IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista  la  delibera  30  aprile  2012,  n.   62,   concernente   il
«regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica. Modifica della  delibera  CIPE  n.  58  del
2010»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  Struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti direzioni generali  del
Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  «Codice  dei
contratti pubblici» e visti in particolare: 
    1. l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2. l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    3. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (MIT)  provvede  alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    4. l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti
adottati e sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    5. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
      5.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i
quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura  di  scelta
del contraente siano pubblicati successivamente alla data  della  sua
entrata in vigore; 
      5.2.  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le  infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      5.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle
grandi opere, avviate alla data di entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti  e  della  logistica»,
sul quale questo  Comitato  si  e'  definitivamente  pronunciato  con
delibera 1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n. 54 del 2001, e che e' stato approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 marzo 2001; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  2002,  Supplemento  ordinario,  con  la
quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre
2001, n. 443, ha  approvato  il  1°  Programma  delle  infrastrutture
strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del  «Corridoio
plurimodale   padano»,   nei   sistemi   stradali   e    autostradali
l'infrastruttura         «Asse          stradale          pedemontano
(Piemontese-Lombardo-Veneto)»; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il MIT e' chiamato a svolgere ai fini della
vigilanza sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi  nel  Programma
delle infrastrutture strategiche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e  che  abroga
la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n.  1316/2013
del Parlamento europeo e del  Consiglio  dell'11  dicembre  2013  che
istituisce il meccanismo per collegare l'Europa  e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 913/2010 e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
680/2007 e n. 67/2010; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la  quale  questo
Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture alla nota
di aggiornamento del Documento di economia e finanza - DEF 2013,  che
riporta, nella tabella «0»  -  avanzamento  Programma  infrastrutture
strategiche  -  nell'ambito  del   «Corridoio   plurimodale   padano»
l'infrastruttura «Asse pedemontano Piemonte-Lombardia, articolato  in
nove interventi tra i quali figura l'intervento «Pedemontana lombarda
Dalmine -  Como  -  Varese  e  Valico  del  Gaggiolo  e  opere  varie
connesse»; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  Monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto -
CUP e, in particolare: 
    1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 2003, e la  relativa  errata  corrige  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del  2003,  nonche'  la  delibera  29
settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del
2004, con le  quali  questo  Comitato  ha  definito  il  sistema  per
l'attribuzione del  CUP  e  ha  stabilito  che  il  CUP  deve  essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n.  187,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n.
217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e,
in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma  3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    2. la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che  aggiorna  -
ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge  n.  90
del 2014 - le modalita' di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha  approvato
lo schema di protocollo di legalita' licenziato nella seduta  del  13
aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto  14  marzo  2003,
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  prioritari  -   CCASIIP,   ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; 
  Considerato che  l'Anas  ha  stipulato,  il  29  maggio  1990,  con
Autostrada  pedemontana  lombarda  S.p.a.  la  convenzione   per   la
disciplina  della  concessione  di  costruzione  e   gestione   della
«Pedemontana Lombarda», approvata con decreto emanato  il  31  agosto
1990, n. 1524 dall'allora Ministro dei lavori  pubblici  di  concerto
con il Ministro del bilancio e della programmazione economica,  cosi'
come citato anche dalla delibera n. 108 del 2007; 
  Considerato  che  con  decreto   n.   1667   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2008  e  registrato
alla Corte dei conti in data 18 aprile 2008, e'  stata  approvata  la
Convenzione unica tra societa' Concessioni Autostrade Lombarde S.p.a.
(CAL S.p.a.) e societa' Autostrada pedemontana lombarda  S.p.a.  (APL
S.p.a.), in cui il costo dell'intervento in esame e' quantificato  in
4.005.968.335 euro al lordo dell'ipotizzato ribasso d'asta del 20 per
cento, cosi' come citato anche dalla delibera n. 97 del 2009; 
  Considerato che in data 24 marzo  2011,  con  decreto  n.  110  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  e'  stato  approvato  l'atto
aggiuntivo n. 1 alla Convenzione unica; 
  Viste le delibere 29 marzo 2006, n. 75, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 28 agosto 2006, 29 marzo 2006, n. 77, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 23 novembre 2006, 4 ottobre 2007,
n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  255  del  2  novembre
2007, 6 novembre 2009, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
40 del 18 febbraio 2010 - Supplemento ordinario, 1° agosto  2014,  n.
24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015, 19
gennaio 2017, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27
giugno 2017 con le quali  questo  Comitato  ha  assunto  decisioni  o
adottato  provvedimenti  concernenti  il  Collegamento   autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse e che qui si
intendono integralmente richiamate; 
  Considerato che in data 10 luglio 2017  questo  Comitato  ha  preso
atto  dell'informativa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sull'atto aggiuntivo n. 2 tra CAL S.p.a. e APL S.p.a.; 
  Vista la nota 11 dicembre 2018, n. 42733, con la quale il  Capo  di
Gabinetto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile
di  questo   Comitato   dell'argomento   «Collegamento   autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo» e ha trasmesso  la  relativa
documentazione istruttoria; 
  Vista la nota, acquisita con protocollo DIPE n. 118 del  9  gennaio
2019, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
ha trasmesso documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria; 
  Vista la nota 9 gennaio 2019, n. 6001, con la quale  il  Presidente
della Regione Lombardia ha  espresso  l'assenso  alla  proroga  della
dichiarazione di pubblica utilita' dell'infrastruttura; 
  Viste  le  note  14  gennaio  2019,  n.   CAL-140119-00002   e   n.
CAL-140119-00003, con le quali CAL S.p.a. ha trasmesso  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   la
documentazione  prodotta  dal  Concessionario  in  merito   all'onere
contributivo da versare ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere  C)  e
D) del  regolamento  adottato  con  decreto  dello  stesso  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 245 del  25
ottobre 2016; 
  Vista la nota 14 gennaio 2119, n. 1278, con la quale  la  Direzione
generale infrastrutture,  trasporti  e  mobilita'  sostenibile  della
Regione Lombardia  ha  sintetizzato  le  principali  motivazioni  che
determinano la necessita' di richiesta di proroga dei  termini  della
pubblica utilita' per il Sistema viabilistico pedemontano lombardo; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  in  particolare,  sotto
l'aspetto tecnico-procedurale, che: 
    1. l'opera complessiva  comprende  un  collegamento  autostradale
della lunghezza di circa  87  km,  articolato  nella  tangenziale  di
Varese, nella tangenziale di Como e nell'Asse trasversale  principale
da Cassano Magnago - interconnessione A8,  in  Provincia  di  Varese,
sino a Osio Sotto/Brembate - interconnessione  A4,  in  Provincia  di
Bergamo, interessando il territorio di  94  comuni,  suddivisi  nelle
Province di Varese, Como, Milano, Bergamo e Monza  -  Brianza,  cosi'
come citato anche dalla delibera n. 97 del 2009; 
    2. in particolare, il suddetto collegamento comprende: 
      2.1. un tracciato con caratteristiche autostradali che  collega
le esistenti  autostrade  A8  Milano-Varese,  A9  Lainate-Como  e  A4
Torino-Milano-Trieste per un totale di circa 67 km, suddiviso nelle 5
tratte funzionali A - B1 - B2 - C - D; 
        2.1.1. tratta A: tra le autostrade A8 (Cassano Magnago) e  A9
(Lomazzo); 
        2.1.2. tratta B1: dall'interconnessione con la  A9  (Lomazzo)
alla s.p. ex s.s. 35 (Lentate sul Seveso); 
        2.1.3. tratta B2: da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno, sul
tracciato della s.p. ex s.s. 35 (Milano-Meda); 
        2.1.4. tratta C: dalla  s.p.  ex  s.s.  35  (Cesano  Maderno)
all'interconnessione con la tangenziale est di Milano (Vimercate); 
        2.1.5. Tratta D: dalla tangenziale est di Milano  (Vimercate)
all'autostrada A4 (Osio Sotto); 
      2.2.  la  tangenziale  di  Varese,  suddivisa  in   due   lotti
funzionali,  denominati  VA1  e  VA2,  che  si  connettono  alle  due
estremita' del tronco gia' esistente  della  tangenziale  di  Varese,
completando cosi' un percorso  continuo  tra  l'Autostrada  A8  e  il
Valico del Gaggiolo, al confine con la Svizzera; 
      2.3. la tangenziale di Como, suddivisa in due lotti  funzionali
denominati CO1 e CO2, che collega l'Autostrada A9 appena a sud  della
barriera esistente di Grandate alla s.s. 342» Briantea»; 
    3. con la delibera n.  75  del  2006,  questo  Comitato  ha,  tra
l'altro,  proceduto  alla  ricognizione  delle  risorse   rinvenienti
dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266 del  2005,  da  considerare
allocabili da questo Comitato, e quantificando l'importo riservato al
«Sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di  Varese»,  in
termini di volume di investimento, in  36,912  milioni  di  euro  cui
corrispondeva un onere annuo massimo di 3,300 milioni di euro per  15
anni; 
    4. con la delibera n. 77 del 2006 questo Comitato ha approvato il
«progetto  preliminare  aggiornato»  del  «Collegamento  autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere  ad  esso  connesse»
condizionando l'approvazione al rispetto delle prescrizioni  proposte
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  individuando  il
limite di spesa di 4.665.504.453,47 euro; 
    5. con la delibera n. 108 del 2007 questo  Comitato  ha  valutato
favorevolmente lo schema di Convenzione unica tra CAL  S.p.a.  e  APL
S.p.a., predisposto ai sensi dell'art. 2, commi 82  e  seguenti,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito  nella  legge  24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, convenzione che e'
stata poi  approvata  con  il  citato  decreto  interministeriale  12
febbraio 2008, n. 1667; 
    6. con la delibera n. 97 del 2009 questo Comitato  ha  approvato,
anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita',  ai  sensi  e
per gli effetti dell'art. 166 del  decreto  legislativo  n.  163  del
2006,   il   progetto   definitivo   dell'intervento    «Collegamento
autostradale  Dalmine-Como-Varese-Valico  del   Gaggiolo   ed   opere
connesse», a eccezione del 2° lotto della tangenziale di Como  e  del
2° lotto della tangenziale di Varese, e con  esclusione  della  parte
relativa allo svincolo di Saronno Sud/Uboldo, stralciato dal progetto
e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, il progetto definitivo degli interventi:
«variante dell'opera connessa TRVA06»,  «variante  di  Lozza  del  1°
lotto della tangenziale di Varese», «opera connessa TRCO11»,  «tratta
B2 e  relative  opere  connesse»,  «opera  connessa  TRMI10»,  «opere
connesse TRMI12  e  TRMI14»,  «variante  dell'interconnessione  della
tratta D con l'autostrada A4», «opera connessa TRMI17», per un  costo
complessivo dell'opera, al netto del costo delle  opere  integrate  a
carico  di  Rete  ferroviaria   italiana   S.p.a.   (RFI),   pari   a
4.166.464.079 euro; 
    7. con la medesima delibera questo Comitato, tra l'altro: 
      7.1. ha preso atto che, conformemente ai  contenuti  del  piano
economico finanziario 2007, erano  previsti  contributi  pubblici  in
conto  investimenti  per  complessivi   1.244.900.000   euro,   cosi'
ripartiti: 
        7.1.1. 61.560.000 euro a carico della legge 3 agosto 1998, n.
295, e successive leggi 23 dicembre 1998, n. 448, 23  dicembre  1998,
n. 449, e 23 dicembre 2000, n. 388; 
        7.1.2. 51.640.000 euro a carico della  legge  388  del  2000,
art. 144, comma 7, lettera b); 
        7.1.3. 1.131.700.000 euro ai sensi  dell'art.  1,  comma  78,
punto e) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e  dell'art.  1,  comma
979, della legge n. 296 del 2006; 
        e ha preso atto che la restante quota di copertura rimaneva a
carico del Concessionario; 
      7.2. ha disposto che la societa' CAL S.p.a. e la  societa'  APL
S.p.a. provvedessero a stipulare apposito atto aggiuntivo alla citata
Convenzione unica, da approvare nelle forme di rito, per adottare  il
nuovo piano economico finanziario  allegato  al  progetto  definitivo
approvato; 
    8. con la delibera n. 24 del 2014 questo Comitato ha: 
      8.1.  determinato  il  contributo  pubblico  a  fondo   perduto
necessario  per  il  riequilibrio  del  Piano  economico  finanziario
nell'importo di 393 milioni di euro; 
      8.2. determinato,  una  tantum  e  per  l'intera  durata  della
concessione, in 800 milioni di euro in  valore  assoluto  l'ammontare
delle misure agevolative (consistenti per  il  periodo  dal  2016  al
2027, nell'esenzione fiscale ai fini IRES-IRAP per un valore nominale
di circa 376 milioni di euro e per il periodo dal 2019 al 2027, nella
compensazione del debito IVA dovuto ai sensi dell'art. 27 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972   e   seguenti
modificazioni per un valore nominale di circa 424 milioni di euro) da
riconoscere ai sensi dell'art. 18 della legge 12  novembre  2011,  n.
183, a compensazione della quota di contribuzione  pubblica  mancante
come determinata al precedente punto 8.1.; 
      8.3. formulato parere favorevole, con  prescrizioni,  sull'atto
aggiuntivo n. 2 REV alla Convenzione  unica  tra  CAL  S.p.a.  e  APL
S.p.a.; 
    9. in data 11 maggio 2015 CAL  S.p.a.  e  il  Concessionario  APL
S.p.a. hanno sottoscritto l'atto aggiuntivo  n.  2  alla  Convenzione
unica, per l'adozione del nuovo piano economico finanziario; 
    10. in data  20  maggio  2015  detto  atto  aggiuntivo  e'  stato
trasmesso al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per
l'approvazione di competenza; 
    11. in data 14 marzo 2016 il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha comunicato a CAL S.p.a.  l'impossibilita'  di  procedere
con l'approvazione dell'atto aggiuntivo  n.  2,  viste  le  modifiche
apportate al testo  successivamente  al  parere  espresso  da  questo
Comitato con la citata delibera n. 24 del 2014; 
    12. in data 29 settembre 2016 CAL S.p.a. e il Concessionario  APL
S.p.a. hanno sottoscritto il testo definitivo dell'atto aggiuntivo n.
2, che recepisce quanto indicato dal Ministero delle infrastrutture e
di  trasporti,  e  che  successivamente  e'  stato   trasmesso   alle
amministrazioni di competenza per la relativa approvazione; 
    13.  in  data  19  gennaio  2018  e'  stato  emesso  il   decreto
interministeriale n. 7 di approvazione dell'atto aggiuntivo n. 2,  il
cui iter di perfezionamento non si e' attualmente ancora concluso; 
    14. con  la  delibera  1  del  2017  questo  Comitato,  ai  sensi
dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163 del  2006,
ha  disposto  la  proroga  di  due  anni  del  termine  previsto  per
l'adozione dei decreti di esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di
pubblica   utilita'   dell'intervento   «Collegamento    autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed  opere  connesse»  apposta
con delibera n. 97 del 2009; 
    15. con la medesima delibera  questo  Comitato  ha  disposto  che
qualunque eventuale onere aggiuntivo derivante dalla proroga  di  cui
al punto precedente fosse imputato a carico del Concessionario; 
    16. il Ministero istruttore dichiara che l'art. 166, comma 4-bis,
del decreto legislativo n. 163 del 2006 non esclude  la  possibilita'
che sia concessa una seconda proroga al termine  di  validita'  della
dichiarazione di pubblica utilita'; 
    17.  in  data  19  settembre  2018,  con  nota  n.  8597/18,   il
concessionario ha trasmesso  al  soggetto  aggiudicatore  CAL  S.p.a.
l'istanza di proroga al 19 gennaio  2021  dei  termini  di  efficacia
della dichiarazione di pubblica utilita' per le tratte autostradali; 
    18. CAL S.p.a., con nota 24 settembre 2018, n.  CAL-240918-00002,
ha trasmesso  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
apposita istruttoria a firma  del  Responsabile  unico  del  progetto
(RUP), verificando e accertando che sussistono le condizioni previste
dalla normativa vigente, cioe' le «cause  di  forza  maggiore»  e  le
«giustificate ragioni», non imputabili al concessionario, al fine  di
presentare a questo Comitato l'istanza di proroga ai sensi  dell'art.
166 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
    19. in particolare la richiesta di proroga e'  relativa,  per  la
tratta A, la tangenziale di Como 1° lotto e la tangenziale di  Varese
1° lotto, ad alcune aree specifiche, mentre per  le  restanti  tratte
B1, B2, C, D, la Greenway, l'Opera connessa TRVA 13-14 e  i  progetti
locali dell'opera e' relativa a tutte le aree previste  nel  progetto
del Collegamento autostradale; 
    20. le relazioni di APL  S.p.a.  e  del  responsabile  unico  del
procedimento,  allegate  alle  rispettive  richieste,  illustrano  le
motivazioni  che  hanno  determinato  la   necessita'   di   chiedere
un'ulteriore proroga del termine fissato per l'emissione dei  decreti
di esproprio, motivazioni di seguito sintetizzate: 
      20.1. mancato perfezionamento del decreto interministeriale del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del   Ministro
dell'economia e delle finanze di approvazione dell'atto aggiuntivo n.
2 alla Convenzione unica del 19 gennaio 2018 con conseguenti: 
        20.1.1. ritardi nella fase di programmazione e  realizzazione
delle tratte ancora da realizzare, posto che solo  dall'efficacia  di
detto atto attuativo n. 2 decorre il termine di dodici mesi entro  il
quale il  Concessionario  APL  S.p.a.  dovra'  pervenire  al  closing
finanziario,  presupposto  quest'ultimo  per   l'avvio   della   fase
realizzativa delle ulteriori tratte; 
        20.1.2.  necessita'  di  ritardare   l'attuale   termine   di
emissione del decreto di esproprio per le tratte ancora da realizzare
non essendo piu' compatibile con i  tempi  di  realizzazione  che  si
vengono a determinare in considerazione  del  ritardo  dell'efficacia
dell'atto aggiuntivo n. 2; 
      20.2. risoluzione,  avvenuta  in  data  16  gennaio  2018,  del
contratto di appalto, tra APL S.p.a. (concessionario) e l'ATI Strabag
AG  (appaltatore),   concernente   la   progettazione   esecutiva   e
l'esecuzione    dei    lavori    relativi    alla    seconda    parte
dell'infrastruttura (tratte B1, B2, C, D,  opere  ad  esse  connesse,
Greenway,  TRVA  13-14  che   prevedeva,   all'art.   18,   in   capo
all'appaltatore, l'obbligo di porre  in  essere  tutte  le  attivita'
necessarie al completamento della procedura espropriativa stessa, con
la conseguenza che il Concessionario APL S.p.a. ha dovuto  effettuare
una ricognizione delle attivita' svolte, un passaggio di consegne,  e
una  riprogrammazione  di  tutte  le  attivita'  in  questione,   con
tempistiche amministrative non piu' in linea con la conclusione delle
precedenti procedure espropriative; 
      20.3.  confronto  con  gli   enti   locali   finalizzato   alla
definizione dei contenuti progettuali e/o delle  misure  compensative
inerenti la tratta A e la tratta B1, che in alcuni  casi  non  si  e'
ancora concluso non avendo gli enti ancora compiutamente definito  la
propria volonta' in merito a contenuti e tempi di realizzazione delle
misure compensative anche per quelli per  cui  hanno  manifestato  la
disponibilita' a realizzare direttamente l'opera compensativa; 
      20.4. con riferimento alle interferenze  della  tratta  A,  del
primo lotto della tangenziale di Como e della tangenziale di  Varese,
ritardata trasmissione degli elaborati cosiddetti as-built, cioe' che
descrivono l'opera come e' stata  effettivamente  costruita,  che  ha
ostacolato e ostacola la definizione della procedura espropriativa da
parte di APL S.p.a., posto che detti  elaborati  sono  necessari  per
individuare puntualmente i contenuti dei decreti di asservimento; 
      20.5. gestione delle aree intercluse relativamente alla  tratta
A, del primo lotto della tangenziale di Como e della  tangenziale  di
Varese, e in particolare alla difficile  attivita'  di  coordinamento
con i soggetti privati non interessati  dall'infrastruttura  al  fine
del rilascio del definitivo assenso  alla  costituzione  di  servitu'
volontaria per l'accesso a dette aree; 
    21. la proroga della dichiarazione di  pubblica  utilita'  appare
essenziale anche al fine di evitare che le occupazioni in essere,  in
relazione alle opere ad essa connesse e ai relativi progetti  locali,
possano assumere connotati di illegittimita'; 
    22. in conclusione CAL S.p.a. ritiene  indispensabile  e  urgente
procedere alla proroga della dichiarazione di pubblica utilita' delle
aree oggetto dell'istanza in quanto, in assenza, le occupazioni  gia'
in   atto   oltre   ad   assumere   carattere   di    illegittimita',
pregiudicherebbero la  quasi  totalita'  degli  accordi  bonari  gia'
sottoscritti e si  renderebbe  impossibile  concludere  le  attivita'
espropriative  delle  future  tratte  entro  il  vigente  termine  di
pubblica utilita'; 
    23. sempre nella istruttoria di CAL S.p.a. si precisa  che  tutti
gli eventuali  maggiori  oneri  diretti  e  indiretti  che  dovessero
derivare dalla richiesta di proroga della dichiarazione  di  pubblica
utilita' sono da  considerare  gia'  compresi  nel  Quadro  economico
allegato al citato atto aggiuntivo n. 2; 
    24. il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  con  la
relazione istruttoria trasmessa a questo Comitato in data 11 dicembre
2018 con nota n. 42733, ha valutato le suddette  motivazioni  fondate
in punto di fatto e di diritto  e  quindi  tali  da  giustificare  la
ulteriore  richiesta  di  proroga  della  dichiarazione  di  pubblica
utilita'; 
    25. il concessionario  APL  S.p.a.  ha  provveduto,  in  data  21
settembre  2018,  alla  pubblicazione  dell'avviso   di   avvio   del
procedimento finalizzato alla proroga dei termini di efficacia  della
dichiarazione di pubblica utilita'  sui  quotidiani  «Corriere  della
Sera», edizione nazionale, e «La Repubblica», edizione  Lombardia,  e
che a seguito di detta pubblicazione non sono  emerse  criticita'  in
merito, come riferito da CAL S.p.a. con la  nota  29  novembre  2018,
protocollo CAL-291118-00001; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  in  particolare,  sotto
l'aspetto attuativo, che: 
    1. il soggetto aggiudicatore e' Concessioni  Autostrade  Lombarde
S.p.a.  (CAL  S.p.a.),  societa'  costituita  tra   ANAS   S.p.a.   e
Infrastrutture lombarde S.p.a. in attuazione di quanto  disposto  dal
comma 979 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    2. Autostrada pedemontana lombarda  S.p.a.  (APL  S.p.a.)  e'  la
societa' concessionaria per la progettazione,  la  costruzione  e  la
gestione del collegamento autostradale secondo la citata  convenzione
unica del 1° agosto 2007; 
    3. in data 3 febbraio  2010,  con  provvedimento  con  protocollo
CAL-030210-00011, CAL S.p.a. ha delegato al concessionario, ai  sensi
dell'art. 6, comma 8, del decreto Presidente della Repubblica n.  327
del  2001  e  dell'art.  23,  comma  1,  della   Convenzione   unica,
l'esercizio dei poteri espropriativi,  costituendo  lo  stesso  quale
autorita' espropriante; 
    4. CAL S.p.a. con la citata nota 29 novembre 2018 riferisce: 
      4.1. che la tratta A, la tangenziale di Como e  la  tangenziale
di Varese risultano  ultimate,  come  attestato  dal  certificato  di
collaudo del 5 aprile 2017, con economie pari a 18 milioni di euro; 
      4.2. che la decisione piu' volte comunicata da  APL  S.p.a.  di
non procedere con la realizzazione del  proprio  Centro  direzionale,
previsto lungo la futura tratta C, comporta un ulteriore risparmio di
15 milioni di euro; 
      4.3. che dette  economie  potrebbero  largamente  garantire  la
copertura finanziaria  di  eventuali  extra  costi  conseguenti  alla
proroga della dichiarazione di pubblica utilita' in esame; 
      4.4. in data 9 agosto 2018 e' stata avviata da  APL  S.p.a.  la
procedura di gara  per  l'affidamento  ad  un  nuovo  soggetto  della
progettazione esecutiva  e  l'esecuzione  dei  lavori  relativi  alla
seconda parte dell'infrastruttura (tratte B1, B2, C, D, opere ad esse
connesse, Greenway, TRVA 13-14); 
  Preso  atto  del  cronoprogramma  aggiornato  delle  procedure   di
esproprio relative al primo lotto - tratta A,  tangenziale  di  Como,
tangenziale di Varese e Opere connesse che prevede la conclusione  di
tutte le attivita' entro il 26 dicembre  2020  e  del  cronoprogramma
aggiornato delle procedure di esproprio relative al secondo  lotto  -
tratte B1 e Opere connesse TRCO06 e TRCO11 che prevede la conclusione
di tutte le attivita' entro il 18 gennaio 2021; 
  Considerato che il cronoprogramma  aggiornato  delle  procedure  di
esproprio relative al secondo lotto - tratte TRV13-14,  B2,  C,  D  e
Opere connesse prevede la conclusione di tutte  le  attivita'  il  31
marzo 2024, ben oltre il termine della proroga di cui  alla  presente
delibera; 
  Ritenuto, al  fine  di  evitare  ulteriori  proroghe  oltre  quella
autorizzata con  la  presente  delibera,  di  prescrive  a  tutte  le
amministrazioni  interessate  che  gli  atti  futuri  relativi   agli
espropri, anche riguardanti attivita' propedeutica alle tratte ancora
mancanti, siano ultimati entro  la  nuova  scadenza  del  2021  della
presente proroga della dichiarazione di pubblica utilita'; 
  Ritenuto che eventuali incrementi del costo  degli  espropri  debba
essere posto a carico del concessionario; 
  Vista la nota 17 gennaio 2019, n. 264,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  Le disposizioni del seguente punto 1 sono adottate ai sensi  e  per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 214,  comma  11,  e
216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e  successive  modificazioni,
da cui  deriva  la  sostanziale  applicabilita'  di  tale  previgente
disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative,  avviate  prima
del 19 aprile 2016. 
  1. Ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  166,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e' disposta la  proroga  di  due
anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio  di
cui alla dichiarazione di pubblica utilita'  delle  aree  interessate
dalla realizzazione delle tratte A, B1, B2, C, D, tangenziale di Como
- primo lotto, tangenziale di Varese - primo lotto e  relative  Opere
connesse,  Greenway,  Opera  connessa  TRVA  13-14,  progetti  locali
dell'Opera (ad eccezione del progetto locale n. 2, ubicato nel Comune
di Solbiate Olona, del progetto locale n. 8, ubicato  nei  Comuni  di
Cirimido, Fenegro', Limido Comasco, Lomazzo e Turate, e del  Progetto
locale n. 42  ubicato  nel  Comune  di  Cantello)  del  «Collegamento
autostradale tra Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed  opere
connesse», apposta con delibera n. 97 del 2009 e gia'  prorogata  con
la delibera n. 1 del 2017. 
  2. Qualunque eventuale onere aggiuntivo derivante dalla proroga  di
cui al punto precedente sara' a carico del concessionario. 
  3. Al fine di evitare ulteriori proroghe, oltre quella  autorizzata
con la presente delibera, si prescrive  a  tutte  le  amministrazioni
interessate  che  gli  atti  futuri  relativi  agli  espropri,  anche
riguardanti attivita' propedeutica alle tratte ancora mancanti, siano
ultimate entro la nuova scadenza  del  2021  della  presente  proroga
della dichiarazione di pubblica utilita'. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  dovra'  dare
comunicazione  a  questo  Comitato  dell'avvenuta  registrazione  del
decreto interministeriale del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze con  il  quale
e' stato approvato l'atto aggiuntivo n. 2 alla Convenzione unica  del
2007, nonche' trasmettere copia di detto decreto alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - DIPE. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad
assicurare, per  conto  di  questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti relativi al progetto. 
  6. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24  del  2004,  il
CUP assegnato all'intervento dovra' essere evidenziato  in  tutta  la
documentazione riguardante l'intervento stesso. 
 
    Roma, 17 gennaio 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-801