IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
               IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE 
                    PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE 
                      del Ministero del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
 
  Visto l'art. 243-bis del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, approvato dal decreto legislativo 18 agosto  2000,
n. 267, il quale dispone: 
    al comma 1, che i comuni e le province  per  i  quali,  anche  in
considerazione delle  pronunce  delle  competenti  sezioni  regionali
della Corte dei conti sui bilanci degli  enti,  sussistano  squilibri
strutturali  del  bilancio  in  grado  di   provocare   il   dissesto
finanziario, possono ricorrere,  con  deliberazione  consiliare  alla
procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  prevista   dal
medesimo articolo; 
    al comma 4, che le procedure esecutive intraprese  nei  confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione  di  ricorso  alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla  data  di
approvazione o di diniego di approvazione del piano  di  riequilibrio
pluriennale; 
    al comma 7, che ai fini della predisposizione del  piano,  l'ente
e' tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti  fuori
bilancio riconoscibili ai sensi  dell'art.  194  dello  stesso  testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  e  che  per  il
finanziamento  dei  medesimi  debiti  l'ente  puo'  provvedere  anche
mediante un piano di rateizzazione, della durata  massima  pari  agli
anni del piano di riequilibrio, compreso quello in  corso,  convenuto
con i creditori; 
  Visto l'art. 1, comma 888, lettera  a),  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, che ha modificato l'art. 243-bis, comma  5,  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilendo  che
la durata del piano di riequilibrio finanziario  pluriennale  ha  una
durata  compresa  tra  quattro  e  venti  anni,  laddove  nel   testo
previgente aveva una durata massima di dieci anni; 
  Visto l'art. 1, comma 888, lettera  b),  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, che ha modificato l'art. 243-bis del testo unico  delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali con l'inserimento del  comma
5-bis, il quale  stabilisce  che  la  durata  massima  del  piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale e' determinata  sulla  base  del
rapporto tra le passivita' da ripianare nel  medesimo  e  l'ammontare
degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso  alla  procedura  di
riequilibrio  o  dell'ultimo  rendiconto  approvato,  secondo  quando
previsto dalla tabella inserita nel medesimo comma 5-bis; 
  Visto l'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
che  ha  modificato  l'art.  243-bis  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, e ha inserito: 
    il comma 7-bis, il quale stabilisce che al fine di pianificare la
rateizzazione  dei  pagamenti  di  cui  al  comma  7,  l'ente  locale
interessato  puo'  richiedere  all'agente   della   riscossione   una
dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi  alle
annualita'  ricomprese  nel   piano   di   riequilibrio   pluriennale
dell'ente;  le  rateizzazioni  possono  avere  una  durata  temporale
massima  di  dieci  anni  con   pagamenti   rateali   mensili;   alle
rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui  all'art.  19,
commi  1-quater,  3  e  3-bis,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 602 del 1973 e sono dovuti gli interessi  di  dilazione
di  cui  all'art.  21  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602 del 1973; 
    il comma 7-ter, il quale prevede che le  disposizioni  del  comma
7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli  enti  gestori  di
forme di previdenza e assistenza obbligatoria; 
    il  comma  7-quater,  il  quale  dispone  che  le  modalita'   di
applicazione delle disposizioni relative alle suddette  rateizzazioni
sono  definite  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della stessa disposizione; 
    il comma 7-quinquies il quale stabilisce  che  l'ente  locale  e'
tenuto a rilasciare  apposita  delegazione  di  pagamento,  ai  sensi
dell'art. 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, quale garanzia del pagamento delle rate relative  ai  carichi
delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di  previdenza  e
assistenza obbligatoria; 
  Visto   l'art.   243-quater   del   testo   unico    delle    leggi
sull'ordinamento degli enti locali, concernente l'esame del piano  di
riequilibrio  finanziario  pluriennale  e  controllo  sulla  relativa
attuazione, il quale prevede che: la sezione regionale  di  controllo
della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni  dalla  data
di ricezione della documentazione, delibera sull'approvazione  o  sul
diniego  del  piano,  valutandone   la   congruenza   ai   fini   del
riequilibrio; la delibera di accoglimento o di diniego del piano puo'
essere impugnata entro trenta giorni  davanti  alle  sezioni  riunite
della Corte dei conti; 
  Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, che  disciplina  le  dilazioni  di  pagamento
delle somme iscritte a ruolo; 
  Considerata la necessita' di procedere all'emanazione  del  decreto
ministeriale previsto dal citato art. 243-bis,  comma  7-quater,  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali,  con  il
quale si individuano le modalita' di applicazione delle  disposizioni
relative alla dilazione che gli enti locali, che fanno  ricorso  alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,  possono  chiedere
all'agente della riscossione per i  carichi  affidati  dalle  agenzie
fiscali e dagli enti gestori di  forme  di  previdenza  e  assistenza
obbligatoria; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
         Ambito di applicazione della dilazione di pagamento 
 
  1. I comuni e le province che, ai sensi dell'art. 243-bis del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ricorrono,  con
deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio  finanziario
pluriennale  possono  chiedere  all'agente   della   riscossione   la
dilazione dei pagamenti dei carichi affidati per i debiti  fiscali  e
previdenziali. 
  2. La dilazione di cui al comma 1 ha ad oggetto i  carichi  formati
dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di  previdenza  e
assistenza  obbligatoria  affidati  all'agente  della  riscossione  e
relativi  alle  annualita'  ricomprese   dall'ente   nel   piano   di
riequilibrio.