IL DIRIGENTE 
                     dell'Ufficio autorizzazione 
                     all'immissione in commercio 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n.  6,  della  cui  pubblicazione  sul
proprio sito  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  140  del  17
giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla  dott.ssa  Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  dell'Area
autorizzazione medicinali; 
  Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre 2016, con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  ad  interim
dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.,  ed  in
particolare l'art. 20,  contenente  disposizioni  particolari  per  i
medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data  del  6
giugno 1995; 
  Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2015)»,   come
modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito  dalla
legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini  previsti
da disposizioni legislative, che posticipa al  31  dicembre  2019  il
termine ultimo per rimanere in commercio per i medicinali  omeopatici
di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219; 
  Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 25  aprile
2016 con nota n. 42905, protocollata in pari data, con  la  quale  la
societa'  Biologische  Heilmittel  Heel  GmbH,  con  sede  legale   e
domicilio fiscale in  dr.  Reckeweg-Straße  2-4,  76532  Baden-Baden,
Germania,   ha   chiesto   di   essere   autorizzata    al    rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,
comma  590,  della  legge  n.  190/2014  e  s.m.i.,  del   medicinale
omeopatico  «Cantharis  Compositum»   nella   forma   e   confezione:
«soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2,2 ml, a cui  e'  stato
attribuito A.I.C. n. 047100019; 
  Vista  la  richiesta  dell'  Agenzia  italiana   del   farmaco   di
integrazione di documentazione trasmessa  alla  societa'  Biologische
Heilmittel Heel GmbH il 21 luglio 2016, prot. n. 75512,  il  deposito
della documentazione da parte  dell'Azienda  del  16  dicembre  2016,
prot. n. 127030; vista  la  successiva  richiesta  di  documentazione
integrativa del 27 aprile 2017, prot. n.  42680,  il  deposito  della
documentazione da parte dell'Azienda del 17  luglio  2017,  prot.  n.
77250; vista la  Comunicazione  di  fine  procedura  e  richiesta  di
impegno a Post Approval Commitment inviata il 29 marzo 2018, prot. n.
35922, e la successiva integrazione depositata dall'Azienda in data 9
aprile 2018, prot. n. 39442; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis; 
  Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco del 16 maggio 2018,
prot. n. 54719, con  la  quale  e'  stato  comunicato  alla  predetta
societa' il preavviso  di  diniego  del  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio di cui all'art. 1, comma 590 della  legge
n. 190/2014 e s.m.i. del medicinale «Cantharis Compositum»; 
  Viste le osservazioni all'atto di preavviso di  diniego  succitato,
presentate dalla societa' in data 25 maggio 2018 con nota  n.  59480,
protocollata in pari data; 
  Visto il  parere  non  favorevole  al  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della
legge n. 190/2014  e  s.m.i.  del  medicinale  omeopatico  «Cantharis
Compositum»,     espresso      dalla      commissione      consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 9, 10 e 11 luglio 2018,  Verbale
CTS n. 37, nel quale si afferma che «non e'  stata  fornita  adeguata
dimostrazione della sicurezza del ceppo  Lytta  visicatoria  a  causa
della mancanza di caratterizzazione di sostanze estratte dall'animale
e potenzialmente rilevanti dal punto  di  vista  genotossicologico  e
tossicologico,  ad  eccezione  della  cantaridina.  Non  si   ritiene
adeguatamente supportata la tollerabilita'  locale  del  prodotto  in
relazione  alle  vie  di  somministrazione  richieste   (intravenosa,
sottocutanea, ed intramuscolare) e per le popolazioni  richieste  (al
di sopra dei 12 anni e negli adulti)»; 
  Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra  citato  preavviso
di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento
conclusivo   del   procedimento   di   rinnovo    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio; 
  Ritenuto altresi', che  la  permanenza  del  medicinale  «Cantharis
Compositum» sul mercato costituisce un rischio per la salute pubblica
a fronte  del  quale  solo  il  ritiro  dal  commercio  del  predetto
medicinale  rappresenta  la  misura   piu'   idonea   ad   assicurare
un'efficace tutela della salute pubblica; 
  Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  ed  in
particolare gli articoli 40 e 142, comma 1; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,
  di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014  e  successive
  modificazioni e integrazioni. 
 
  Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta  di
rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  di  cui
all'art. 1,  comma  590,  della  legge  n.  190/2014  e  s.m.i.,  del
medicinale CANTHARIS COMPOSITUM nella forma e confezione: 
    A.I.C. n. 047100019 - «soluzione iniettabile» 10 fiale  in  vetro
da 2,2 ml. 
  Titolare A.I.C.:  Biologische  Heilmittel  Heel  GmbH  (codice  SIS
3718).