IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre  1995,
n. 504, e successive modificazioni; 
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre  2019,  n.  157,
che, al fine di contrastare  il  mancato  pagamento  dell'accisa  sui
carburanti per autotrazione e sui combustibili  per  riscaldamento  e
tutelare la salute pubblica, ha introdotto, nel predetto testo  unico
n. 504 del 1995, un apposito art. 7-bis che  prevede  un  sistema  di
tracciabilita' della circolazione, nel  territorio  nazionale,  degli
oli lubrificanti e di  altri  specifici  prodotti  con  lo  scopo  di
impedirne  l'impiego  fraudolento  negli  usi   di   carburazione   o
combustione; 
  Visto il comma 6, del predetto art. 7-bis, del testo unico  n.  504
del  1995,  il  quale  dispone  che,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  siano  fissate  le  modalita'   di
attuazione delle disposizioni del medesimo art. 7-bis; 
  Visto il combinato disposto dei commi 1 e  7  dell'art.  7-bis  del
predetto testo unico n. 504 del 1995,  in  virtu'  del  quale,  fatto
salvo quanto  disposto,  in  materia  di  circolazione  dei  prodotti
energetici, dalle  disposizioni  doganali  e  da  quelle  contemplate
dall'art. 6, comma 5, del medesimo testo unico, gli oli lubrificanti,
di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710  19  99  e  le  preparazioni
lubrificanti di cui al  codice  NC  3403,  circolano  nel  territorio
nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo,  con  la
scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo  a  ciascun
trasferimento   dei   suddetti   prodotti,   emesso    dal    sistema
informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e  annotato
sulla prescritta documentazione di trasporto; 
  Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro  delle  finanze
17  settembre  1996,  n.  557,   recante   norme   per   disciplinare
l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli  lubrificanti  e  su
taluni prodotti analoghi nonche' l'imposta sui bitumi; 
  Considerato che l'introduzione del predetto  Codice  amministrativo
di riscontro, finalizzata a contrastare  l'utilizzo  fraudolento,  in
carburazione  o  combustione,  di  prodotti  classificati  come   oli
lubrificanti o preparazioni lubrificanti, deve comunque garantire  la
libera circolazione di tali prodotti tra i Paesi dell'Unione europea; 
  Considerato che il suddetto impiego fraudolento, in carburazione  o
combustione,  di  prodotti  classificati  come  oli  lubrificanti   o
preparazioni lubrificanti, riguarda specificatamente la  circolazione
degli stessi qualora trasportati allo stato sfuso; 
  Considerato che, correlatamente, l'impiego fraudolento,  attraverso
la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione o attraverso
la rete commerciale di vendita dei combustibili per riscaldamento, di
prodotti,  classificati  come   oli   lubrificanti   o   preparazioni
lubrificanti e trasportati in contenitori di modesta capacita',  deve
reputarsi un'operazione carente di  ragionevolezza  economica  e  che
pertanto si ritiene opportuno circoscrivere  l'obbligo  di  emissione
del predetto Codice amministrativo di riscontro ai soli trasferimenti
di  prodotti  classificati  come  oli  lubrificanti  o   preparazioni
lubrificanti qualora trasportati allo stato sfuso; 
  Viste le linee guida di cui al documento CED n. 585 dell'11 gennaio
2007 emanate dal Comitato accise della Commissione europea,  che,  ai
fini dell'applicazione delle  disposizioni  armonizzate  relative  al
controllo e alla circolazione intraunionale dei prodotti  energetici,
utilizzati come  carburanti  o  combustibili,  di  cui  all'art.  20,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE,  individuano  in
210 litri la capacita' massima di un contenitore al  di  sopra  della
quale il prodotto in esso contenuto  debba  considerarsi  allo  stato
sfuso; 
  Considerato che, per le finalita' del presente decreto, il predetto
limite di 210 litri puo' essere preso in considerazione anche al fine
di  connotare  lo  stato  sfuso  degli   oli   lubrificanti   qualora
trasportati in contenitori di capacita' superiore al medesimo limite; 
  Visto il comma 7 del predetto art. 7-bis del testo unico n. 504 del
1995,  il   quale   stabilisce,   limitatamente   alle   preparazioni
lubrificanti  rientranti  nel  codice  NC  3403,  che  l'obbligo   di
emissione del Codice amministrativo di riscontro di cui  al  medesimo
art. 7-bis si applica qualora le stesse siano trasportate sfuse o  in
contenitori di capacita' superiore a 20 litri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Campo di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' per l'emissione  del
Codice amministrativo di riscontro, d'ora  in  avanti  indicato  come
CAR, previsto  per  ogni  singola  operazione  di  trasferimento  dei
prodotti lubrificanti di cui al comma 2,  lettera  a),  del  presente
articolo, effettuata ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2, lettere a)  e
b), del Testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, d'ora  in  avanti
indicato come TUA. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) prodotti lubrificanti: i prodotti indicati  ai  commi  1  e  7
dell'art. 7-bis del TUA; 
    b) ADM: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    c) applicativo LUB: l'applicazione telematica  dell'ADM  dedicata
all'emissione e alla gestione operativa del CAR; 
    d) soggetti mittenti: i  soggetti  operanti  in  un  altro  Stato
membro  dell'Unione  europea  che   intendono   introdurre   prodotti
lubrificanti nel territorio dello Stato; 
    e) soggetti autorizzati: i soggetti, in  possesso  della  licenza
fiscale rilasciata ai sensi dell'art. 61, comma 1,  lettera  d),  del
TUA,  che  intendono  ricevere  nel  territorio  nazionale   prodotti
lubrificanti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea; 
    f) operatori della logistica: i fornitori di  servizi  logistici,
non in possesso della licenza fiscale rilasciata ai  sensi  dell'art.
61, comma 1, lettera d), del TUA, che effettuano il cambio dei  mezzi
con cui sono  trasportati  i  prodotti  lubrificanti  nel  territorio
nazionale; 
    g) PEC: la posta elettronica certificata di cui  all'art.  19-bis
del TUA; 
    h)  credenziali  SPID:  le  credenziali  rilasciate  dal  Sistema
pubblico di identita' digitale. 
  3. Ai fini delle procedure inerenti al CAR, i prodotti lubrificanti
di cui al comma 2, lettera a), sono individuati  con  riferimento  ai
codici di nomenclatura  combinata  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
2031/2001  della  Commissione  del  6  agosto  2001,   che   modifica
l'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del  Consiglio  del  23
luglio 1987.