IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l) e l'art. 29, commi 1 e 3; Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile; Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Vista la nota del 20 marzo 2019 con la quale il Governo della Repubblica del Mozambico ha richiesto l'assistenza della direzione generale Aiuti umanitari e protezione civile (ECHO) della Commissione europea, in conseguenza dell'evento calamitoso del 14 marzo 2019, che ha causato vittime, dispersi, sfollati, la distruzione di centri abitati oltre ad aver provocato una gravissima situazione sanitaria e socio economica; Considerato che la Commissione europea, in data 21 marzo 2019, attraverso il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), ha attivato il meccanismo unionale di protezione civile; Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 22 marzo 2019 con la quale e' stata richiesta l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per gli interventi all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 con cui e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del ciclone denominato «IDAI» che dal giorno 14 marzo 2019 ha colpito il territorio della Repubblica del Mozambico; Vista la delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del 4 aprile 2019, adottata ai sensi dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125; Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Dispone: Art. 1 Iniziative urgenti di protezione civile 1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la grave emergenza determinatasi nel territorio della Repubblica del Mozambico a seguito dell'evento calamitoso di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, interviene per concorrere a garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione a supporto delle autorita' competenti della Repubblica interessata anche in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO), nonche' con gli organismi internazionali interessati. 2. Per assicurare l'espletamento degli interventi di prima assistenza e soccorso alla popolazione secondo le necessita' rappresentate dalle strutture dell'Unione europea e dalle autorita' competenti della Repubblica interessata, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, di un ospedale da campo unitamente a personale medico (Emergency medical team, EMT 2) della Regione Piemonte nonche' di personale del Dipartimento, di materiale sanitario e di beni di prima necessita'. 3. L'attivita' di cui al comma 2 e' svolta con il supporto logistico del Ministero della difesa - Aeronautica militare italiana che garantisce il trasporto in loco dei materiali e degli uomini necessari, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4 del presente provvedimento. 4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3, e' autorizzata, su richiesta della Regione Piemonte, un'anticipazione, a favore della stessa, nel limite del trenta per cento delle risorse di cui all'art. 4.