IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del richiamato art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l'art. 3, comma 2, lettera b), del predetto decreto ministeriale, ove e' previsto che il Fondo per la crescita sostenibile sostiene interventi diretti «al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2015, n. 2, recante l'istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di societa' cooperative di piccola e media dimensione; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2015, con il quale sono stati individuati i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle societa' cooperative e stabiliti il modello di domanda, lo schema di contratto di finanziamento agevolato, i format per la relazione annuale nonche' fornite ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all'attuazione degli interventi previsti dal predetto decreto 4 dicembre 2014; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2021 con il quale, al fine di rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, delle societa' cooperative e' stato istituito un nuovo regime di aiuti in sostituzione di quello disciplinato dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014; Considerato che l'art. 15 del suddetto decreto prevede, al comma 1, che con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, siano forniti gli schemi, i criteri, le modalita' e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato, per la stipula del contratto di finanziamento agevolato, per l'erogazione delle agevolazioni, nonche' le procedure relative alla revoca delle agevolazioni e forniti chiarimenti e dettagli per una migliore attuazione dell'intervento; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; c) «decreto»: decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021 che, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, istituisce un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle societa' cooperative, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese; d) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; e) «societa' finanziarie»: le societa' finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni; f) «societa' cooperative»: le societa' cooperative, di piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell'allegato 1 al Regolamento di esenzione, nelle quali la societa' finanziaria che concede il finanziamento agevolato acquisisca ovvero abbia gia' acquisito una partecipazione temporanea di minoranza, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49; g) «Regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; h) «Regolamento di esenzione agricoltura»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti «nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; i) «Regolamenti de minimis»: il regolamento de minimis, il regolamento de minimis agricoltura e il regolamento de minimis pesca; l) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; m) «Regolamento de minimis agricoltura»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019; n) «Regolamento de minimis pesca»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; o) «produzione agricola primaria»: l'attivita' definita dal punto 9 dell'art. 2 del regolamento di esenzione, ovvero la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; p) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; q) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo; r) «Regolamento registro nazionale aiuti»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni; s) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura.