IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 83, comma  12-quater.1,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio  sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come  ulteriormente
modificato dall'art. 3, comma  2,  lett.  f),  del  decreto-legge  30
aprile 2020, n. 28 recante «Misure urgenti per la  funzionalita'  dei
sistemi  di  intercettazioni  di   conversazioni   e   comunicazioni,
ulteriori misure urgenti in  materia  di  ordinamento  penitenziario,
nonche' disposizioni integrative e di  coordinamento  in  materia  di
giustizia civile, amministrativa e contabile  e  misure  urgenti  per
l'introduzione del sistema di allerta Covid-19» che autorizza, presso
ciascun ufficio del pubblico ministero che ne  faccia  richiesta,  il
deposito con modalita' telematica di memorie, documenti, richieste  e
istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di  procedura
penale, secondo  le  disposizioni  stabilite  con  provvedimento  del
direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del
Ministero della  giustizia,  anche  in  deroga  alle  previsioni  del
decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del  decreto-legge  29
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
febbraio 2010, n. 24; 
  Visto  il  provvedimento  del  direttore   generale   dei   sistemi
informativi e automatizzati n. 5477 del 12 maggio 2020 pubblicato  in
pari  data  sul  Portale  dei  servizi   telematici   contenente   le
disposizioni  relative  al  deposito  con  modalita'  telematica   di
memorie, documenti, richieste e istanze indicate  dall'art.  415-bis,
comma 3, del codice di procedura penale; 
  Visto  il  provvedimento  del  direttore   generale   dei   sistemi
informativi e automatizzati numero 6509.ID  dell'8  giugno  2020  che
accerta   l'installazione   e    l'idoneita'    delle    attrezzature
informatiche,  unitamente   alla   funzionalita'   dei   servizi   di
comunicazione  dei  documenti   informatici   nella   Procura   della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli relativamente alle  memorie,
documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis,  comma  3,
del codice di procedura penale; 
 
                              E m a n a 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' accertata la funzionalita' dei  servizi  di  comunicazione  e
deposito di cui all'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall'art. 3,  comma
2, lett. f), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,  della  Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. 
  2. Nell'ufficio giudiziario di cui  al  comma  1,  il  deposito  di
memorie, documenti, richieste e istanze indicate  dall'art.  415-bis,
comma 3, del codice di procedura penale puo'  essere  effettuato  per
via  telematica  secondo  quanto   disposto   dall'art.   83,   comma
12-quater.1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come  ulteriormente
modificato dall'art. 3, comma  2,  lett.  f),  del  decreto-legge  30
aprile 2020, n. 28.