IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 3 settembre 2018 con
cui il dott. Renato Massimi e' stato nominato sostituto del direttore
generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento  della  procedura  di
nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della  direttiva  n. 2001/83/CE
(e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice
comunitario concernenti i medicinali  per  uso  umano  nonche'  della
direttiva n. 2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determinazione n. 1704  del  5  ottobre  2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  249  del  24
ottobre 2017, relativa alla classificazione del medicinale  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n.  189  di  medicinali
per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la societa' VIIV Healthcare UK LTD ha
chiesto  la  classificazione   delle   confezioni   con   A.I.C.   n.
038138119/E, 038138121/E e 038138133/E; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 14 marzo 2018; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  24
luglio 2018; 
  Vista la  deliberazione  n.  27  in  data  20  settembre  2018  del
Consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del
direttore generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  CELSENTRI  nelle  confezioni  sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    "«Celsentri»,    in    associazione    con    altri    medicinali
antiretrovirali,  e'  indicato  per   il   trattamento   di   adulti,
adolescenti e bambini dai 2 anni di eta' in poi e che  pesano  almeno
10 kg, gia' trattati che presentano un'infezione documentata  causata
solo dal virus HIV-1  con  tropismo  per  il  recettore  C-C  per  le
chemochine di tipo 5 (CCR5)." 
  Confezioni: 
    25 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  flacone
(HDPE/ALU) - 120 compresse - A.I.C. n. 038138119/E (in base 10) 
    Classe di rimborsabilita': H 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 300,00 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 495,12 
    75 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  flacone
(HDPE/ALU) - 120 compresse - A.I.C. n. 038138121/E (in base 10) 
    Classe di rimborsabilita': H 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 900,00 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.485,37 
    20 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (HDPE) - 230  ml
- 1 flacone + 1 adattatore + 1 applicatore per uso orale - A.I.C.  n.
038138133/E (in base 10) 
    Classe di rimborsabilita': H 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 460,00 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 759,19 
  L'azienda fornisce gratuitamente il test per verificare i  pazienti
responders sulla base della positivita' del  test  per  il  recettore
CCR5. La  positivita'  del  test  e'  condizione  essenziale  per  la
dispensazione:  richiesta  personalizzata  da  parte  del  centro  al
servizio di farmacia ospedaliera con  riscontro  dell'esecuzione  del
test e della positivita' dei risultati. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le
strutture private accreditate sanitarie. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.