Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge n. 189 del 2016, che disciplina le tipologie di soggetti legittimati alla richiesta di concessione del contributo ai fini della ricostruzione per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; Visto l'art. 17-quater, quinto comma, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. «Milleproroghe»), come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che introduce un nuovo comma all'art. 6 del sopracitato decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui «I soggetti conduttori di un immobile in virtu' di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale fine, il Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e le modalita' per richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3»; Ritenuto necessario modificare il comma 5, dell'art. 12, dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 al fine di superare il disallineamento temporale tra il comma 1 e il comma 5 del medesimo art. 12; Ritenuto altresi' opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze e nelle leggi vigenti con riferimento agli enti parco interessati dagli interventi di ricostruzione post-sisma; Ritenuto inoltre, al fine di garantire e agevolare le attivita' previste dalle ordinanze commissariali in deroga, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020, dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020, prevedendo l'istituzione dell'elenco dei professionisti per l'esercizio delle funzioni di responsabile unico del procedimento, delle funzioni di supporto al responsabile unico del procedimento, l'affidamento degli incarichi di progettazione e per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi; Ravvisata, infine, la necessita' di modificare ed integrare la disciplina degli interventi in favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici stabilita con ordinanza n. 42 del 2017, tenuto conto dell'entita' delle risorse previste dall'art. 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, della percentuale delle risorse destinabili al finanziamento delle misure previste dal comma 1 e dal comma 2 del sopra menzionato art. 24, della gravita' dei danni subiti dal tessuto economico-produttivo esistente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dell'esigenza di consentire al maggior numero delle micro, piccole e medie imprese di accedere all'agevolazione in parola; Vista la nota del 19 marzo 2021, prot. n. 0005470, acquisita al protocollo in data 22 marzo 2021, prot. n. CGRTS 0008616-A, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, per quanto di competenza, il proprio nulla osta all'approvazione delle modifiche ed integrazioni; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere ai fini di rendere immediatamente operative disposizioni di legge, di aggiornare i termini di programmazione delle attivita' di ricostruzione, di chiarire l'ambito di applicazione delle ordinanze; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 7 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Dispone: Art. 1 Differimento termini e disposizioni integrative in materia di ricostruzione privata 1. In ragione della necessita' di assegnare ai professionisti incaricati tempi congrui per adeguare i progetti di riparazione degli edifici con danni lievi alle nuove opportunita' in tema di agevolazioni fiscali introdotte dal novellato art. 119 del decreto-legge n. 34/2020 (cosiddetto «superbonus»), nonche' in considerazione delle criticita' operative connesse alla situazione epidemiologica, il termine di cui al comma 2, dell'art. 5, dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, e i termini previsti dall'art. 8, comma 8, lettere a) e b) dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, con i quali sono state assegnate le scadenze per l'integrazione documentale delle domande di contributo per danni lievi, presentate entro il 30 novembre 2020, sono ridefiniti e prorogati, al termine perentorio del 31 maggio 2021; il termine di cui all'art. 8, comma 8, lettera c) dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 e' ridefinito e prorogato al termine perentorio del 30 giugno 2021. 2. All'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 1, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite con le parole: «entro il 20 aprile 2021»; b. al comma 5, le parole «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite con le parole: «entro il 30 aprile 2021»; c. al comma 7, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite con le parole: «entro il 20 aprile 2021». 3. Ai nulla osta di competenza dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini e dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga si applicano per le tipologie di interventi edilizi conformi al preesistente, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, le disposizioni previste dall'art. 8 dell'ordinanza n. 100/2020, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 con particolare riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a1, a2, a3 e a29 dell'allegato A, nonche' dall'art. 12, secondo comma, del decreto Sisma. 4. Fatte salve le disposizioni vigenti a livello regionale, sono soggetti alle autorizzazioni e nullaosta, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 11 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi della direttiva n. 92/43CEE «Rete natura 2000», tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, quelli che determinano aumento delle superfici o delle volumetrie degli edifici nonche' quelli che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia permanente del territorio e dei valori dell'ambiente, della flora, della fauna, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. 5. Con Protocollo d'intesa, sottoscritto dal Commissario straordinario e dagli enti parco di cui al comma 3, sono regolate le modalita' di collaborazione ritenute opportune ai fini della ricostruzione pubblica e privata nei territori compresi nei parchi.