IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «Margicoop Societa'  cooperativa
sociale» con sede in Carbonia  (CA)  -  c.f.  n.  03504700927  e  del
successivo accertamento ispettivo concluso in data 26 aprile 2018 con
la proposta di adozione del provvedimento di  gestione  commissariale
cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 70 giorni  le
irregolarita' riscontrate e che in sede di  accertamento  risultavano
ancora in essere le seguenti irregolarita': 1) omessa modifica  degli
articoli 3 e 4 dello statuto sociale che evidenziano incongruenze tra
l'attivita' mutualistica  prevista  e  quella  effettivamente  svolta
dalla cooperativa; 2) mancata conformita' dell'art. 31 dello  statuto
alle previsioni dell'art. 1, comma  936,  lett.  b)  della  legge  27
dicembre 2017, n.  205;  3)  mancato  versamento  del  contributo  di
revisione relativo ai bienni 2015/2016 e  2017/2018,  comprensivo  di
sanzioni ed interessi; 4) mancato deposito presso il  registro  delle
imprese  competente  del  bilancio  d'esercizio  2014;   5)   mancata
predisposizione, approvazione ed inoltro  alla  competente  DPL,  del
regolamento interno cosi cosi' come previsto dall'art. 6 della  legge
n. 142/01; 
  Vista la nota protocollo  numero  347612,  regolarmente  consegnata
alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data
1° ottobre 2018, ai sensi dell'art. 7 della  legge  n.  241/1990,  e'
stata trasmessa via pec, all'ente in  oggetto,  la  comunicazione  di
avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento  di  gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Preso atto, altresi', che entro il termine di 15  giorni  stabilito
nella citata  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  non  sono
pervenute  da  parte  dell'ente  controdeduzioni  o  osservazioni  in
merito; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Fabrizio Lucca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Margicoop societa' cooperativa sociale» con sede in Carbonia (CA)  -
c.f. n. 03504700927 costituita in data 18 settembre 2013 e' revocato.