IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17,  comma  10  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce  l'Agenzia  europea  per  i  medicinali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea  -  Serie  L
136/1 del 30 aprile 2004; 
  Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  Codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)» e  successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera  c)  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Vista la determina AIFA n. 2490/2011 dell'8 luglio 2011, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 167 del 20 luglio 2011, relativa al regime  di  rimborsabilita'  e
prezzo di vendita del medicinale «Xolair»  (omalizumab),  autorizzato
con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2018)  2701  del
26 aprile  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
Europea - Serie C 118/2010 del 1°  giugno  2018,  con  cui  e'  stato
approvato il trasferimento di  titolarita'  del  suddetto  medicinale
dalla azienda Novartis Europharm Limited, Vista Building,  Elm  Park,
Merrion Road, Dublin  4,  Ireland  alla  azienda  Novartis  Europharm
Limited, Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, United Kingdom; 
  Vista la domanda del 27 febbraio 2019  con  la  quale  la  societa'
Novartis  Europharm  Limited  ha  chiesto  la  rinegoziazione   delle
condizioni negoziali; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta  dell'11-13  settembre
2019; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 28-30 gennaio 2020; 
  Vista la deliberazione n. 7 del 27 febbraio 2020 del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale XOLAIR (omalizumab) e' rinegoziato alle condizioni di
seguito indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della rinegoziazione: 
    asma  allergico:  «Xolair»  e'  indicato  negli   adulti,   negli
adolescenti e nei bambini di eta' compresa  tra  6  e  <12  anni.  Il
trattamento con «Xolair» deve essere considerato solo per i  pazienti
con asma di accertata natura IgE (immunoglobulina E) mediata. 
  Adulti e adolescenti (di eta' pari o superiore a 12 anni)  «Xolair»
e' indicato, come terapia aggiuntiva,  per  migliorare  il  controllo
dell'asma in pazienti con asma allergico  grave  persistente  che  al
test cutaneo o di reattivita' in vitro sono risultati positivi ad  un
aeroallergene perenne e hanno ridotta funzionalita'  polmonare  (FEV1
<80%) nonche' frequenti sintomi  diurni  o  risvegli  notturni  e  in
pazienti con  documentate  esacerbazioni  asmatiche  gravi  ripetute,
nonostante l'assunzione quotidiana di alte  dosi  di  corticosteroidi
per via inalatoria, piu' un beta2-agonista a  lunga  durata  d'azione
per via inalatoria. 
  Bambini (da 6 a <12  anni  di  eta')  «Xolair»  e'  indicato,  come
terapia aggiuntiva, per migliorare il controllo dell'asma in pazienti
con asma allergico  grave  persistente  che  al  test  cutaneo  o  di
reattivita' in vitro sono  risultati  positivi  ad  un  aeroallergene
perenne e hanno frequenti sintomi diurni o  risvegli  notturni  e  in
pazienti con  documentate  esacerbazioni  asmatiche  gravi  ripetute,
nonostante l'assunzione quotidiana di alte  dosi  di  corticosteroidi
per via inalatoria, piu' un beta2-agonista a  lunga  durata  d'azione
per via inalatoria; 
    orticaria cronica spontanea (CSU) - limitatamente  all'A.I.C.  n.
036892089/E: «Xolair» e' indicato, come terapia  aggiuntiva,  per  il
trattamento dell'orticaria cronica spontanea  in  pazienti  adulti  e
adolescenti (eta' pari o superiore a 12 anni) con risposta inadeguata
al trattamento con antistaminici H1. 
  Confezioni: 
  150  mg  polvere  e  solvente   per   soluzione   iniettabile   uso
sottocutaneo polvere: flaconcino 150 mg; solvente: fiala da 2 ml -  1
flaconcino + 1 fiala - A.I.C. n. 036892014/E (in base 10). Classe  di
rimborsabilita': H. Prezzo ex-factory  (IVA  esclusa):  euro  369,60.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 609,99; 
  150 mg soluzione iniettabile a uso sottocutaneo siringa preriempita
(vetro) 1,0 ml - 1 siringa preriempita - A.I.C.  n.  036892089/E  (in
base 10).  Classe  di  rimborsabilita':  A.  Prezzo  ex-factory  (IVA
esclusa): euro 369,60. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 609,99; 
  75  mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) - 0,5 ml - 1  siringa  preriempita  -  A.I.C.  n.
036892053/E (in  base  10).  Classe  di  rimborsabilita':  A.  Prezzo
ex-factory (IVA  esclusa):  euro  184,80.  Prezzo  al  pubblico  (IVA
inclusa): euro 305,00. 
  Sconto  obbligatorio  complessivo   sul   prezzo   ex-factory,   da
praticarsi  alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le
strutture sanitarie private accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, sull'intera molecola, come da condizioni negoziali. 
  Limitatamente all'indicazione orticaria cronica spontanea  (CSU)  e
per  i  pazienti  al  3°  e  4°  ciclo  di  terapia,  ai  fini  delle
prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale si applica  il
registro  di  monitoraggio   web   based.   I   centri   utilizzatori
specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determina. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'agenzia:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  Validita' del contratto: dodici mesi.