IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2019/953   della
Commissione del 22 maggio 2019 che conferisce la  protezione  di  cui
all'art. 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio alla denominazione «Nizza» (DOP); 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il  quale  prevede  che  la
denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque
presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali»; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  8  ottobre  2012   e   successive
integrazioni e modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 247  del  22  ottobre
2012, con il quale e' stato riconosciuto il Consorzio Barbera  d'Asti
e Vini del Monferrato e conferito l'incarico, a svolgere le  funzioni
di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, sulle DOCG «Barbera d'Asti» e «Ruche' di Castagnole  Monferrato»
e sulle DOC «Albugnano», «Cortese  dell'Alto  Monferrato»,  «Dolcetto
d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo»,  «Malvasia
di Castelnuovo Don Bosco» e «Terre Alfieri» ed a svolgere le funzioni
di cui all'art. 41, comma 1 della legge  12  dicembre  2016,  n.  238
sulle DOC «Monferrato» e «Piemonte»; 
  Visto il decreto ministeriale 6  febbraio  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56
del 7 marzo 2019, recante  la  conferma  dell'incarico  al  Consorzio
Barbera d'Asti e Vini del Monferrato  per  un  ulteriore  triennio  a
svolgere  le  funzioni   di   promozione,   valorizzazione,   tutela,
vigilanza,  informazione  del  consumatore  e  cura  generale   degli
interessi delle citate denominazioni; 
  Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  19899
del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Vista  l'istanza  presentata  con  nota  del  28  aprile  2017  dal
Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con  sede  legale  in
Costigliole d'Asti (AT), piazza Vittorio Emanuele II, n.  10,  intesa
ad ottenere il conferimento dell'incarico di cui all'art. 41, commi 1
e 4 per la DOCG «Nizza»; 
  Considerato che la protezione ai sensi dell'art. 99 del regolamento
(UE) n. 1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  la
registrazione  nel  registro  di  cui  all'art.  104   dello   stesso
regolamento  per  la  DOCG  «Nizza»,  sono  state  conferite  con  il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/953 della Commissione  del  22
maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
- serie L - n. 154/33 del 12 giugno 2019; 
  Considerato che il Consorzio Barbera d'Asti e Vini  del  Monferrato
ha dimostrato la rappresentativita' di cui ai commi 1 e  4  dell'art.
41 della legge n. 238 per le DOCG «Nizza».  Tale  verifica  e'  stata
eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate  dall'organismo  di
controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere  l'attivita'  di
controllo, sulla citata denominazione,  con  la  nota  protocollo  n.
8997/2019 del 15 luglio 2019; 
  Ritenuto   pertanto   necessario    procedere    al    conferimento
dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e  Vini  del  Monferrato  a
svolgere  le  funzioni   di   promozione,   valorizzazione,   tutela.
vigilanza,  informazione  del  consumatore  e  cura  generale   degli
interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016
per la denominazione «Nizza»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio Barbera d'Asti e  Vini  del  Monferrato,  con  sede
legale in Costigliole d'Asti (AT), piazza Vittorio  Emanuele  II,  n.
10, riconosciuto con decreto ministeriale 8 ottobre 2012 e successive
modificazioni ed integrazioni, e' incaricato a svolgere  le  funzioni
di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238
anche per la DOCG «Nizza», iscritta nel registro delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini
di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del  Parlamento
europeo e del Consiglio.