Estratto determina AAM/AIC n. 170/2018 del 27 novembre 2018 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E' autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale:  Indio
(111In)  cloruro  Mallinckrodt  nella  forma   e   confezione,   alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Medical  B.V.  con  sede  legale  e
domicilio in Westerduinweg 3-1755 Le Petten - Paesi Bassi. 
    Confezione: 
      «370  MBq/mL   precursore   radiofarmaceutico,   soluzione»   1
flaconcino da 0,3 a 2,0 ml - A.I.C. n. 039093012 (in base 10)  1590SN
(in base 32). 
    Forma farmaceutica: precursore radiofarmaceutico. 
    Validita'  prodotto  integro:  24  ore  dalla  data  e   ora   di
riferimento dell'attivita' (ART). 
    Condizioni particolari di conservazione 
      il prodotto deve essere conservato a  temperatura  inferiore  a
25°C. 
    I radiofarmaci devono essere conservati  in  conformita'  con  la
normativa nazionale relativa ai prodotti radioattivi. 
    Composizione 
    Principio attivo 
      Indio (111In) cloruro 370 MBq alla data di calibrazione. 
    Eccipienti 
      Acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili. 
    Responsabile del rilascio lotti 
      Mallinckrodt Medical B.V. -Westerduinweg  3,  1755  LE  Petten,
Paesi Bassi. 
    Indicazioni terapeutiche 
      medicinale solo per uso diagnostico. 
    Indio  (111In)  cloruro  e'   un   precursore   radiofarmaceutico
utilizzato  per  la   radiomarcatura   di   proteine   opportunamente
modificate che sono successivamente somministrate per via  endovenosa
per diversi  scopi  diagnostici  mediante  appropriate  procedure  di
diagnostica per immagini. 
    Indio  (111In)  cloruro   e'   ampiamente   utilizzato   per   la
radiomarcatura di  anticorpi  monoclonali.  La  radiomarcatura  dello
specifico anticorpo monoclonale dara' indicazioni sulla natura  della
patologia da studiare. 
    Indio  (111In)  cloruro  e'  stato  anche   utilizzato   per   la
radiomarcatura di proteine in preparazioni iniettabili . 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': 
        apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C (nn) 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      OSP:  medicinale  utilizzabile   esclusivamente   in   ambiente
ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare
di lingue estere, deve  darne  preventiva  comunicazione  all'AIFA  e
tenere a disposizione la  traduzione  giurata  dei  testi  in  lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza  delle
disposizioni  sull'etichettatura  e  sul   foglio   illustrativo   si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC,  nei  casi  applicabili,   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto
di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successiva  modificazione  e  integrazione,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della  determinazione:   la   presente
determina ha  effetto  dal  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
fatto salvo un periodo transitorio della durata di novanta giorni,  a
decorrere da tale data, al  fine  di  provvedere  all'adeguamento  di
tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa
determina sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale.