IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) nella parte mantenuta in vigore dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 7 luglio 1958 (Approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile), emanato in attuazione dell'art. 15 del citato regio decreto n. 1238/1939; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 18 novembre 1967 (Scrittura a macchina degli atti dello stato civile); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ed, in particolare, l'art. 109, comma 3, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei registri dello stato civile nella fase transitoria antecedente «alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'art. 10 del regolamento»; Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 2001 («Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici»), emanato in attuazione del citato regolamento; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, in relazione all'allegato 1 allo stesso decreto, che ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2380 recante «Norme per garantire la conservazione della carta e della scrittura di determinati atti e documenti» (limitatamente agli articoli da 1 a 17 e 19), tra cui i registri dello stato civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 marzo 2013 recante «Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni»; Visto l'art. 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76 ed il successivo decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili»; Considerato che e' in atto la sperimentazione di un primo modello digitale di registro di stato civile nell'ambito della realizzazione dell'«unico archivio informatico» di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, ora «archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni» ai sensi dell'art. 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che, nelle more del completamento della realizzazione del suddetto archivio nazionale informatizzato, al fine di conseguire complessivi risparmi di spesa, appare opportuno procedere contestualmente alla riduzione del formato dei fogli utilizzato per i registri suddetti modificando le caratteristiche tecniche attualmente previste e riformulando le modalita' di redazione - a mezzo di strumenti informatici - degli atti dello stato civile, secondo criteri di uniformita'; Visto il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 20 febbraio 2014 alla riproduzione dello stemma della Repubblica e la dizione «stato civile» sulla carta filigranata utilizzata per la redazione degli atti di stato civile; Vista la nota dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in data 22 ottobre 2020 in ordine alle caratteristiche della carta, degli strumenti di scritturazione ed alle modalita' di conservazione della documentazione analogica per gli atti dello stato civile; Decreta: Art. 1 Approvazione moduli 1. Sono approvati i moduli per la redazione degli atti dello stato civile, riportati nell'allegato 1 al presente decreto, in sostituzione dei modelli di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 7 luglio 1958. 2. I moduli sono redatti in doppio originale e sono preventivamente vidimati dal prefetto o da un suo delegato, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 27 febbraio 2001.