IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1, comma 578 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorita' di sistema portuale di cui all'allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'art. 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonche' i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalita' dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma 578, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorita' di sistema portuale ai sensi dell'art. 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994; Visto l'art. 1, comma 579 della legge n. 205 del 2017 in base al quale gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 578, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili gia' censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 578, in base ad autorizzazione della competente Autorita' di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalita' degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578. Per gli atti di aggiornamento di cui al comma 579, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020; Visto il comma 580 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017 il quale dispone che per le dichiarazioni di cui all'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 578. Alla revisione del classamento degli immobili dichiarati secondo i criteri di cui al comma 578 provvede d'ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilita' da parte degli intestatari catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 579. Le rendite rideterminate d'ufficio dall'Agenzia delle entrate hanno effetto dal 1° gennaio 2020; Visto il comma 581 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 per effetto del quale gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 578, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unita' immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578; Visti l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che disciplinava l'imposta municipale propria (IMU) e l'art. 9, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 per effetto del quale all'IMU erano esenti dall'IMU i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; Visti il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si componeva, tra l'altro, anche del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e il successivo comma 675 in virtu' del quale la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'IMU, nonche' l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, a norma del quale alla TASI si applicava, tra le altre, l'esenzione per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, prevista per l'IMU; Visto il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito la IUC di cui al citato art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013 e ha ridisciplinato l'IMU ai commi da 739 fino a 783; Visto l'art. 1, comma 582 della legge n. 205 del 2017 secondo il quale a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021 con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019; Considerato che le rendite rideterminate ai sensi dei commi 579 e 580 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che il contributo di cui al successivo comma 582 deve essere distribuito sulla base del mancato gettito dell'IMU e della TASI in vigore fino al 2019; Considerato che dal 1° gennaio 2020 l'IMU di cui al comma 738 e seguenti dell'art. 1 dalla legge n. 160 del 2019 e' stata ridisciplinata in modo tale da assicurare l'equivalenza di gettito dell'IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019; Considerato che nel 2020, per effetto delle disposizioni recate dal comma da 578 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, si verifica una perdita di gettito da compensare con il contributo di cui al citato comma 582 del medesimo art. 1; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Sentita la onferenza Stato-Citta' ed autonomie locali che, nella seduta del 6 agosto 2020, ha espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1 Comuni cui spetta il contributo 1. Con il presente decreto, in attuazione del comma 582 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro e' ripartito secondo gli importi indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto in cui e' altresi' contenuta la metodologia adottata sentita la Conferenza Stato Citta' ed autonomie locali nella seduta del 6 agosto 2020. 2. La rettifica in aumento o in diminuzione del contributo erogato ai sensi del comma precedente, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, ovvero d'ufficio ai sensi del successivo comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e' effettuata entro il 30 aprile 2021 con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2020 Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro dell'interno Lamorgese