Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale  testualmente  recita:  «All'art.  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il
seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto  n.  189  del  2016,  il
quale prevede che, per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite,  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge n. 189  del  2016,
che disciplina le tipologie di soggetti legittimati alla richiesta di
concessione del  contributo  ai  fini  della  ricostruzione  per  gli
interventi di ricostruzione o  di  recupero  degli  immobili  privati
distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far  data
dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria; 
  Visto l'art. 17-quater, quinto comma, del decreto-legge 31 dicembre
2020,  n.   183   (cd.   «Milleproroghe»),   come   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che introduce  un
nuovo comma all'art. 6 del sopracitato decreto-legge n. 189 del 2016,
secondo cui «I soggetti  conduttori  di  un  immobile  in  virtu'  di
contratti di locazione pluriennale riferiti  a  immobili  adibiti  ad
abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai
comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del  26  ottobre  2016
con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del
18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui  all'allegato  2-bis
del presente decreto, distrutti o danneggiati  dagli  eventi  sismici
del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000  euro  per  l'anno
2021, di un  contributo  non  superiore  all'importo  dovuto  per  il
pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire  ai
sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A  tale  fine,  il
Commissario straordinario definisce, con  provvedimento  adottato  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del presente  decreto,  i  criteri  e  le
modalita' per  richiedere,  entro  trenta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del  limite
di  spesa  di  cui   al   primo   periodo.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione  del  presente  comma  il  Commissario  straordinario
provvede con le risorse disponibili nella  contabilita'  speciale  di
cui all'art. 4, comma 3»; 
  Ritenuto  necessario  modificare  il   comma   5,   dell'art.   12,
dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 al  fine  di
superare il disallineamento temporale tra il comma 1 e il comma 5 del
medesimo art. 12; 
  Ritenuto altresi' opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle
disposizioni contenute nelle ordinanze  e  nelle  leggi  vigenti  con
riferimento  agli  enti  parco  interessati   dagli   interventi   di
ricostruzione post-sisma; 
  Ritenuto inoltre, al fine di garantire  e  agevolare  le  attivita'
previste dalle ordinanze commissariali in deroga, ai sensi  dell'art.
11, secondo comma, del  decreto-legge  n. 76  del  2020,  dover  dare
attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, e
8,  comma  1,  ultimo  periodo,  dell'ordinanza  n.  110  del   2020,
prevedendo   l'istituzione   dell'elenco   dei   professionisti   per
l'esercizio delle funzioni di responsabile  unico  del  procedimento,
delle funzioni di supporto al responsabile  unico  del  procedimento,
l'affidamento degli incarichi di progettazione e per il  monitoraggio
ed il supporto dei processi tecnici e  amministrativi  di  attuazione
del complesso degli interventi; 
  Ravvisata, infine, la necessita'  di  modificare  ed  integrare  la
disciplina degli interventi in favore delle micro,  piccole  e  medie
imprese  nelle  zone  colpite  dagli  eventi  sismici  stabilita  con
ordinanza n. 42 del 2017, tenuto  conto  dell'entita'  delle  risorse
previste dall'art. 24, comma 3, del decreto-legge n.  189  del  2016,
della percentuale delle risorse destinabili  al  finanziamento  delle
misure previste dal comma 1 e dal comma 2 del sopra  menzionato  art.
24, della gravita' dei danni subiti dal tessuto  economico-produttivo
esistente nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24
agosto 2016 e dell'esigenza di consentire  al  maggior  numero  delle
micro, piccole  e  medie  imprese  di  accedere  all'agevolazione  in
parola; 
  Vista la nota del 19 marzo 2021, prot.  n.  0005470,  acquisita  al
protocollo in data 22 marzo 2021, prot. n. CGRTS  0008616-A,  con  la
quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, per quanto
di competenza, il proprio nulla osta all'approvazione delle modifiche
ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata  l'urgenza   di   provvedere   ai   fini   di   rendere
immediatamente operative  disposizioni  di  legge,  di  aggiornare  i
termini  di  programmazione  delle  attivita'  di  ricostruzione,  di
chiarire l'ambito di applicazione delle ordinanze; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 7 aprile  2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
           Differimento termini e disposizioni integrative 
                 in materia di ricostruzione privata 
 
  1. In ragione  della  necessita'  di  assegnare  ai  professionisti
incaricati tempi congrui per adeguare i progetti di riparazione degli
edifici  con  danni  lievi  alle  nuove  opportunita'  in   tema   di
agevolazioni  fiscali  introdotte  dal   novellato   art.   119   del
decreto-legge  n.  34/2020  (cosiddetto  «superbonus»),  nonche'   in
considerazione delle criticita' operative  connesse  alla  situazione
epidemiologica,  il  termine  di  cui  al  comma  2,   dell'art.   5,
dell'ordinanza n. 108 del 10  ottobre  2020,  e  i  termini  previsti
dall'art. 8, comma 8, lettere a) e b) dell'ordinanza n.  111  del  23
dicembre 2020, con i quali  sono  state  assegnate  le  scadenze  per
l'integrazione documentale delle  domande  di  contributo  per  danni
lievi, presentate entro  il  30  novembre  2020,  sono  ridefiniti  e
prorogati, al termine perentorio del 31 maggio 2021;  il  termine  di
cui all'art. 8, comma 8, lettera c)  dell'ordinanza  n.  111  del  23
dicembre 2020 e' ridefinito e prorogato al termine perentorio del  30
giugno 2021. 
  2. All'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23  dicembre
2020 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a. al comma 1, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite
con le parole: «entro il 20 aprile 2021»; 
    b. al comma 5, le parole «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite
con le parole: «entro il 30 aprile 2021»; 
    c. al comma 7, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite
con le parole: «entro il 20 aprile 2021». 
  3. Ai nulla osta di competenza dell'ente Parco nazionale dei  Monti
Sibillini e dell'ente Parco nazionale del  Gran  Sasso  e  dei  Monti
della Laga si  applicano  per  le  tipologie  di  interventi  edilizi
conformi al preesistente, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n.  107
del  22  agosto  2020,   le   disposizioni   previste   dall'art.   8
dell'ordinanza  n.  100/2020,  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 con particolare  riferimento  alle
disposizioni di cui alle lettere a1, a2, a3 e  a29  dell'allegato  A,
nonche' dall'art. 12, secondo comma, del decreto Sisma. 
  4. Fatte salve le disposizioni vigenti a  livello  regionale,  sono
soggetti alle autorizzazioni e  nullaosta,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 6, 11 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e  alla
valutazione di incidenza  ambientale  ai  sensi  della  direttiva  n.
92/43CEE «Rete natura 2000», tutti gli interventi  edilizi  di  nuova
costruzione, quelli che determinano aumento delle superfici  o  delle
volumetrie  degli  edifici  nonche'   quelli   che   comportano   una
trasformazione urbanistico-edilizia permanente del territorio  e  dei
valori dell'ambiente,  della  flora,  della  fauna,  ai  sensi  delle
disposizioni legislative vigenti. 
  5.  Con   Protocollo   d'intesa,   sottoscritto   dal   Commissario
straordinario e dagli enti parco di cui al comma 3, sono regolate  le
modalita'  di  collaborazione  ritenute  opportune  ai   fini   della
ricostruzione pubblica e privata nei territori compresi nei parchi.