IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, gli articoli da 1 a 5; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018; Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018; Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019 e n. 575 dell'8 febbraio 2019; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all'azione 2 (Piano emergenza dissesto), «il sotto-piano di azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamita' naturali e' prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, gia' posta in essere con le procedure definite con le ordinanze adottate dal capo del Dipartimento della protezione civile»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021»; Visto l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con cui e' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 recante il riparto e l'assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dal citato art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Viste le note del 30 gennaio 2019 e del 12 e del 18 marzo 2019 con la quale il Presidente della Regione Veneto - Commissario delegato ha richiesto l'adozione di apposite disposizioni finalizzate al superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio regionale; Visti gli esiti degli incontri tenutesi presso il dipartimento della protezione civile con le regioni e le province autonome interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza; Considerata la necessita' di consentire l'immediato avvio di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna; Acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Integrazione deroghe 1. All'art. 4, comma 1, undicesimo alinea, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, recante le disposizioni derogatorie al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «63» sono aggiunte le seguenti: «65, 66». 2. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono aggiunte le seguenti parole: «- 32, allo scopo di consentire la stipula e l'immediata efficacia del contratto d'appalto a far data dalla adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 5 del medesimo art. 32, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria secondo le modalita' ed i tempi descritti dall'art. 163, comma 7 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 dicembre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; -77, allo scopo di consentire la scelta dei commissari di gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC». 3. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, per quanto riferito al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti gli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147, 152, allo scopo di consentire la semplificazione delle procedure ivi previste e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale. 4. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c) dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, la parola: «51-bis» e' sostituita dalla seguente: «59» e sono aggiunte le seguenti parole: «In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 puo' essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo». 5. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora tali operatori non siano presenti all'interno delle white list delle prefetture, le sopra citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».