IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  il  codice  della  proprieta'
industriale; 
  Visto l'art. 31, comma 1, lettere a) e  b),  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58; 
  Visto l'art. 11-ter del decreto legislativo 10  febbraio  2005,  n.
30, introdotto con l'art. 31, comma 1, lettera  a),  della  legge  28
giugno 2019, n. 58, recante «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante  misure  urgenti  di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche  situazioni  di
crisi», che disciplina, al comma 1, il marchio storico  di  interesse
nazionale e, al comma 2, prevede che con decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico ne  sia  istituito  il  relativo  logo  nonche'  i
criteri per il suo utilizzo; 
  Visto l'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.
30, introdotto con l'art. 31, comma 1,  lettera  b)  della  legge  28
giugno 2019, n. 58, recante «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante  misure  urgenti  di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche  situazioni  di
crisi», che  ha  istituito,  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi,  il  registro  speciale  dei  marchi  storici  di   interesse
nazionale; 
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 243, di ratifica dell'Accordo  di
Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
ai fini della registrazione dei marchi; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
dicembre 2010, n. 272, recante regolamento per  l'individuazione  dei
termini procedimentali superiori a novanta giorni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  13  gennaio
2010, n. 33, recante il  regolamento  di  attuazione  del  codice  di
proprieta' industriale; 
  Ritenuto necessario dare attuazione al predetto art. 31,  comma  1,
lettere a) e b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  adottando  il
presente provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Iscrizione al registro speciale dei marchi storici 
                       di interesse nazionale 
 
  1.  L'iscrizione  al  registro  speciale  dei  marchi  storici   di
interesse nazionale di cui all'art. 185-bis del  decreto  legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e' effettuata attraverso istanza recante  le
seguenti indicazioni: 
    a) i dati anagrafici del richiedente; 
    b)  la  qualifica  dell'istante,  precisando  se  si  tratta  del
titolare del marchio o del licenziatario esclusivo; 
    c) gli estremi della  prima  registrazione  nonche'  dei  rinnovi
successivi, ove  si  tratti  di  un  marchio  registrato,  oppure  la
documentazione di cui all'art. 178, comma 4 del  decreto  legislativo
10  febbraio  2005,  n.  30  e  all'art.  53,  comma  4  del  decreto
ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, ove si tratti di un marchio  non
registrato, a dimostrazione del suo uso effettivo e continuativo  per
almeno cinquanta anni, precisando i prodotti e servizi cui lo  stesso
si riferisce secondo la classificazione  internazionale  dell'Accordo
di Nizza; detta documentazione puo' consistere nella presentazione di
campioni di imballaggi,  etichette,  listini  di  prezzi,  cataloghi,
fatture,  documenti  di  spedizione   o   esportazione,   fotografie,
inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari; 
    d) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  da
cui risulti che il marchio di impresa di cui si  chiede  l'iscrizione
nel registro speciale sia utilizzato per  la  commercializzazione  di
prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva  nazionale  di
eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale. 
  2.  L'istanza  puo'  essere  depositata  anche  a   mezzo   di   un
rappresentante secondo quanto  previsto  dall'art.  201  del  decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.