IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Visto l'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone: al comma 1, che i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal medesimo articolo; al comma 4, che le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale; al comma 7, che ai fini della predisposizione del piano, l'ente e' tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 dello stesso testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e che per il finanziamento dei medesimi debiti l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori; Visto l'art. 1, comma 888, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l'art. 243-bis, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilendo che la durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ha una durata compresa tra quattro e venti anni, laddove nel testo previgente aveva una durata massima di dieci anni; Visto l'art. 1, comma 888, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con l'inserimento del comma 5-bis, il quale stabilisce che la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita' da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo quando previsto dalla tabella inserita nel medesimo comma 5-bis; Visto l'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e ha inserito: il comma 7-bis, il quale stabilisce che al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo' richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente; le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili; alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'art. 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'art. 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; il comma 7-ter, il quale prevede che le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria; il comma 7-quater, il quale dispone che le modalita' di applicazione delle disposizioni relative alle suddette rateizzazioni sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione; il comma 7-quinquies il quale stabilisce che l'ente locale e' tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria; Visto l'art. 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, concernente l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione, il quale prevede che: la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio; la delibera di accoglimento o di diniego del piano puo' essere impugnata entro trenta giorni davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti; Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo; Considerata la necessita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato art. 243-bis, comma 7-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con il quale si individuano le modalita' di applicazione delle disposizioni relative alla dilazione che gli enti locali, che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, possono chiedere all'agente della riscossione per i carichi affidati dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria; Decretano: Art. 1 Ambito di applicazione della dilazione di pagamento 1. I comuni e le province che, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ricorrono, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono chiedere all'agente della riscossione la dilazione dei pagamenti dei carichi affidati per i debiti fiscali e previdenziali. 2. La dilazione di cui al comma 1 ha ad oggetto i carichi formati dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all'agente della riscossione e relativi alle annualita' ricomprese dall'ente nel piano di riequilibrio.