IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le
regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei  mesi  di
piu' intenso movimento turistico, l'afflusso  e  la  circolazione  di
veicoli appartenenti a persone non facenti  parte  della  popolazione
stabile; 
  Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Lampedusa e
Linosa in data 12 gennaio 2021,  n.  5,  concernente  il  divieto  di
afflusso sull'isola di Linosa dei veicoli  a  motore  appartenenti  a
persone non facenti parte  della  popolazione  stabilmente  residente
nelle isole del comune stesso; 
  Vista l'ordinanza del sindaco del Comune di Lampedusa e  Linosa  in
data 12 gennaio 2021, n. 1, concernente limitazioni alla circolazione
dinamica privata nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa,  in
cui, a far data dal 31 gennaio 2021, e' vietata la circolazione degli
autoveicoli a benzina e diesel euro  0,  euro  1  ed  euro  2  e  dei
ciclomotori e motoveicoli euro 0; 
  Vista la nota dell'l'Ufficio territoriale del Governo di Agrigento,
in data 15 aprile 2021, n. 24039, con la  quale  esprime  il  proprio
nulla-osta; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione   Siciliana
comunicato con nota della Presidenza  in  data  30  aprile  2021,  n.
14850; 
  Ritenuto   opportuno   adottare,   con   urgenza,   il    richiesto
provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le  ragioni
espresse nei succitati atti; 
  Preso atto della situazione  epidemiologica  da  COVID-19,  che  ha
determinato l'adozione  di  misure  urgenti,  atte  a  contenerne  la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche; 
  Visti gli atti  emanati  dal  Governo  recanti  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, e in particolare, il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamento nel
territorio   nazionale    per    il    contenimento    dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», il decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni  attuative
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  e  del
decreto-legge  23  febbraio   2021,   n.   15,   recante   "Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio
nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19"», il decreto-legge 13 marzo 2021, n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza  o
in quarantena», il decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  recante
«Misure urgenti per il contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
materia di vaccinazioni anti-SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi
pubblici» e il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID.19»; 
  Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle  persone  fisiche,  disposti   a   seguito   della   situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere  modificati  in  relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Dal 1° giugno 2021 al 31 ottobre 2021 sono vietati l'afflusso  e
la  circolazione,  sull'isola  di  Linosa,  di   veicoli   a   motore
appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della   popolazione
stabilmente residente nel Comune di Lampedusa e Linosa.