IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326", cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Visti il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  31  marzo  2004  e  s.m.i.  che  istituisce  procedure
comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per
uso umano e veterinario e che  istituisce  l'Agenzia  europea  per  i
medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 13 novembre 2007  e  s.m.i.  sui  medicinali  per
terapie avanzate; 
  Visto il decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  s.m.i.
concernente «Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernenti
i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante  «Nuove  norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la determinazione n. 1117/2018 del 13  luglio  2018,  recante
«Classificazione di specialita'  medicinali  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 10, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537»  relativa  alla
specialita' medicinale «Qarziba», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 176 del 31 luglio 2018; 
  Considerato che occorre rettificare la determinazione suddetta  per
errore  materiale  in  ordine  alle  indicazioni   terapeutiche   del
medicinale oggetto di negoziazione; 
  Visti gli atti d'Ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
             Rettifica della determinazione n. 1117/2018 
                         del 13 luglio 2018 
 
  E' rettificata, nei  termini  che  seguono,  la  determinazione  n.
1117/2018 del 13 luglio 2018, recante «Classificazione di specialita'
medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della  legge  24  dicembre
1993,  n.  537»  relativa  alla   specialita'   medicinale   QARZIBA,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2018: 
 
dove e' scritto: 
 
  «Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
 
  QARZIBA  (ch14.18/CHO  o  dinutuximab   beta)   e'   indicato   nel
trattamento del neuroblastoma ad alto rischio in pazienti  a  partire
dai 12 mesi di eta'  che  sono  stati  precedentemente  sottoposti  a
chemioterapia di induzione conseguendo almeno una risposta  parziale,
seguita da terapia mieloablativa e trapianto  di  cellule  staminali,
nonche' in pazienti con storia clinica di neuroblastoma recidivante o
refrattario, con o senza malattia residua. Prima del trattamento  del
neuroblastoma recidivante, qualsiasi malattia in fase di progressione
attiva dovrebbe essere stabilizzata mediante altre  misure  adeguate.
In    pazienti    con    una    storia    clinica     di     malattia
recidivante/refrattaria e in pazienti che non  hanno  conseguito  una
risposta completa dopo una terapia di prima linea,  QARZIBA  dovrebbe
essere associato a terapia con interleuchina-2 (IL-2)» 
 
leggasi: 
 
  «Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
 
  QARZIBA  (ch14.18/CHO  o  dinutuximab   beta)   e'   indicato   nel
trattamento del neuroblastoma ad alto rischio in pazienti  a  partire
dai 12 mesi di eta'  che  sono  stati  precedentemente  sottoposti  a
chemioterapia di induzione conseguendo almeno una risposta  parziale,
seguita da terapia mieloablativa e trapianto  di  cellule  staminali,
nonche' in pazienti con storia clinica di neuroblastoma recidivante o
refrattario, con o senza malattia residua. Prima del trattamento  del
neuroblastoma recidivante, qualsiasi malattia in fase di progressione
attiva dovrebbe essere stabilizzata mediante altre  misure  adeguate.
In    pazienti    con    una    storia    clinica     di     malattia
recidivante/refrattaria e in pazienti che non  hanno  conseguito  una
risposta completa dopo una  terapia  di  prima  linea,  QARZIBA  deve
essere associato a terapia con interleuchina-2 (IL-2)».