IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
      della direzione generale per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  ed,  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  23
marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai  titolari  degli
uffici dirigenziali di  livello  non  generale,  sono  assegnati,  in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella  direttiva  del
Ministro del 15 febbraio  2018,  n.  1654,  nonche'  nella  direttiva
dipartimentale  22  febbraio  2018,  prot.  n.  738,  gli   obiettivi
riportati nell'allegato A) che  costituisce  parte  integrante  della
presente direttiva; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato il regolamento (UE) n. 1234/2018 della Commissione  del
12 settembre 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea (Serie L 231 del 14 settembre 2018) con  il  quale  e'  stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette, l'Indicazione  geografica  protetta
«Marrone di  Serino/Castagna  di  Serino»,  riferita  alla  categoria
«Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati»; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  il  disciplinare  di  produzione
della Indicazione geografica protetta «Marrone di Serino/Castagna  di
Serino», affinche' le disposizioni contenute nel  predetto  documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della
Indicazione  geografica  protetta  «Marrone  di  Serino/Castagna   di
Serino», registrata in  sede  comunitaria  con  regolamento  (UE)  n.
1234/2018 della Commissione 12 settembre 2018. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Marrone di Serino/Castagna di Serino», possono utilizzare,  in  sede
di  presentazione  e   designazione   del   prodotto,   la   suddetta
denominazione e la menzione «Indicazione  geografica  protetta»  solo
sulle produzioni conformi al regolamento (UE)  n.  1151/2012  e  sono
tenuti al rispetto di tutte le condizioni  previste  dalla  normativa
vigente in materia. 
 
    Roma, 14 settembre 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi