IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, e il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante disposizioni in merito all'istituzione dell'ANAC; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»; Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 secondo cui e' compito di ciascuna amministrazione promuovere maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli definiti dalla normativa primaria; Visto il codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 1° luglio 2015; Visto il codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 21 ottobre 2015; Vista la deliberazione n. 12 del 28 ottobre 2015 recante l'Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione, nella parte in cui auspica l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i «rappresentanti di interessi particolari» (lobbies); Tenuto conto che l'esigenza di trasparenza nel dialogo tra i decisori pubblici e i portatori di interesse e' stata avvertita anche dalla Commissione europea che, con le decisioni 2014/838/UE e 2014/839/UE, ha stabilito regole per la pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni con i portatori di interesse particolari; Ritenuto di dover regolamentare secondo principi di massima trasparenza gli incontri del Presidente, dei componenti del Consiglio, del segretario generale e dei dirigenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione con i portatori di interesse; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorita'; c) «Decisori», i decisori pubblici interni dell'Autorita': il Presidente, i componenti del Consiglio dell'Autorita', il segretario generale e i dirigenti dell'Autorita'; d) «Portatori di interessi», i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalita' giuridica, di comitati di cittadini nonche' le persone fisiche o giuridiche che svolgono in modo professionale l'attivita' di rappresentanza dei portatori di interesse o svolgono nell'interesse di questi funzioni di consulenza che intendano rappresentare ai decisori interessi, comunque denominati, che riguardano i compiti istituzionali dell'Autorita'; e) «Agenda», l'Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi, istituita dall'art. 3; f) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorita' raggiungibile all'indirizzo: http://www.anticorruzione.it