IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n.  1238  (Ordinamento  dello
stato civile) nella parte  mantenuta  in  vigore  dall'art.  109  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 
  Visto il decreto del Ministro di  grazia  e  giustizia  in  data  7
luglio 1958 (Approvazione dei  moduli  per  i  registri  dello  stato
civile e delle formule per gli atti dello stato civile),  emanato  in
attuazione dell'art. 15 del citato regio decreto n. 1238/1939; 
  Visto il decreto del Ministro di grazia  e  giustizia  in  data  18
novembre 1967 (Scrittura a macchina degli atti dello stato civile); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n.  396  (Regolamento  per  la   revisione   e   la   semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile) ed, in particolare, l'art.  109,
comma 3, che prevede che con decreto del Ministro  dell'interno  sono
stabilite le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei
registri dello stato civile nella fase transitoria antecedente  «alla
entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'art. 10  del
regolamento»; 
  Visto il proprio decreto in data  27  febbraio  2001  («Tenuta  dei
registri dello stato civile nella  fase  antecedente  all'entrata  in
funzione degli  archivi  informatici»),  emanato  in  attuazione  del
citato regolamento; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre  2009,
n. 179, in relazione all'allegato  1  allo  stesso  decreto,  che  ha
dichiarato  indispensabile  la  permanenza  in   vigore   del   regio
decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2380 recante «Norme per  garantire
la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti  e
documenti» (limitatamente agli articoli da 1 a 17 e 19),  tra  cui  i
registri dello stato civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
21 marzo 2013 recante «Individuazione  di  particolari  tipologie  di
documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in  ragione  di
esigenze   di   natura   pubblicistica,   permane   l'obbligo   della
conservazione   dell'originale   analogico   oppure,   in   caso   di
conservazione sostitutiva, la  loro  conformita'  all'originale  deve
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a  cio'
autorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata  digitalmente  ed
allegata al documento informatico, ai sensi dell'art.  22,  comma  5,
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni»; 
  Visto l'art. 1, comma 28, lettere a) e c), della  legge  20  maggio
2016, n. 76 ed il successivo decreto legislativo 19 gennaio 2017,  n.
5 recante  «Adeguamento  delle  disposizioni  dell'ordinamento  dello
stato civile in materia di iscrizioni,  trascrizioni  e  annotazioni,
nonche'   modificazioni   ed   integrazioni    normative    per    la
regolamentazione delle unioni civili»; 
  Considerato che e' in atto la sperimentazione di un  primo  modello
digitale di registro di stato civile nell'ambito della  realizzazione
dell'«unico archivio informatico»  di  cui  all'art.  10  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n.  396/2000,  ora  «archivio
nazionale informatizzato dei registri  di  stato  civile  tenuti  dai
comuni» ai sensi dell'art. 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato che, nelle more del completamento  della  realizzazione
del suddetto archivio nazionale informatizzato, al fine di conseguire
complessivi   risparmi   di   spesa,   appare   opportuno   procedere
contestualmente alla riduzione del formato dei fogli utilizzato per i
registri suddetti modificando le caratteristiche tecniche attualmente
previste e riformulando le  modalita'  di  redazione  -  a  mezzo  di
strumenti informatici  -  degli  atti  dello  stato  civile,  secondo
criteri di uniformita'; 
  Visto il parere  favorevole  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri -  Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione in data 20  febbraio  2014  alla  riproduzione  dello
stemma della Repubblica e  la  dizione  «stato  civile»  sulla  carta
filigranata utilizzata per la redazione degli atti di stato civile; 
  Vista la nota dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  S.p.a.
in data 22 ottobre 2020 in ordine alle caratteristiche  della  carta,
degli strumenti di scritturazione ed alle modalita' di  conservazione
della documentazione analogica per gli atti dello stato civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Approvazione moduli 
 
  1. Sono approvati i moduli per la redazione degli atti dello  stato
civile,  riportati  nell'allegato   1   al   presente   decreto,   in
sostituzione dei modelli di cui al decreto del Ministro di  grazia  e
giustizia in data 7 luglio 1958. 
  2. I moduli sono redatti in doppio originale e sono preventivamente
vidimati dal prefetto o da un suo delegato, secondo  quanto  disposto
dal decreto ministeriale 27 febbraio 2001.