IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  concernente  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai  sensi  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifiche  dell'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Visto l'art. 19-bis  del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
concernente «Nuovi interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016  e  del  2017»,  convertito  in
legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della  legge  7  aprile
2017, n. 45, ai sensi del quale il Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato  personale  da
destinare alle unita' cinofile mediante avvio di  procedura  speciale
di reclutamento riservata al personale  volontario  utilizzato  nella
sezione cinofila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che risulti
iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'art.  6
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e abbia effettuato  non
meno di centoventi giorni di servizio; 
  Visto l'art. 1, commi 287 e 289, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,
che prevedono, rispettivamente, l'assunzione straordinaria, nell'arco
di un  quinquennio  a  decorrere  dal  2018,  di  un  contingente  di
personale del ruolo iniziale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  nonche'  l'incremento  di trecento  unita'  della   dotazione
organica della qualifica di vigile del fuoco; 
  Visto l'art. 1, comma 295, della richiamata legge n. 205 del  2017,
che riserva, nel limite massimo del trenta per cento,  le  assunzioni
ivi previste al personale volontario del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco e deroga il limite di eta' anche per le assunzioni  di  cui
all'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6  febbraio  2004,
n. 76, recante il «Regolamento concernente disciplina delle procedure
per  il  reclutamento,  l'avanzamento  e  l'impiego   del   personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre  2015,
n. 207, recante il «Regolamento in materia di  parametri  fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,  n.  78,
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18  settembre  2008,  n.
163, concernente il «Regolamento recante la disciplina  del  concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  Vigili
del fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,
n. 217»; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile 30  maggio  2005,  n.  2,
costitutivo della sezione cinofila nazionale e  dei  nuclei  cinofili
territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Considerato che i citati art. 1, comma 295, della legge n. 205  del
2017 e art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, prevedono
che con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso
dei requisiti ordinari per l'accesso alla  qualifica  di  vigile  del
fuoco previsti dalle vigenti disposizioni,  nonche',  per  le  unita'
cinofile, il conseguimento della prescritta certificazione  operativa
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
predetto  decreto-legge,  sono  stabiliti  i  criteri   di   verifica
dell'idoneita' psico-fisica e modalita' abbreviate per  il  corso  di
formazione; 
  Ravvisata, inoltre,  l'esigenza  di  individuare  le  modalita'  di
espletamento della procedura selettiva ai fini della formazione della
graduatoria di merito, anche assicurando la verifica dei requisiti di
idoneita'  operativa,  allo  scopo  di  garantire  l'incolumita'  del
personale interessato  allo  svolgimento  dei  servizi  di  istituto,
nonche' dei terzi. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Requisiti per l'accesso 
 
  1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del  corrispondente
ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato
Corpo nazionale, avviene  nei  limiti  e  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, nonche' di quelli di cui all'art.  19-bis  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, mediante procedura speciale  di  reclutamento  a
domanda, riservata  al  personale  volontario  di  cui  al  penultimo
periodo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8  marzo  2006,
n. 139, che abbia maturato entro  il  1°  gennaio  2018  i  requisiti
previsti dall'art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, ovvero,
in relazione al personale volontario utilizzato nei  nuclei  cinofili
territoriali del medesimo Corpo, che abbia conseguito  la  prescritta
certificazione operativa alla data dell'11 aprile 2017. 
  2. Resta fermo il  possesso  degli  altri  requisiti  ordinari  per
l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa
vigente. Non e' ammesso alla procedura speciale  di  reclutamento  il
personale volontario che abbia  riportato  la  sanzione  disciplinare
della sospensione dai  richiami,  di  cui  all'art.  11  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e quello che  abbia  maturato,  alla
data di scadenza del termine previsto nel bando per la  presentazione
delle domande  e  comunque  sino  alla  data  di  assunzione,  l'eta'
prevista per  il  collocamento  a  riposo  del  personale  del  Corpo
nazionale dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.