); l'art. 16, comma 4, il quale prevede che per gli interventi privati e per quelli attuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1, e che, al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, dall'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, e dall'ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, dall'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, e dall'ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 30 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, e dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, modificata dall'ordinanza n. 53 del 24 aprile 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, recante «Disciplina delle modalita' di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dall'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, e dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 26 del 29 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, recante «Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante: "Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio comune denominato 'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016'"»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017, modificata dall'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, e dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 48 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante «Disciplina delle modalita' di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie»; Ritenuta la necessita' di adottare disposizioni specifiche in ordine all'articolazione delle attivita' istruttorie di competenza dei comuni e degli Uffici speciali per la ricostruzione in relazione all'iter delle domande di accesso ai contributi per la ricostruzione privata, in modo da definire in modo piu' analitico le rispettive aree di intervento, anche sulla base dell'esperienza maturata nella gestione della piattaforma informatica su cui sono gestite le pratiche di contributo, e conseguentemente pervenire a una maggiore semplificazione e velocizzazione delle procedure; Ritenuto necessario, per analoghe esigenze, definire con disposizioni tecniche uniformi il protocollo degli accertamenti che gli Uffici speciali per la ricostruzione devono svolgere in relazione alle voci di costo risultanti dei progetti degli interventi allegati alle domande di contributo, ferme restando le successive attivita' di verifica e controllo; Ritenuta, pertanto, la necessita' di apportare modifiche alle ordinanze in materia di ricostruzione privata al fine di semplificare le procedure e meglio definire la loro articolazione in relazione alle diverse competenze dei soggetti chiamati ad intervenirvi; Ritenuto altresi', sulla scorta di quanto segnalato dagli Uffici speciali per la ricostruzione e dal Dipartimento della protezione civile, di dover intervenire sulle norme in materia di ricostruzione privata quanto al rapporto tra schede AeDES e domande di accesso al contributo, in modo da evitare che la mancata tempestiva compilazione della scheda AeDES possa risultare ostativa alla proposizione della domanda, fermo restando pero' che la scheda con l'accertamento del relativo esito di agibilita' costituisca elemento indispensabile per l'esame del progetto di ricostruzione; Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 4 luglio 2018; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate a definire modalita' uniformi e omogenee di espletamento dell'attivita' istruttoria condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione sulle domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata, in modo da rendere piu' celeri le relative procedure e garantire la correttezza dell'attivita' tecnica ed amministrativa propedeutica all'adozione del decreto di concessione dei contributi, anche in relazione alla successiva attivita' di verifica e controllo eseguita in attuazione dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (d'ora innanzi: «decreto-legge»). 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.