Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni  e  integrazioni,
e, in particolare, l'art. 11, per il quale  «Al  fine  di  realizzare
specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o  indirizzi
deliberati  dal  Parlamento  o  dal  Consiglio  dei  ministri  o  per
particolari e temporanee  esigenze  di  coordinamento  operativo  tra
amministrazioni statali, puo' procedersi alla  nomina  di  commissari
straordinari  del  Governo,  ferme  restando  le   attribuzioni   dei
Ministeri, fissate per legge»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante:    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
ed Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Visto l'art. 57, comma 2, del richiamato decreto-legge n.  104  del
2020, il quale testualmente recita  «All'art.  1,  comma  990,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole  "31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole "per l'anno
2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020". Ai  relativi
oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno  2021  si  provvede  ai
sensi dell'art. 114». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016, in particolare l'art. 2, comma 2,  il  quale  prevede  che  «il
Commissario straordinario si avvale altresi' di una  struttura  posta
alle  sue  dirette  dipendenze,  alla  quale  puo'  essere  assegnato
personale  appartenente  ad  amministrazioni  pubbliche,   anche   in
posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo  istituto
previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con  trattamento   economico
fondamentale a carico delle stesse»; 
  Visto altresi' il comma 3, del medesimo art. 2, del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, il quale individua il contingente di
personale assegnato alla struttura del Commissario straordinario, tra
cui fino a dieci  esperti,  compreso  un  consigliere  giuridico,  da
scegliere tra  persone  di  comprovata  competenza  professionale  ed
esperienza e da nominare ai sensi dell'art. 9 del decreto-legislativo
30 luglio 1999, n. 303; 
  Visti gli articoli 2 e 50 del citato decreto-legge n. 189 del  2016
e in particolare: 
  l'art. 2, comma 2, il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle
funzioni attribuite il Commissario  straordinario  provvede  anche  a
mezzo di ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico e  delle  norme  dell'ordinamento
europeo; 
  l'art.  50,  comma  1,  recante  le  disposizioni  in  ordine  alla
struttura posta alle dipendenze del Commissario straordinario e  alle
misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali, il quale
prevede, al  primo  capoverso,  che  «il  Commissario  straordinario,
nell'ambito delle proprie competenze  e  funzioni,  opera  con  piena
autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in  relazione  alle
risorse  assegnate  e  disciplina   l'articolazione   interna   della
struttura anche in aree e unita' organizzative  con  propri  atti  in
relazione alle specificita' funzionali e di competenza»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, terzo periodo, nel quale e'  disposto
che il  Commissario  straordinario  puo'  nominare  fino  a  due  sub
commissari responsabili di uno o piu' interventi; 
  Vista  l'ordinanza  del  27  gennaio  2017,  n.  15  e   successive
modifiche, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione  della
struttura centrale del Commissario straordinario, in  attuazione  del
citato art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ravvisata la necessita' di procedere ad una  complessiva  revisione
della suddetta disciplina, anche in  considerazione  delle  modifiche
introdotte dal citato decreto-legge n. 76 del  2020,  convertito  con
modificazioni con la legge 11 settembre 2020,  n.  120,  al  fine  di
prevedere  un  modello   organizzativo   piu'   flessibile   ed   una
ridefinizione delle funzioni  e  dei  compiti  assegnati  a  ciascuna
unita' organizzativa di cui e' composta la predetta struttura; 
  Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  come
modificato dal successivo art.  6,  comma  1,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
agosto 2014, n.  114,  il  quale  ha  stabilito  il  divieto  per  le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  per  le   pubbliche
amministrazioni  inserite  nel  conto  economico  consolidato   della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche'  per  le  autorita'  indipendenti  ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB),
di attribuire incarichi di studio e di  consulenza  a  soggetti  gia'
lavoratori  privati  o  pubblici  collocati  in   quiescenza;   detti
incarichi, le cariche e le collaborazioni sono comunque consentiti  a
titolo gratuito e, per i soli  incarichi  dirigenziali  e  direttivi,
ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un
anno,   non   prorogabile   ne'    rinnovabile,    presso    ciascuna
amministrazione; 
  Vista  l'ordinanza  n.  106  del   17   settembre   2020,   recante
«Organizzazione   della   struttura    centrale    del    Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione  nei  territori  delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante  «Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; 
  Visto l'art. 50, comma 3, alinea,  del  decreto-legge  n.  189  del
2016, come modificato dall'art. 57, comma 3-ter del decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, in sede di conversione con legge di  13  ottobre
2020, n. 126, che  ha  assegnato  alla  struttura  commissariale  «in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con funzioni di
livello  dirigenziale  non  generale,  appartenente  ai  ruoli  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati
ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165», che costituiscono unita' aggiuntive non previste nell'ambito
della citata ordinanza commissariale n. 106 del 17 settembre 2020; 
  Visto l'art. 57, comma 3-quater del citato decreto-legge 14  agosto
2020, n.  104,  il  quale  ha  previsto  che  «Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e
a euro 470.000 per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'art. 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 114, comma 4,  del
presente decreto»; 
  Visto il decreto del Commissario straordinario n. 3 del 15  gennaio
2021 con il quale sono stati nominati i sub commissari nelle  persone
dell'ing. Gianluca Loffredo e  dell'ing.  Fulvio  Maria  Soccodato  e
ravvisata    l'urgenza    di     dotarli     di     una     struttura
tecnico-amministrativa di  supporto,  disciplinandone,  altresi',  le
competenze e prevedendo l'assegnazione del relativo personale; 
  Ravvisata  la  necessita'  di   adeguare   l'organizzazione   della
struttura commissariale alle disposizioni del citato decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, nonche'  di  modificare  l'organizzazione  e  le
competenze degli uffici di  diretta  collaborazione  del  Commissario
straordinario,  al  fine  di   prevedere   l'adeguato   supporto   al
Commissario straordinario in relazione all'esercizio  dei  poteri  in
deroga  ed  all'adozione,  con  riferimento  allo  smaltimento  delle
macerie e alla ricostruzione, di iniziative riguardanti i processi di
economia sostenibile e circolare e relativi sistemi di tracciabilita'
e verifica della filiera dei rifiuti; 
  Ritenuto opportuno, per  quanto  detto,  assegnare  le  risorse  di
personale aggiuntive di cui al richiamato art. 50, comma  3,  alinea,
del decreto-legge n. 189 del  2016,  come  modificato  dall'art.  57,
comma 3-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, a supporto  dei
sub commissari, in considerazione della complessita' e  dell'ampiezza
dei compiti ad essi demandati; 
  Ritenuto pertanto di dover istituire  nell'ambito  della  struttura
commissariale una nuova unita' organizzativa denominata «Servizio per
il supporto ai sub commissari e  per  l'attuazione  degli  interventi
speciali», cui preporre l'unita' di personale con funzioni di livello
dirigenziale non  generale  assegnata  dal  richiamato  art.  57  del
decreto-legge n. 104 del 2020 ed, inoltre, di prevedere che i  cinque
esperti indicati dalla medesima norma coadiuveranno il Commissario  e
i sub commissari  nell'ambito  delle  attivita'  di  accelerazione  e
semplificazione della ricostruzione nelle aree colpite  dagli  eventi
sismici a far data dal 24 agosto 2016; 
  Ritenuto infine di apportare le modifiche risultanti dal testo agli
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 9, e provvedere  per  ragioni  di  ordine  e
chiarezza    sistematica    delle     disposizioni     organizzative,
all'abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre  2020  e  alla
riapprovazione del  testo  nella  sua  interezza,  comprensivo  delle
modifiche; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 7 aprile  2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24  novembre  2000,  n.  340,  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente ordinanza, in attuazione dell'art. 50, comma 1,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito denominato  «decreto
legge»), disciplina le competenze e l'organizzazione della  struttura
posta  alle  dipendenze  del   Commissario   straordinario   per   la
ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo,  Lazio,  Marche
ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal   24   agosto   2016   (di   seguito   denominato    «Commissario
straordinario»). 
  2.  Ferma  restando  la  dotazione  di  personale  individuata  dal
medesimo decreto del Presidente della Repubblica  9  settembre  2016,
alla struttura sono  assegnate,  con  provvedimento  del  Commissario
straordinario, unita' di personale ulteriori attinte dalla  provvista
di cui all'art. 50, comma 3, lettera a), b) e c), del  decreto-legge.
Le restanti unita' di personale di  detta  provvista  sono  assegnate
agli uffici speciali per la  ricostruzione  di  cui  all'art.  3  del
decreto-legge,  i  quali  operano  con  autonomia   organizzativa   e
gestionale, nel rispetto delle  direttive  adottate  dal  Commissario
straordinario e dai vice commissari. 
  3.   La   struttura   centrale,   d'ora   in   avanti    «struttura
commissariale», opera a supporto del Commissario straordinario per il
perseguimento delle  finalita'  e  l'esercizio  delle  funzioni  allo
stesso demandate ai sensi del decreto-legge.