IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare, l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione triennale 2013-2015, le  regioni  interessate  possano
essere autorizzate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  a
stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'
Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato  art.
10, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  definire  le  modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione  delle
procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale
dispone che, a modifica delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei  mutui,
concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di  opere  finanziate
dallo Stato o dai enti pubblici, sono erogate sulla base degli  stati
di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio  tecnico  o,  se  questi
manchi, dal direttore dei lavori; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica e, in particolare, gli articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004) e,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13,  del  decreto-legge  12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui  limiti  di  impegno
iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche
disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003); 
  Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia
di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311,  recante  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e  76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art.  48,  comma
1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede, a  carico  degli
istituti finanziatori, l'obbligo di  comunicare  in  via  telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare,
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, per la definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle  attivita'  produttive  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli
immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 160, della  citata  legge  13
luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione
nazionale, predisposta ai sensi del citato art. 10 del  decreto-legge
n. 104 del 2013, rappresenta il piano  del  fabbisogno  nazionale  in
materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui  all'art.
11,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016) e, in particolare, la tabella E con la  quale  e'
stato  disposto  il  rifinanziamento   della   programmazione   unica
nazionale in materia di edilizia scolastica; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in  particolare,  l'allegato
relativo agli stati di previsione; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  recante
istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a  norma  dell'art.  1,  commi  180  e  181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.  107  e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 9; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  recante  nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art.  20-bis,  comma
2; 
  Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
ed in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca e, in particolare,  l'art.
4; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, attualmente in  corso
di conversione, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali  connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e,  in  particolare,  l'art.
232, comma 1; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
all'approvazione della programmazione unica  nazionale  2018-2020  in
materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari
ad euro 170.000.000,00 tra le regioni; 
  Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata  il  6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province  e  gli  enti
locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di  edilizia
scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani  presentati  da  alcune
regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale e'  stato  autorizzato
l'utilizzo - da parte  delle  regioni,  per  il  finanziamento  degli
interventi  inclusi  nei  piani  regionali  triennali   di   edilizia
scolastica di cui  alla  programmazione  unica  nazionale,  ai  sensi
dell'art. 2 del  decreto  interministeriale  3  gennaio  2018  -  dei
contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui,  decorrenti  dal
2018, previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati  dalla
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge  27  dicembre
2017, n. 205, per le finalita', nella misura  e  per  gli  importi  a
ciascuna regione assegnati per  effetto  dei  decreti  richiamati  in
premessa, nonche' autorizzati gli interventi di cui  all'allegato  da
Abruzzo al Veneto al medesimo decreto; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  31  marzo  2020,  n.
188, con il  quale  i  termini  di  aggiudicazione  degli  interventi
autorizzati con il sopracitato decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019,  n.  87  sono  stati
prorogati al 30 settembre 2020 in caso di progettazione esecutiva, al
31 dicembre 2020 nel caso di studio di fattibilita' e/o progettazione
definitiva e  al  28  febbraio  2021  per  gli  interventi  di  nuova
costruzione; 
  Dato atto che, successivamente alla pubblicazione  del  sopracitato
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
1° febbraio 2019, n. 87, alcune regioni hanno  chiesto  di  procedere
alla modifica dei piani  di  interventi  autorizzati,  in  virtu'  di
alcuni errori materiali riscontrati e  per  far  fronte  ad  esigenze
sopravvenute degli enti locali; 
  Considerato  che  le  modifiche  relativi  ai  piani  non  incidono
sull'autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali in favore
delle regioni, di cui al citato decreto interministeriale n.  87  del
2019, ma che, tuttavia, si e' reso necessario chiedere la  variazione
dei piani, non essendoci state erogazioni nel corso dell'anno 2019; 
  Dato atto che con note del 4 marzo 2020, prot. n. 3769,  e  del  12
marzo 2020, prot. n. 4007, il Ministero dell'istruzione, in relazione
al  decreto  interministeriale  n.  87  del  2019  di  autorizzazione
all'utilizzo dei contributi  pluriennali,  di  cui  all'art.  10  del
decreto-legge n. 104 del 2013, come rifinanziato dalla legge  n.  208
del 2015, ha chiesto  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
l'autorizzazione ad una variazione dei  piani  delle  erogazioni  dei
netti ricavi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto stesso; 
  Considerato che il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con
nota dell'11 maggio 2020, prot. n. 10699, ha comunicato di non  avere
osservazioni  da  formulare  in  ordine  alle  variazioni  di   piano
richieste; 
  Dato atto che l'art. 232, comma  1,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, attualmente  in  corso  di  conversione,  ha  modificato
ulteriormente  l'art.  10  del  decreto-legge  n.   104   del   2013,
aggiungendo che «eventuali successive variazioni relative ai  singoli
interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione  delle
eventuali  economie,  sono  disposte   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, qualora restino invariati le modalita'  di  utilizzo
dei contributi pluriennali e i piani gia' autorizzati a favore  delle
singole regioni, e comunicate  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze»; 
  Considerato che le modifiche da apportare  alle  programmazioni  di
interventi regionali non variano ne' le  modalita'  di  utilizzo  dei
contributi pluriennali, ne' i piani di erogazioni gia' autorizzati  a
favore delle singole regioni; 
  Ritenuto quindi, alla luce della  modifica  normativa  intervenuta,
possibile  procedere  ad  una  rettifica  dei  piani  di   interventi
autorizzati con  il  citato  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, limitatamente
alle regioni di cui  all'allegato  A  al  presente  decreto,  che  ne
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica   dei   piani   autorizzati   con   decreto   del   Ministro
  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto  con
  il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 
 
  1. I piani  regionali  di  interventi  di  cui  all'allegato  A  al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante e  sostanziale,
sostituiscono integralmente ed esclusivamente quelli delle rispettive
regioni di cui all'allegato da Abruzzo a Veneto, di  cui  al  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  1°  febbraio
2019, n. 87. 
  2. Restano validi i piani regionali di cui al decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87,  non
ricompresi nell'allegato A al presente decreto. 
  3. I termini di aggiudicazione restano quelli definiti con  decreto
del Ministro dell'istruzione 31 marzo 2020, n. 188, salvo che  per  i
nuovi  interventi  inclusi  nell'allegato  A  al  presente   decreto,
rispetto a quelli presenti nel decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, per  i  quali
il termine di aggiudicazione  unico  risulta  essere  quello  del  21
febbraio 2021, pena la decadenza dal contributo. 
  Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge. 
 
    Roma, 30 giugno 2020 
 
                                                Il Ministro: Azzolina 

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1736 
 
                               ______ 
 
Avvertenza: 
    Il decreto con l'allegato risulta pubblicato anche sul  sito  del
Ministero       dell'istruzione       al        seguente        link:
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-mutui-bei.shtml