IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale (SSN); 
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  che
autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di  interventi  in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento  tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
502, e successive modificazioni, il quale dispone  che  il  Ministero
della salute, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  e  nei
limiti delle disponibilita' finanziarie iscritte nel  bilancio  dello
Stato e nei bilanci regionali, puo' stipulare  accordi  di  programma
con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito
dei  programmi  regionali  per  la  realizzazione  degli   interventi
previsti dall'art. 20 della richiamata legge n. 67/1988; 
  Visto il punto b) dell'art. 4 della delibera di questo Comitato  n.
141/1999, «Regolamento concernente il riordino delle  competenze  del
CIPE (art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144)», con la quale  sono
state devolute al  Ministero  della  sanita',  oggi  Ministero  della
salute, le funzioni di ammissione a  finanziamento  dei  progetti  in
materia di edilizia sanitaria e tecnologie sanitarie, suscettibili di
immediata realizzazione, di  cui  all'art.  20,  comma  5-bis,  della
citata legge n. 67/1988; 
  Visto l'art. 2, comma 279, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244
(legge finanziaria 2008) il quale prevede che, ai fini del  programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione  edilizia  e
di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dal citato  art.  20
della legge n. 67/1988, e successive modificazioni, e'  ulteriormente
elevato a 23 miliardi di euro, fermo restando, per la  sottoscrizione
degli accordi di programma con  le  regioni  e  l'assegnazione  delle
risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il  limite
annualmente  definito  in  base  alle  effettive  disponibilita'   di
bilancio; 
  Visto l'art. 2, comma 69, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191
(legge finanziaria 2010) con il quale vengono incrementate da 23 a 24
miliardi di euro le risorse destinate al proseguimento del  programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione  edilizia  e
di ammodernamento tecnologico di cui al citato art. 20 della legge n.
67/1988; 
  Visto l'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che
eleva a 28 miliardi di  euro  complessivi  l'importo  precedentemente
determinato in 24 miliardi di euro  per  l'attuazione  del  programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione  edilizia  e
di ammodernamento tecnologico fermo restando, per  la  sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni e  l'assegnazione  di  risorse
agli  altri  enti  del  settore  sanitario  interessati,  il   limite
annualmente  definito  in  base  alle  effettive  disponibilita'   di
bilancio; 
  Visto il successivo comma 559 del medesimo art. 1  della  legge  n.
145/2018, che, a valere sulle risorse del  sopra  citato  comma  555,
autorizza un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e  a
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a  favore  del
Centro  nazionale  di  adroterapia  oncologica  (CNAO),  al  fine  di
consentire la prosecuzione delle attivita' di ricerca, di  assistenza
e di cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della  terapia
innovativa salvavita denominata «adroterapia»; 
  Considerato che in applicazione del richiamato comma 559 le risorse
disponibili recate dal citato comma 555 risultano pertanto ridotte da
4.000 a 3.975 milioni di euro; 
  Considerato  altresi'   che   a   valere   sulle   risorse   recate
dall'incremento di un miliardo di euro previsto dal  richiamato  art.
2, comma 69, della legge n. 191/2009, sono stati gia'  assegnati  280
milioni di euro per specifiche finalita' e che pertanto resta  ancora
da ripartire e assegnare l'importo di 720 milioni di euro; 
  Visto l'art. 5-septies del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,
introdotto dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55,  che  al
comma 2 istituisce un fondo presso il Ministero della salute, con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni  di  euro
per   ciascuno   degli   anni   dal   2020   al   2024,   finalizzato
all'installazione di sistemi di videosorveglianza per  la  tutela  di
persone    ospitate     nelle     strutture     socio-sanitarie     e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilita', e  dispone
altresi', al comma 4, che al  relativo  onere  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'art. 20 della gia' citata legge  n.
67/88; 
  Visto altresi' il comma 109 del richiamato art. 2  della  legge  n.
191/2009, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono
abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989,  n.  386  e
che, in conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera
f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono  comunque  fatti  salvi  i
contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di  mutui  e
prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; 
  Vista la nota n. 5144-P del 22 maggio 2019 del  Capo  di  Gabinetto
del Ministro della  salute,  con  la  quale  e'  stata  trasmessa  la
proposta di riparto per complessivi 4.695 milioni  di  euro,  di  cui
3.975 milioni recati dal  citato  art.  1,  comma  555,  della  legge
n.145/2018, e 720 milioni di euro recati dal citato art. 2, comma 69,
della legge n. 191/2009; 
  Vista l'intesa sulla suddetta  proposta  di  riparto  del  Ministro
della salute, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 9 maggio 2019 (rep. atti n. 77/CSR); 
  Preso atto che il riparto delle risorse oggetto della  proposta  e'
stato calcolato in base alla quota di  accesso  del  Fondo  sanitario
nazionale  di  parte  corrente  per  l'anno  2018,  in  coerenza  con
l'Accordo politico del  1°  dicembre  2018  fra  Governo  e  regioni,
recepito  in  Conferenza  unificata   del   6   dicembre   2018   con
l'espressione del parere al disegno di legge di bilancio dello  Stato
per l'anno finanziario 2019; 
  Considerato che l'Intesa sancita  prevede  l'accantonamento  di  60
milioni di euro per la realizzazione di n.  6  centri  di  eccellenza
funzionali allo sviluppo di  una  rete  nazionale  per  attivita'  di
ricerca, produzione e trattamento delle patologie tumorali eleggibili
alla terapia genica CAR T-Cell, nonche' un  ulteriore  accantonamento
di 635 milioni quale quota di riserva per interventi urgenti; 
  Considerato  altresi'  che  la  suddetta  quota  di   riserva   per
interventi urgenti, pari  a  635  milioni  di  euro,  e'  comprensiva
dell'autorizzazione di spesa, per l'anno  2019,  di  82.164.205  euro
prevista dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
35, recante misure  emergenziali  per  il  Servizio  sanitario  della
Regione Calabria; 
  Considerato inoltre che il richiamato art. 5-septies, commi 2 e  4,
del decreto-legge n. 32/2019, la cui  attuazione  comporta  la  spesa
complessiva di 80 milioni di euro per  l'installazione  dei  previsti
sistemi di videosorveglianza,  e'  stato  introdotto  successivamente
alla su indicata intesa della conferenza Stato-Regioni del  9  maggio
2019 e che, quindi, la quota di riserva per interventi urgenti pari a
635 milioni di euro e' comprensiva anche di tale spesa; 
  Considerato che i  programmi  regionali  di  investimento  dovranno
opportunamente  tener  conto,   per   quanto   compatibile   con   la
programmazione  regionale  e  nazionale,  delle  seguenti  linee   di
intervento:  adeguamento  alla  normativa  di  prevenzione   incendi,
adeguamento  sismico  delle   strutture   sanitarie,   ammodernamento
tecnologico; 
  Considerato infine, che ai sensi del richiamato art. 2, comma  109,
della legge n.  191/2009,  le  risorse  non  vengono  assegnate  alle
Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
della delibera 28 novembre 2018, n. 82, concernente il regolamento di
questo Comitato; 
  Vista la nota prot. DIPE n. 4105 - P del 23 luglio 2019 predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze,  posta  a
base della odierna seduta del Comitato; 
 
                              Delibera: 
 
  1. A valere sulle sotto indicate leggi di finanziamento, le risorse
disponibili  per  la  prosecuzione  del  programma   pluriennale   di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed  ammodernamento
tecnologico di cui all'art. 20, comma 1, della legge 11  marzo  1988,
n. 67, sono complessivamente determinate in 4.695 milioni di euro, di
cui: 
    a)  euro  720  milioni  quali  risorse  residue,  a  seguito   di
precedenti assegnazioni, della somma di un miliardo di euro stanziato
dall'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191  (legge
finanziaria 2010); 
    b) euro 3.975 milioni a valere sulle risorse stanziate  dall'art.
1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  al  netto  del
contributo per complessivi 25 milioni di euro nel triennio  2019-2021
a favore del Centro nazionale di adroterapia  oncologica  (CNAO),  ai
sensi del comma 559 del medesimo art. 1 della legge n. 145/2018; 
  2. La somma di 4.695 milioni di euro indicata  al  punto  1.  della
presente delibera viene destinata nel seguente modo: 
    a) euro 4.000 milioni sono ripartiti ed  assegnati  alle  regioni
come da allegata tabella,  che  costituisce  parte  integrante  della
presente delibera. Alle Province autonome di Trento e di Bolzano  non
vengono ripartite risorse ai sensi  dell'art.  2,  comma  109,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiamato in premessa. 
    b) euro 60  milioni  vengono  accantonati  per  la  realizzazione
di sei centri di eccellenza per  sviluppare  una  rete  nazionale  in
grado di effettuare attivita' di ricerca,  produzione  e  trattamento
del paziente affetto da patologie tumorali  eleggibili  alla  terapia
genica CAR T-Cell, da  assegnare  con  successivo  provvedimento  del
Ministro della salute, previa acquisizione della prevista  intesa  da
parte della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    c) euro 635 milioni, comprensivi della somma  di  80  milioni  di
euro finalizzati all'installazione dei sistemi  di  videosorveglianza
di cui all'art. 5-septies del  decreto-legge  n.  32/2019  citato  in
premessa, nonche' della  somma  di  euro  82.164.205  destinata  alla
Regione Calabria ai sensi e secondo le modalita' dell'art.  6,  comma
5, del decreto-legge n. 35 del 2019 altresi' considerato in premessa,
vengono accantonati quale quota di riserva per interventi urgenti, da
ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della
salute, adottati previa intesa  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano ed informativa a questo Comitato. 
  3. I programmi regionali di investimento dovranno  prioritariamente
tenere conto, per quanto compatibile con la programmazione  regionale
e nazionale, delle seguenti linee  di  intervento:  adeguamento  alla
normativa di prevenzione degli  incendi,  adeguamento  sismico  delle
strutture sanitarie, ammodernamento tecnologico. 
  4. Il Ministero della salute  presentera'  a  questo  Comitato  una
relazione annuale sullo stato di attuazione del programma complessivo
di edilizia sanitaria e sull'utilizzo delle  risorse  accantonate  di
cui al precedente punto 2, lettere b) ed c). 
 
    Roma, 24 luglio 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 10