IL CAPO DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                           di concerto con 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
  Visto l'art. 41-bis del decreto-legge n. 50  del  24  aprile  2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
nella formulazione  introdotta  dall'art.  17-quater,  comma  1,  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito  con  modificazioni
dalla  legge  4  dicembre  2017,  n.  172,  recante  «Fondo  per   la
progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico  e
per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico»; 
  Visto  il  comma  1,  del  predetto  art.   41-bis,   che   dispone
testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti,  sono  assegnati
ai comuni, compresi, alla data di presentazione  della  richiesta  di
cui  al  comma  2,  nelle  zone  a  rischio  sismico   1   ai   sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519  del
28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  108  dell'11
maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura  delle
spese  di  progettazione  definitiva  ed   esecutiva,   relativa   ad
interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di  euro  per
l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al  periodo
precedente sono assegnati ai comuni compresi  nelle  zone  a  rischio
sismico 1 e 2 per spese di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,
relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento  antisismico
di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto
idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e  di
30 milioni di euro per l'anno 2019»; 
  Visto il comma 1-bis del citato art. 41-bis, che dispone,  per  gli
anni 2018 e 2019, che il contributo di cui al comma 1 non puo' essere
superiore all'importo della progettazione individuato  ai  sensi  del
decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del  27  luglio  2016,   e   successive
modificazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi; 
  Visto  il  successivo  comma  2  del  medesimo  art.   41-bis   del
decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce quanto segue:  «I  comuni
comunicano le richieste  di  contributo  al  Ministero  dell'interno,
entro il termine perentorio ..... del 15 giugno  per  ciascuno  degli
anni 2018 e 2019 .... La richiesta  deve  contenere  le  informazioni
riferite al livello progettuale per il quale si chiede il  contributo
e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si  intende
realizzare. A decorrere dal 2018: 
    a) la richiesta deve contenere  le  informazioni  necessarie  per
permettere  il   monitoraggio   complessivo   degli   interventi   di
miglioramento e adeguamento antisismico di  immobili  pubblici  e  di
messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso
di contributo per la relativa progettazione; 
    b) ciascun  comune  puo'  inviare  fino  ad  un  massimo  di  tre
richieste di contributo per la stessa annualita'; 
    c)   la   progettazione   deve   riferirsi,   nell'ambito   della
pianificazione comunale, a un  intervento  compreso  negli  strumenti
programmatori  del  medesimo  comune  o   in   altro   strumento   di
programmazione.»; 
  Visto il comma 3 dello stesso art. 41-bis del decreto-legge  n.  50
del 2017 ai sensi del quale l'ammontare del contributo  attribuito  a
ciascun comune e' determinato, entro il  30  settembre  per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019, con decreto del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il successivo  comma  3-bis  del  ripetuto  art.  41-bis  del
decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce l'ordine di priorita'  ai
fini della determinazione dell'ammontare del contributo; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno  del  27  aprile  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 104  del  7
maggio  2018,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  modello   di
certificato, informatizzato, che  i  comuni  compresi  nelle  zone  a
rischio sismico 1 e 2 devono  inviare  al  Ministero  dell'interno  -
Direzione centrale della finanza locale, esclusivamente con modalita'
telematica, tramite il  Sistema  certificazioni  enti  locali  («AREA
CERTIFICATI  -  TBEL,  altri  certificati»),  accessibile  dal   sito
internet della stessa Direzione, per richiedere il contributo; 
  Viste le istanze presentate al  Ministero  dell'interno,  entro  il
termine perentorio del 15 giugno 2018, al fine dell'assegnazione  del
contributo dell'anno 2018,  per  un  ammontare  complessivo  di  euro
144.770.625,55; 
  Ritenuto che in assenza di indicazione di un CUP valido,  ai  sensi
del  comma  2  del  ripetuto  art.  41-bis,  la   richiesta   risulta
inammissibile al contributo; 
  Visto il comma 4 ed il secondo periodo del  comma  5  dello  stesso
art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, in  base  ai  quali  le
richieste di contributo, suddivise secondo le  priorita'  di  cui  al
comma 3-bis, sono ordinate in base alla maggiore incidenza del  fondo
di  cassa  al  31  dicembre  dell'esercizio  precedente  rispetto  al
risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione
del medesimo esercizio, tenendo conto dei dati  desunti  dalla  banca
dati delle amministrazioni pubbliche e che non  sono  considerate  le
richieste di contributo  pervenute  dai  comuni  che,  alla  data  di
presentazione della richiesta medesima, non  abbiano  trasmesso  alla
banca dati stessa l'ultimo rendiconto della gestione approvato; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12
maggio 2016 con il quale sono  state  disciplinate  le  modalita'  di
trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali
e dei loro organismi  ed  enti  strumentali  alla  banca  dati  delle
pubbliche amministrazioni, ivi incluso il rendiconto della gestione e
in particolare il comma 3 dell'art. 4 che prevede  per  le  Autonomie
speciali e i loro enti e organismi strumentali l'invio  dei  bilanci,
dei  rendiconti  e  dei  dati  contabili  alla   banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche (BDAP) a decorrere  dall'esercizio  in  cui
sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di  bilancio  con  funzione
autorizzatoria; 
  Considerato l'ultimo periodo  del  comma  5  dell'art.  41-bis  del
decreto-legge n. 50 del 2017 che prevede, per i comuni  per  i  quali
sono  sospesi  i  termini  ai  sensi  dell'art.  44,  comma  3,   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che le informazioni di  cui  al
primo  periodo  del  medesimo  comma  5  sono   desunte   dall'ultimo
certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno; 
  Ritenuto altresi' di equiparare, al fine  della  rilevazione  delle
informazioni di cui al ripetuto primo periodo del comma  5  dell'art.
41-bis del decreto-legge n. 50 del  2017,  i  comuni  dissestati  che
rientrano nel termine di cui all'art. 264, comma  2,  del  T.U.O.E.L.
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  ai  comuni
per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art.  44,  comma  3,
del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Considerato che a seguito delle verifiche di cui al predetto  comma
2 ed al secondo periodo del  comma  5,  dell'art.  41-bis,  l'entita'
delle richieste ammissibili  e'  pari  ad  euro  92.689.195,13,  come
riportato nell'allegato 1 al presente decreto, che costituisce  parte
integrante; 
  Considerato, pertanto, che l'ammontare del contributo da attribuire
alle  richieste  ammissibili  e  considerate  presentate  da  ciascun
comune, deve essere determinato  in  base  ai  criteri  di  priorita'
dettati dal comma 3-bis  del  citato  art.  41-bis,  privilegiando  i
comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al  31
dicembre  dell'esercizio  precedente   rispetto   al   risultato   di
amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo
esercizio, ai sensi di quanto previsto dal  comma  4  e  dal  secondo
periodo del comma 5 del richiamato art. 41-bis del  decreto-legge  n.
50 del 2017; 
  Considerato altresi' che a seguito della verifica di cui al comma 2
ed al secondo periodo del comma 5 dell'art. 41-bis,  l'entita'  delle
richieste ammissibili per la priorita' di cui  alla  lettera  a)  del
precitato comma  3-bis  e'  pari  ad  euro  28.939.935,99,  superiore
all'entita' del fondo  stanziato,  per  cui  occorre  procedere  alla
formazione di una graduatoria dei comuni assegnatari  del  contributo
relativamente alle richieste ricadenti nella sola lettera a)  secondo
il criterio previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 41-bis; 
  Ritenuto,  ai  sensi  del  citato  comma  4,   di   utilizzare   le
informazioni sul fondo di cassa e sul  risultato  di  amministrazione
desunte dal prospetto dimostrativo del risultato  di  amministrazione
allegato al rendiconto della gestione, trasmesso ai  sensi  dell'art.
18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  alla
banca dati delle amministrazioni  pubbliche,  ad  eccezione  sia  dei
comuni per i quali sono sospesi i  termini  ai  sensi  dell'art.  44,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che per i comuni
dissestati che rientrano nel termine di cui all'art.  264,  comma  2,
del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267, per i quali  le  informazioni  di  che  trattasi  sono  ricavate
dall'ultimo certificato di conto consuntivo  trasmesso  al  Ministero
dell'interno; 
  Considerato  che,  dall'applicazione  dei  suddetti  criteri   alle
richieste ammissibili per la priorita' di cui  alla  lettera  a)  del
richiamato comma 3, tenuto conto di  quanto  disposto  ai  successivi
commi  4  e  5,  discende  la  formazione   della   graduatoria   per
l'attribuzione del  contributo,  fino  a  concorrenza  dell'ammontare
disponibile, pari  a  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  come
riportata nell'allegato  2,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto; 
  Considerato   che   nella   suddetta   graduatoria   le   richieste
classificate dal n. 1 al n.  265,  in  relazione  al  fondo  di  euro
25.000.000,00, ammontano ad euro 24.082.139,70 e  che,  pertanto,  le
risorse residuali di euro 917.860,30 sono ampiamente insufficienti  a
soddisfare le richieste di euro 4.857.796,29 classificate in identica
posizione n. 266 in quanto recanti tutti il  parametro  del  rapporto
tra fondo di cassa e risultato di amministrazione pari a zero; 
  Considerato che il citato art.  41-bis  non  prevede  modalita'  di
attribuzione delle risorse in caso di insufficienza  delle  stesse  a
soddisfare le richieste di enti classificati in identica posizione; 
  Ritenuto di dover procedere all'attribuzione di risorse  alle  sole
richieste classificate dal n.  1  al  n.  265  dell'allegato  2,  che
ammontano ad euro 24.082.139,70  con  una  quota  residuale  di  euro
917.860,30 che rimane comunque destinata alle finalita' del Fondo; 
  Visto il  comma  6  del  citato  art.  41-bis,  che  disciplina  le
modalita' di recupero del contributo assegnato nel  caso  in  cui  il
comune beneficiario non proceda ad affidare  la  progettazione  entro
tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto; 
  Considerato che, riguardo  l'affidamento  della  progettazione,  ai
sensi del comma 7 del citato art. 41-bis, e'  previsto  un  controllo
attraverso il sistema di monitoraggio  delle  opere  pubbliche  della
banca dati delle pubbliche amministrazioni in base alle  informazioni
correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG); 
  Considerato che al fine dell'attuazione di quanto previsto al comma
6  dell'art.  41-bis,  occorre  individuare  un  termine  certo   per
l'affidamento  della  progettazione  e  che  lo  stesso,  stante   il
combinato disposto dei commi 6 e 7,  puo'  essere  individuato  nella
data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di  invito,  in
caso  di  procedura  negoziata,  ovvero  della  manifestazione  della
volonta' di procedere all'affidamento  dell'appalto,  come  riportata
sul CIG, secondo le modalita' di cui alla  delibera  dell'ANAC  n.  1
dell'11 gennaio 2017; 
  Visto  l'art.  158  del  decreto  legislativo  n.  267   del   2000
concernente l'obbligo di rendicontazione dei contributi  straordinari
assegnati agli enti locali; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.  229
del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche
di  detenere  ed  alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato
contenente i dati necessari al monitoraggio  della  spesa  per  opere
pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato  il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»; 
  Attese le esigenze di semplificazione  procedimentale  realizzabili
mediante la  concentrazione  degli  adempimenti  in  capo  ai  comuni
assegnatari del contributo di cui al presente decreto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione delle richieste ammissibili e considerate ai fini  del
                             contributo 
 
  1. Le richieste ritenute ammissibili  e  considerate  ai  fini  del
contributo, tenendo conto di  quanto  previsto  dal  comma  2  e  dal
secondo periodo del comma 5 dell'art. 41-bis del decreto-legge n.  50
del 24 aprile 2017, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, sono riportate nell'allegato  1  che  costituisce
parte integrante del presente decreto.