IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna, nel mese di maggio 2019; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, anche in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna con nota del 17 luglio 2019; Dispone: Art. 1 Nomina commissario e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Emilia-Romagna e' nominato commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere gli interventi piu' urgenti delle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, anche realizzati in regime di somma urgenza, in ordine: a) all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso alla popolazione interessata dall'evento di cui in premessa, rivolti alla rimozione delle situazioni di pericolo e alla messa in sicurezza del territorio colpito - nonche' delle prime misure di assistenza delle popolazioni medesime, ivi compresi i contributi di cui all'art. 2; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale e alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere, per ogni intervento, l'indicazione della localita' e del comune, del soggetto attuatore, la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, il CUP nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9 previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, nonche' ad enti aventi personalita' giuridica pubblica ed alle societa' pubbliche che gestiscono infrastrutture a rete e dei servizi essenziali del settore sanitario e scolastico, previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in argomento. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza. 7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.