IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-quinquies, par. 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»,   e    successive    modificazioni    e
integrazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  n.  86  del  12  luglio   2018,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  di  riordino  di  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita', che trasferisce al Ministero delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo  in  materia  di  turismo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31  maggio
2018, con il quale il senatore Gian Marco Centinaio e' stato nominato
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13  giugno
2018, con il quale l'on.  dott.  Franco  Manzato  e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato  per  le  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2018,  registrato  alla
Corte dei  conti  il  3  agosto  2018  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 17 agosto 2018, recante delega di funzioni, per  taluni
atti di competenza del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali al Sottosegretario di Stato on. dott. Franco Manzato; 
  Visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
  Visto in particolare l'art. 18, par. 1,  del  suddetto  regolamento
(UE) 1379/2013, relativo ai controlli  e  revoca  del  riconoscimento
delle  organizzazioni  di  produttori  del  settore  della  pesca   e
dell'acquacoltura; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013,  art.  3,  della
Commissione del 17 dicembre 2013,  relativo  alle  organizzazioni  di
produttori; 
  Visto il decreto ministeriale in data 29  settembre  2009,  recante
riconoscimento, ai fini del regolamento (CE) 104/2000, articoli  5  e
6, e del regolamento (CE) 2318/2001, art.  1,  nonche'  a  tutti  gli
effetti eventuali conseguenti a norma di  legge,  dell'organizzazione
di  produttori  della  pesca  denominata  «Cooperativa   Coopesca   -
Organizzazione tra produttori e lavoratori della pesca soc.  a  r.l.»
con sede a Chioggia; 
  Visto il decreto direttoriale del 4 maggio 2018, n. 0009774, con il
quale e' stato approvato il Piano di produzione e commercializzazione
per il 2018, presentato dalla suddetta Organizzazione  di  produttori
in data 6 novembre 2017, ai sensi di quanto disposto dal  regolamento
(UE) 1379/2013, art. 28; 
  Visto l'art. 18 del regolamento (UE) 1379/2013, in base al quale il
riconoscimento  di  un'organizzazione  di  produttori   puo'   essere
revocato se non sussistono piu' i requisiti previsti dall'art. 14 del
regolamento medesimo; 
  Considerata la nota della Capitaneria di porto di Chioggia in  data
22 maggio 2018 con cui la suddetta Autorita' marittima ha  dichiarato
di non aver potuto  effettuare  l'ispezione  presso  l'Organizzazione
Coopesca a causa della non attivita' della stessa; 
  Considerata la successiva nota in data 2 luglio 2018,  con  cui  la
stessa  Capitaneria,  avendo  provveduto  ad  acquisire  informazioni
presso  la   suddetta   Organizzazione,   ha   inoltrato   a   questa
Amministrazione la lettera datata 27 giugno  2018  con  la  quale  la
medesima ha  dichiarato  di  non  essere  piu'  nelle  condizioni  di
operare,  a  causa  di  problemi  amministrativi  interni  che  hanno
comportato  il  recesso  dei  soci  nonche'  il   licenziamento   dei
dipendenti; 
  Considerato pertanto che la suddetta Organizzazione non  opera  per
le finalita' previste dalla  vigente  normativa  comunitaria  e  che,
conseguentemente,  non  sussistono  piu'   le   condizioni   per   il
mantenimento  del  suo   riconoscimento   quale   Organizzazione   di
produttori della pesca; 
  Ritenuto quindi  di  dover  procedere,  ai  sensi  della  legge  n.
241/1990 art. 21-quinquies, par. 1, e del regolamento (UE) 1379/2013,
art. 18, alla revoca dei citati provvedimenti amministrativi  del  29
settembre 2009 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  247  del  23
ottobre 2009, e del 4 maggio 2018 prot. n. 0009774; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' revocato, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE)  1379/2013,
e dell'art. 3  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  1419/2013,  il
riconoscimento quale organizzazione di produttori nel  settore  della
pesca  della  Organizzazione  denominata  «Cooperativa   Coopesca   -
Organizzazione tra produttori e lavoratori della pesca soc.  a  r.l.»
con  sede  a  Chioggia,  gia'  concesso  con  il   suddetto   decreto
ministeriale  del  29  settembre  2009,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2009.