IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196 del 2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto l'art. 44-ter, comma 1, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, recante: «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017; Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria, la cui lista, unitamente alla data entro la quale e' operata la riconduzione, e' riportata nell'allegato 1 al medesimo decreto; Visto, in particolare, l'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale sono fornite indicazioni per la rendicontazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 61, commi 1 e 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la disponibilita' di ciascuna gestione alla data di riconduzione e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite, secondo le modalita' e alle condizioni ivi previste; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 settembre 2017, recante «Posticipo della data entro la quale e' operata la riconduzione al regime di contabilita' ordinaria o la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria»; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e ss.; Tenuto conto che la riconduzione al regime di contabilita' ordinaria delle gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria e' disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la nota n. 13608 del 6 dicembre 2018 del Ministero della difesa, con la quale e' stata indicata nel 31 dicembre 2019 la data di chiusura del rendiconto suppletivo; Vista la nota n. 53008 del 30 novembre 2018 del Ministero dell'interno, con la quale e' stata indicata nel 31 marzo 2019 la data di chiusura del rendiconto suppletivo; Vista la nota n. 368865 dell'11 dicembre 2018 del Comando generale della Guardia di finanza, con la quale e' stata indicata nel 31 maggio 2019 la data di chiusura del rendiconto suppletivo; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1 Riconduzione al regime di contabilita' ordinaria delle gestioni di tesoreria la cui chiusura e' fissata al 31 dicembre 2018 1. Le gestioni operanti sulle contabilita' speciali e sui conti di tesoreria di cui all'elenco Allegato A sono ricondotte al regime di contabilita' ordinaria dalla data del 1° gennaio 2019. A decorrere dal 2 gennaio 2019, viene inibita ai titolari l'operativita' sulle predette gestioni. 2. Il termine ultimo per l'emissione degli ordinativi telematici di contabilita' speciale da parte dei titolari e' fissato al 20 dicembre 2018, come stabilito nella circolare emanata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 30 del 16 novembre 2018. 3. Il termine ultimo per l'invio al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni delle richieste di prelevamento fondi dai conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale e' fissato al 21 dicembre 2018.