IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 21 dicembre 2018 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge  di  stabilita'  2016),  con  cui  e'
stabilito che al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte  ai
danni occorsi al patrimonio privato ed alle  attivita'  economiche  e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art.  5,
della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  e  successive  modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria, si provvede, per le finalita' e  secondo  i  criteri  da
stabilirsi con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri
assunte ai sensi della  lettera  e)  del  citato  art.  5,  comma  2,
mediante  concessione,  da  parte  delle  amministrazioni   pubbliche
indicate nelle medesime deliberazioni,  di  contributi  a  favore  di
soggetti privati e per le attivita' economiche e  produttive  con  le
modalita' del finanziamento agevolato; 
  Visti i commi da 423 a  428  dell'art.  1  della  citata  legge  n.
208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita'  per  la
concessione  dei  predetti  contributi,  oltre  alle   modalita'   di
copertura finanziaria dei conseguenti oneri; 
  Considerato, in particolare, che, in base a  quanto  stabilito  dal
combinato disposto dei commi 423, 424 e 427  dell'art.  1  citato,  i
contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi
individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422,  sono
concessi mediante finanziamenti agevolati  assistiti  dalla  garanzia
dello Stato e nel limite massimo di 1.500  milioni  di  euro,  previa
verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati
e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti  riguardanti
la concessione di finanziamenti con oneri a carico  dello  Stato  per
interventi connessi a  calamita'  naturali,  al  fine  di  assicurare
l'invarianza finanziaria degli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
trattasi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2016 con
la quale e' stato dichiarato  lo  stato  d'emergenza  in  conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che  il  giorno  14  settembre
2015 hanno colpito il territorio  delle  Province  di  Belluno  e  di
Padova; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  411  del  18  novembre  2016  recante:  «Interventi  urgenti   di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che il  giorno  14  settembre  2015  hanno  colpito  il
territorio delle Province di Belluno e di Padova»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 dicembre  2017,
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal
25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel  territorio  della
Regione Veneto; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 515 del 27  marzo  2018  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il  4,
5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016
recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e successive modifiche ed integrazioni» adottata  in  attuazione  del
combinato disposto del citato art. 5,  comma  2,  lettera  e),  della
legge n. 225/1992 e dell'art. 1, commi da 422 a 428  della  legge  n.
208/2015; 
  Tenuto conto che l'art. 1, comma 3, lettera b), della delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, demanda ad una  successiva
deliberazione del Consiglio  dei  ministri  la  determinazione  degli
importi  autorizzabili,  per  l'effettiva  attivazione  dei  previsti
finanziamenti agevolati; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 385 del 16  agosto  2016,  recante:  «Disposizioni  operative  per
l'attivazione  dell'istruttoria  finalizzata  alla   concessione   di
contributi a favore di soggetti privati e delle attivita'  economiche
e produttive nella Regione Veneto, ai sensi dell'art. 1, commi da 422
a 428 della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  in  attuazione  della
delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.»; 
  Considerato, in particolare, che con la sopra richiamata  ordinanza
n. 385 del 16 agosto 2016, all'allegato 1,  sono  stati  stabiliti  i
criteri direttivi per la determinazione e concessione da parte  della
Regione Veneto dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi
al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  13
aprile 2018 con la quale e' stato  comunicato  l'importo  complessivo
massimo concedibile per l'anno 2018, pari ad euro 200.000.000,00, per
i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della  citata
legge n. 208/2015; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre  2018,
recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art.  1,  commi
422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208» con la quale  si
dispone, tra l'altro  che,  in  relazione  agli  eventi  occorsi  sul
territorio della regione Veneto  sopra  richiamati,  i  contributi  a
favore dei  soggetti  privati  per  i  danni  subiti  dal  patrimonio
edilizio abitativo e dai beni mobili potranno essere  concessi  entro
il limite massimo di euro 5.419.992,29 e i contributi  a  favore  dei
titolari delle attivita'  economiche  e  produttive  potranno  essere
concessi entro il limite massimo di euro 10.195.509,29; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 544 del 18 settembre 2018, recante:  «Disposizioni  operative  per
l'attivazione  dell'istruttoria  finalizzata  alla   concessione   di
contributi  a  favore  dei  titolari  delle  attivita'  economiche  e
produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 in attuazione delle delibere del Consiglio  dei
ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 relativamente agli
eventi calamitosi di cui alla tabella allegata alla predetta delibera
del 6 settembre 2018»; 
  Considerato, in particolare, che con la sopra richiamata  ordinanza
n. 544 del 18 settembre 2018, all'allegato A, sono stati stabiliti  i
criteri direttivi per la determinazione e concessione dei  contributi
ai titolari delle attivita' economiche e produttive danneggiate; 
  Vista la nota del 18 dicembre 2018 con la quale la  Regione  Veneto
ha trasmesso  al  Dipartimento  della  protezione  civile,  all'esito
dell'istruttoria  di  competenza,  la   tabella   riepilogativa   dei
contributi  massimi  concedibili  in  rassegna,  per  un  complessivo
importo di euro 2.234.837,42 a favore dei soggetti privati per  danni
subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili e di  euro
3.752.360,99 a favore  dei  titolari  delle  attivita'  economiche  e
produttive; 
  Considerata la necessita' di soddisfare le  esigenze  dei  soggetti
privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio  abitativo  e  dai
beni mobili,  nonche'  dei  titolari  delle  attivita'  economiche  e
produttive  danneggiate  dagli  eventi  sopra   richiamati   mediante
l'adozione  di  una  specifica  delibera,  per  un  importo  di  euro
5.987.198,41, da porre a carico dei fondi messi  a  disposizione  dal
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50; 
  Vista la comunicazione effettuata dal Dipartimento della protezione
civile e validata dalla Commissione europea in data 5 ottobre 2018; 
  Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione  civile  prot.
CG/0073549 del 19 dicembre 2018; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sulla base di quanto riportato in premessa,  in  relazione  agli
eventi calamitosi che il giorno 14 settembre 2015  hanno  colpito  il
territorio delle Province di Belluno e di Padova, con riferimento  ai
soggetti individuati nella richiamata tabella elaborata dalla Regione
Veneto ed entro i limiti individuali ivi previsti,  i  contributi  ai
soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e
dai beni mobili sono concessi  con  le  modalita'  del  finanziamento
agevolato, nel limite complessivo di euro 27.008,10. 
  2. In relazione agli eventi calamitosi che nei giorni dal 25 al  28
giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017  hanno  colpito  il  territorio
della Regione Veneto, con riferimento ai soggetti  individuati  nella
richiamata tabella elaborata dalla medesima regione ed entro i limiti
individuali ivi previsti, i contributi ai soggetti privati per  danni
subiti dal patrimonio edilizio  abitativo  e  dai  beni  mobili  sono
concessi con le modalita' del  finanziamento  agevolato,  nel  limite
complessivo di euro 2.207.829,32, e i contributi  ai  titolari  delle
attivita' economiche e produttive sono concessi con le modalita'  del
finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 3.752.360,99. 
  3. La Regione Veneto provvede a pubblicare  sul  proprio  sito  web
istituzionale   l'elenco   riepilogativo   dei   contributi   massimi
concedibili, nel limite delle risorse di cui ai  commi  1  e  2,  con
riferimento alle domande  accolte  ai  sensi  dell'allegato  1  della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 385 del 16 agosto  2016  e  dell'allegato  A  della  citata
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  544
del 18 settembre 2018, sulla base  delle  percentuali  effettivamente
applicabili e nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80%  o
del 50% stabiliti nella citata delibera del  Consiglio  dei  ministri
del 28 luglio 2016. 
  4. Eventuali successive rideterminazioni che  comportino  riduzioni
dei contributi di cui alla presente delibera sono adottate, entro  il
30 giugno 2019, con apposito decreto del Capo del Dipartimento  della
protezione civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 dicembre 2018 
 
                                                   Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                       Conte