IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante  «Disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi  sismici»  e,  in
particolare, gli articoli da 1 a 5; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato  di  mobilitazione
del  servizio  nazionale  della  protezione  civile  a  causa   degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il  territorio
della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che
hanno  interessato  il  territorio  delle  Regioni  Calabria,  Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,  Lombardia,  Toscana,
Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi
a partire dal mese di ottobre 2018; 
  Viste le ordinanze  del  capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre  2018,  n.
560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568  del  16
gennaio 2019 e n. 575 dell'8 febbraio 2019; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il piano  nazionale  per
la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e  la  tutela
della  risorsa  ambientale,  il  quale,  tra  l'altro  prevede   che,
relativamente alle misure emergenziali di  cui  all'azione  2  (Piano
emergenza dissesto),  «il  sotto-piano  di  azione  di  contrasto  al
rischio  idrogeologico   determinato   da   calamita'   naturali   e'
prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture  e  delle  infrastrutture  danneggiate,
gia' posta in essere con  le  procedure  definite  con  le  ordinanze
adottate dal capo del Dipartimento della protezione civile»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019 - 2021»; 
  Visto l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con
cui e' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019  e
di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021  «al  fine
di permettere l'immediato avvio  e  la  realizzazione  nell'arco  del
triennio   2019   -   2021   degli   investimenti    strutturali    e
infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d)  ed
e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente
alla  mitigazione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico  nonche'
all'aumento   del   livello   di   resilienza   delle   strutture   e
infrastrutture  individuate  dai  rispettivi   commissari   delegati,
nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri  di
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla  data  di
entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla
stessa data lo stato di emergenza sia  terminato  da  non  oltre  sei
mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1,  secondo  periodo,
del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2019 recante  il  riparto  e  l'assegnazione  delle  risorse
finanziarie stanziate dal citato art. 1, comma 1028, della  legge  30
dicembre 2018, n. 145; 
  Viste le note del 30 gennaio 2019 e del 12 e del 18 marzo 2019  con
la quale il Presidente della Regione Veneto - Commissario delegato ha
richiesto  l'adozione  di  apposite   disposizioni   finalizzate   al
superamento  del  contesto  emergenziale  in  atto   nel   territorio
regionale; 
  Visti gli esiti degli  incontri  tenutesi  presso  il  dipartimento
della protezione  civile  con  le  regioni  e  le  province  autonome
interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza; 
  Considerata la necessita' di consentire l'immediato avvio di  tutte
le iniziative necessarie volte a  garantire  la  realizzazione  degli
interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna; 
  Acquisita  l'intesa  delle  regioni  e  delle   province   autonome
interessate; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                        Integrazione deroghe 
 
  1. All'art. 4, comma 1, undicesimo alinea, dell'ordinanza del  capo
del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018,
recante le disposizioni derogatorie al decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo le parole: «63» sono aggiunte  le  seguenti:  «65,
66». 
  2. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del  capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono aggiunte  le
seguenti parole: 
    «-  32,  allo  scopo  di  consentire  la  stipula  e  l'immediata
efficacia del contratto d'appalto  a  far  data  dalla  adozione  del
provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 5 del  medesimo  art.
32, effettuando le verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione previsti per  l'affidamento  di  contratti  di  uguale
importo mediante procedura ordinaria secondo le modalita' ed i  tempi
descritti dall'art. 163, comma 7 del medesimo decreto legislativo  n.
50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata della  prestazione
dedotta  nella  gara  determinerebbe  un  grave  danno  all'interesse
pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la  perdita  dei
finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30  dicembre
2018, n. 145 e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 dicembre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n. 136; 
    -77, allo scopo di consentire la scelta dei  commissari  di  gara
anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC». 
  3. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del  capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 558  del  15  novembre  2018,  per  quanto
riferito al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti
gli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147, 152,  allo  scopo  di
consentire  la  semplificazione  delle  procedure  ivi   previste   e
l'adeguamento della relativa tempistica alle  esigenze  del  contesto
emergenziale. 
  4. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del  capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, come  modificato
dall'art.  3,  comma  1,  lettera  c)  dell'ordinanza  del  capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018,  la
parola: «51-bis» e' sostituita dalla seguente: «59» e  sono  aggiunte
le seguenti parole: «In tal caso la redazione del piano di  sicurezza
e di coordinamento di cui all'art.  100  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 puo' essere messa  a  carico  dell'affidatario  in
fase di elaborazione del progetto esecutivo». 
  5. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del  capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, l'ultimo periodo
e'  sostituito  dal  seguente:  «Qualora  tali  operatori  non  siano
presenti all'interno delle white  list  delle  prefetture,  le  sopra
citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».