IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi
nei territori colpiti  della  Regione  Emilia-Romagna,  nel  mese  di
maggio 2019; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione,  anche  in
termini di  somma  urgenza,  di  tutte  le  iniziative  di  carattere
straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di  vita
nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna  con  nota  del  17
luglio 2019; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Nomina commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  e'
nominato commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi delle strutture  e  degli  uffici  regionali,  provinciali,
comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
nonche' individuare soggetti attuatori che  agiscono  sulla  base  di
specifiche direttive, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   9,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Tale piano  deve  contenere  gli  interventi  piu'
urgenti delle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere  a)  e
b), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, anche realizzati
in regime di somma urgenza, in ordine: 
    a) all'organizzazione e  all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso alla popolazione interessata dall'evento di cui in premessa,
rivolti alla rimozione delle situazioni di pericolo e alla  messa  in
sicurezza del territorio colpito -  nonche'  delle  prime  misure  di
assistenza delle popolazioni medesime, ivi compresi i  contributi  di
cui all'art. 2; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale e alluvionale o  delle
terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle  misure  volte  a
garantire la continuita' amministrativa nei comuni  e  nei  territori
interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. 
  4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere,  per  ogni
intervento, l'indicazione della localita' e del comune, del  soggetto
attuatore, la  descrizione  tecnica  di  ciascun  intervento  con  la
relativa durata, il CUP nonche' l'indicazione delle singole stime  di
costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  9  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2, nonche' ad enti aventi personalita'  giuridica  pubblica  ed  alle
societa' pubbliche che gestiscono infrastrutture a rete e dei servizi
essenziali del settore  sanitario  e  scolastico,  previo  rendiconto
delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso  di
causalita'  con  la  situazione  di  emergenza  in  argomento.   Tale
rendicontazione  deve  essere   supportata   da   documentazione   in
originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo  del  commissario
delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.