IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e  che  abroga
la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n.  1316/2013
del Parlamento europeo e del  Consiglio  dell'11  dicembre  2013  che
istituisce il meccanismo per collegare l'Europa  e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 913/2010 e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
680/2007 e (CE) n. 67/2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali  del
Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  «Codice  dei
contratti pubblici» e successive modifiche e visti in particolare: 
    1) l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2) l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    3) l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (MIT)  provvede  alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    4) l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti
adottati e sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    5) l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
      5.1) lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i
quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura  di  scelta
del contraente siano pubblicati successivamente alla data  della  sua
entrata in vigore; 
      5.2)  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le  infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      5.3) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle
grandi opere, avviate alla data di entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27 del decreto legislativo n. 50 del  2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  2002,  supplemento  ordinario,  con  la
quale  questo  comitato  ha   approvato   il   1°   programma   delle
infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1, include, nell'ambito
del   «Corridoio   plurimodale   padano»,   l'infrastruttura    «Asse
ferroviario    sull'itinerario    del    corridoio    5    Lione-Kiev
(Torino-Trieste)»; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la  quale  questo
comitato ha  espresso  parere  sull'11°  allegato  infrastrutture  al
Documento di economia e  finanza  -  DEF  2013,  che  include,  nella
tabella  0  -  avanzamento  programma  infrastrutture  strategiche  -
nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano»  nella  infrastruttura
«Asse ferroviario corridoio 5 Lyon-Kiev» l'intervento  «Tratta  AV/AC
Verona-Padova»; 
  Considerato  che  la  predetta  infrastruttura  e'  ricompresa  nel
secondo atto aggiuntivo all'Intesa  generale  quadro  tra  Governo  e
Regione del Veneto sottoscritto il 6 novembre 2009 ed  e'  confermata
nella nuova Intesa generale quadro sottoscritta il  16  giugno  2011,
come  riportato  nel   parere   commissione   tecnica   di   verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2232; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo comitato il «sistema di  Monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    a)  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    b)  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    c) la  delibera  27  dicembre  2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87  del  2003  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera  29  settembre  2004,  n.  24,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico
e  deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari   sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista  la  normativa  vigente  in  tema  di  controllo  dei  flussi
finanziari e, in particolare: 
    a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176,  comma  3,  lettera  e)  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b) la delibera di questo comitato del 28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che  aggiorna  -
ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge  n.  90
del 2014 - le modalita' di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo comitato - su proposta
del Comitato di coordinamento per l'alta  sorveglianza  delle  grandi
opere (CCASGO) - ha approvato lo schema di  protocollo  di  legalita'
che la stazione appaltante  deve  stipulare  con  la  prefettura  UTG
competente e con il contraente generale o concessionario che  risulti
aggiudicatario  dei  lavori  di   realizzazione   di   infrastrutture
strategiche, e visto il protocollo operativo stipulato, ai  sensi  di
detta delibera, nel mese di settembre 2015 per  il  monitoraggio  dei
flussi finanziari relativi al progetto Terzo Valico dei Giovi; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha
assorbito  ed  ampliato  -  all'interno  di  quest'ultimo   organismo
inter-istituzionale dello Stato - tutte le competenze del  previgente
CCASGO; 
  Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 94, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 2016, con la quale questo comitato ha  approvato
il  progetto  preliminare   del   «collegamento   ferroviario   AV/AC
Verona-Padova», limitatamente alle tratte di 1°  fase  tra  Verona  e
Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova; 
  Vista la  delibera  10  novembre  2014,  n.  45,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 2015, con la quale  questo  comitato  ha
disposto  la  reiterazione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio,
apposto con la delibera n. 94 del 2006,  sugli  immobili  interessati
dalla realizzazione dell'intervento «Collegamento  ferroviario  AV/AC
Verona-Padova», limitatamente alle tratte di prima fase, tra Verona e
Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova; 
  Vista la delibera del 22 dicembre 2017,  n.  84,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018,  con  la  quale  si  e'
approvato  il  progetto  definitivo  e  autorizzato   l'avvio   della
realizzazione dei lotti costruttivi; 
  Preso atto, con riferimento agli aspetti attuativi, che: 
    a)  il  soggetto  aggiudicatore,  ai  sensi  del  citato  decreto
legislativo n. 163 del  2006,  e'  individuato  in  Rete  ferroviaria
italiana S.p.a.; 
    b)   la   progettazione    definitiva    e    la    realizzazione
dell'infrastruttura e' affidata al contraente generale Iricav Due  in
forza della citata convenzione del 1991; 
    c) il CUP assegnato all'opera e' J41E91000000009; 
    d) le parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di
monitoraggio degli investimenti pubblici; 
  Preso atto, con riferimento agli aspetti  finanziari,  che  l'opera
risulta interamente finanziata come da delibera sopra  citata  n.  84
del 2017; 
  Vista la prescrizione n. 129 contenuta nella delibera  CIPE  n.  84
del 2017 che prevede di «Stipulare, prima dell'avvio dei  lavori  sia
della tratta AV/AC  (a  cura  di  RFI)  sia  del  nuovo  svincolo  di
Montecchio  (a  cura  del  concessionario  autostradale),  tra   RFI,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale
per  la  vigilanza  sulle   concessionarie   autostradali,   Societa'
autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a. e il CG  Iricav  Due,
un'apposita  convenzione  per  regolamentare  la   realizzazione   in
contemporanea  dei  lavori  dei  manufatti  di   sottoattraversamento
dell'autostrada A4 nel Comune di Montecchio Maggiore alla  km  36+600
circa in modo da non comportare maggiori oneri per l'opera pubblica»; 
  Vista la delibera del  7  agosto  2017,  n.  66,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, con la  quale  e'  stato
approvato il contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 di
RFI S.p.a. con il MIT; 
  Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  82,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, con  la  quale  e'  stato
modificato il regolamento interno del comitato di cui  alla  delibera
30 aprile 2012, n. 62; 
  Vista la nuova proposta del MIT pervenuta  con  nota  del  capo  di
Gabinetto 23 luglio 2019,  n.  29751  (protocollata  in  entrata  con
protocollo DIPE 23 luglio 2019, n. 4101), con la quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  richiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno di questo comitato dell'argomento in esame e ha
trasmesso la  relativa  documentazione  istruttoria  aggiornata,  ivi
inclusa la nota 17 luglio 2017, n. 18321/DGTFE  e  n.  29063/DGVCA  a
firma  congiunta  del  direttore  generale  per  il  trasporto  e  le
infrastrutture ferroviarie e il direttore generale per  la  vigilanza
sulle concessionarie autostradali nelle quali viene spiegato  che  la
proposta di modifica della prescrizione della delibera n. 84 del 2017
si  e'   resa   necessaria   per   la   differente   fase   attuativa
dell'intervento autostradale rispetto a quello  ferroviario  che  non
rende piu' possibile la realizzazione simultanea dei lavori da  parte
dei due  diversi  soggetti  ma  richiede  comunque  di  garantire  la
risoluzione coordinata e contemporanea dell'interferenza, nonche' per
evitare «i maggiori oneri a carico della finanza pubblica conseguenti
alla necessita' di  ricostruire  in  un  secondo  momento  le  stesse
deviazioni»; 
  Visto il protocollo DIPE 4116 del 23 luglio 2019, con la  quale  e'
stata protocollata  la  nota  anticipata  per  email  della  societa'
concessionaria   dell'Autostrada   A4   Brescia-Verona-Vicenza-Padova
afferente  l'interferenza  di  Montecchio  Maggiore,  con  la  quale,
allegando la nota 23 luglio 2019, n. 2083, della societa' ICM S.p.a.,
si afferma che la medesima ICM, in qualita' di mandataria del  R.T.I.
affidatario dei lavori del Nuovo casello autostradale  di  Montecchio
Maggiore, conferma la disponibilita' ad eseguire i lavori riferiti ai
manufatti di sottoattraversamento dell'Autostrada A4  nel  Comune  di
Montecchio  Maggiore  al  km  36+600  agli  stessi  patti,  prezzi  e
condizioni di cui all'offerta presentata, avendo tutti i requisiti di
qualificazione ad eseguire le opere in argomento; 
  Vista la nota MIT del capo di Gabinetto 31 luglio  2019,  n.  31118
(protocollata in entrata con  protocollo  DIPE  1°  agosto  2019,  n.
4284), con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ha trasmesso documentazione integrativa, ed in  particolare  la  nota
del Consorzio Iricav Due, 31 luglio 2019, n. 152-19, con la quale  il
General Contractor ha comunicato che «nulla  osta  alla  eventualita'
che la galleria GA03  possa  essere  realizzata  da  parte  di  altro
operatore, a condizione che la  realizzazione  della  predetta  opera
avvenga in tempi compatibili con il programma dell'opera affidata  al
Consorzio Iricav Due e con modalita' compatibili con l'operato  dello
scrivente, e che tali condizioni siano, tra le  altre,  espressamente
previste nella stipulanda convenzione prescritta dal CIPE»; 
  Vista la nota del MIT del capo di  Gabinetto  1°  agosto  2019,  n.
31177 (protocollata in entrata con protocollo DIPE 1° agosto 2019, n.
4298), con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ha trasmesso la documentazione relativa al Consorzio Iricav  Due  con
la quale si affermava quanto gia' detto sopra; 
  Vista la nota 1° agosto 2019, n. 4287, predisposta  per  la  seduta
del  comitato  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, cosi' come  integrata  dalle  osservazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta ed entrambe  poste
a base dell'esame della presente  proposta  nell'odierna  seduta  del
comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta dal quale  e'  emerso  in
particolare che: 
    1) che dalla modifica alla prescrizione  richiesta  dal  MIT  non
derivano maggiori oneri per il progetto, ne' derivano maggiori  oneri
per il concessionario autostradale dell'autostrada  A4,  ma  anzi  si
evitano maggiori oneri futuri; 
    2) RFI si fara' carico dei costi relativi alla parte ferroviaria,
come previsto dalla delibera n. 84  del  2017,  e  che  pertanto  gli
stessi non graveranno sulla societa'  concessionaria  dell'autostrada
A4  Brescia-Verona-Vicenza-Padova  o  sulla   societa'   ICM   S.p.a.
affidataria dei lavori del Nuovo casello autostradale  di  Montecchio
Maggiore; 
 
                              Delibera: 
 
  La modifica della prescrizione n.  129  della  precedente  delibera
CIPE n. 84 del 2017 sulla linea ferroviaria  Verona-Vicenza  relativa
alla  tempistica  di  realizzazione  da  parte   del   concessionario
dell'autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova, dello  svincolo  di
Montecchio Maggiore che interferisce con la tratta ferroviaria,  come
di seguito riportata: 
  «Garantire la realizzazione coordinata e integrata dei due progetti
a vantaggio dell'utenza e  del  territorio,  gli  interventi  di  RFI
saranno realizzati a cura del  concessionario  autostradale,  per  il
tramite del soggetto affidatario dei lavori ICM S.p.a.  e  saranno  a
carico di RFI». 
 
    Roma, 1° agosto 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-1393