IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la comunicazione del 9 aprile 2020, con cui, in  sostituzione
della precedente delega di cui alla comunicazione del 6 aprile  2020,
il direttore generale, perfettamente consapevole degli atti posti  in
essere dall'Agenzia  italiana  del  farmaco,  ha  delegato  il  dott.
Domenico Di Giorgio a firmare, in suo nome e conto, gli atti relativi
a  tutti  i  provvedimenti  in   corso   fino   alla   durata   della
assenza/indisponibilita' del direttore stesso, ai sensi dell'art. 10,
comma 4 del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  Codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la domanda con la quale  la  societa'  Otsuka  Pharmaceutical
Netherlands B.V., titolare della A.I.C., in data 31 ottobre  2018  ha
chiesto l'estensione delle  indicazioni  terapeutiche  in  regime  di
rimborso del medicinale «Jinarc» (tolvaptan); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella sua seduta del 5-8 marzo 2019, con cui  ha  espresso
parere  favorevole  alla  rimborsabilita'  delle  nuove   indicazioni
terapeutiche del medicinale «Jinarc» (tolvaptan); 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 28-30 gennaio 2020; 
  Vista la deliberazione n. 7 del 27 febbraio 2020 del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
               Rimborsabilita' delle nuove indicazioni 
 
  Le   nuove   indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   JINARC
(tolvaptan): 
    «Jinarc e' indicato per rallentare la progressione dello sviluppo
di cisti e dell'insufficienza renale associata  al  rene  policistico
autosomico dominante (ADPKD) in adulti con CKD di stadio  da  1  a  4
all'inizio del  trattamento,  con  evidenza  di  malattia  in  rapida
progressione» 
  sono rimborsate come segue: 
    confezioni: 
      15 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/PVC) - 7 compresse
- A.I.C. n. 044202012/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 351,85; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 580,69; 
      30 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/PVC) - 7 compresse
- A.I.C. n. 044202036/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 351,85; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 580,69; 
      15 mg + 45 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/PVC) -  56
compresse (28×15 mg + 28×45 mg) - A.I.C. n. 044202075/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.407,39; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.322,76; 
      30 mg + 60 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/PVC) -  56
compresse (28×30 mg + 28×60 mg) - A.I.C. n. 044202101/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.407,39; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.322,76; 
      30 mg + 90 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/PVC) -  56
compresse (28×30 mg + 28×90 mg) - A.I.C. n. 044202137/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.407,39; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.322,76. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  S.S.N.,   i   centri
utilizzatori specificatamente  individuati  dalle  regioni,  dovranno
compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento  che
indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando  le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'agenzia,         piattaforma         web -         all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it   -   che    costituiscono    parte
integrante della presente determina. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio 
  Tetto di spesa annuale su  tutte  le  confezioni  rimborsate  della
specialita' medicinale complessivo sull'ex factory pari ad  euro  8,5
milioni, che decorre dalla data di  pubblicazione  del  provvedimento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il  contratto  si
rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti  non  faccia
pervenire  all'altra  almeno  novanta  giorni  prima  della  scadenza
naturale del contratto, una proposta di  modifica  delle  condizioni;
fino alla conclusione  del  procedimento  resta  operativo  l'accordo
precedente.  Ai  fini  della  determina  dell'importo  dell'eventuale
sfondamento, il calcolo dello stesso verra' determinato sui consumi e
in base al fatturato (al netto di eventuale  pay-back  del  5%  e  al
lordo del pay-back dell'1,83%, e dei pay-back effettivamente versati,
al   momento   della   verifica    dello    sfondamento,    derivanti
dall'applicazione dei MEAs previsti), trasmessi attraverso il  flusso
della tracciabilita' per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC  ed  il
flusso OsMed per la Convenzionata. E' fatto, comunque,  obbligo  alle
aziende di fornire semestralmente  i  dati  di  vendita  relativi  ai
prodotti soggetti al vincolo  del  tetto  e  il  relativo  trend  dei
consumi nel periodo  considerato,  segnalando,  nel  caso,  eventuali
sfondamenti anche prima della  scadenza  contrattuale.  Ai  fini  del
monitoraggio del tetto di spesa, il periodo  di  riferimento,  per  i
prodotti  gia'  commercializzati  avra'   inizio   dal   mese   della
pubblicazione  del  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana, mentre, per i prodotti di nuova  autorizzazione,
dal mese di inizio dell'effettiva  commercializzazione.  In  caso  di
richiesta di rinegoziazione  del  Tetto  di  spesa  che  comporti  un
incremento  dell'importo  complessivo  attribuito  alla   specialita'
medicinale  e/o  molecola,  il  prezzo  di  rimborso   della   stessa
(comprensivo dell'eventuale sconto  obbligatorio  al  S.S.N.)  dovra'
essere rinegoziato in riduzione  rispetto  ai  precedenti  valori.  I
Tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente  fissati,
si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del S.S.N.,  ivi
compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della  legge
n.  648/1996  e  dall'estensione  delle  indicazioni  conseguenti   a
modifiche delle note Aifa. 
  Validita' del contratto: dodici mesi.