IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del  1°  luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  L.
15 del 20 gennaio 1998, con il quale e' stata iscritta  nel  registro
delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni
geografiche protette la  indicazione  geografica  protetta  «Pesca  e
Nettarina di Romagna»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio in particolare l'art. 6 comma 3 che stabilisce le procedure
riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del   disciplinare   dovuto
all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie
e  fitosanitarie   obbligatorie   o   motivate   calamita'   naturali
sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Vista la  richiesta,  inviata  dal  Consorzio  di  tutela  pesca  e
nettarina di Romagna, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge
n. 526/1999, acquisita con protocollo n. 0257567 del 4  giugno  2021,
di modifica temporanea dell'art. 2, del  disciplinare  di  produzione
della «Pesca e Nettarina di  Romagna»  con  la  quale  si  chiede  di
integrare  l'elenco  varietale  attualmente  in  vigore  al  fine  di
incrementare la disponibilita' di varieta' certificabili  con  l'IGP,
attraverso  la  sostituzione  della  produzione   compromessa   dalla
sequenza di gelate che hanno colpito l'area geografica di  produzione
dell'IGP; 
  Vista la nota della regione Emilia-Romagna, registrata con prot. n.
0267541 del  10  giugno  2021,  che  ritiene  motivata  la  richiesta
presentata dal Consorzio della Pesca e Nettarina  di  Romagna  Igp  a
seguito del verificarsi di gelate che  hanno  colpito  con  incidenza
straordinaria tutte le cultivar  dell'areale  di  coltivazione  della
Pesca e Nettarina di Romagna IGP; 
  Considerato che la possibilita' di utilizzare, per questa campagna,
le varieta' individuate dalla domanda di  modifica  permetterebbe  di
raggiungere un minimo grado di continuita' nell'offerta di  «Pesca  e
Nettarina di Romagna» IGP. 
  Ritenuto  necessario  che  l'agricoltore  sia  tenuto   a   fornire
all'organismo di controllo la documentazione  atta  a  dimostrare  il
rispetto  delle  pratiche  colturali  ed  agronomiche  definite   dal
disciplinare di produzione della  «Pesca  e  Nettarina  di  Romagna»,
affinche' sia  garantito  il  rispetto  del  metodo  di  coltivazione
previsto dal disciplinare di produzione della IGP «Pesca e  Nettarina
di Romagna», anche per i  frutti  appartenenti  alle  nuove  varieta'
introdotte. 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della IGP «Pesca e Nettarina di  Romagna»,
ai sensi del citato art. 53  paragrafo  3  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 e dell'art. 6, par. 3  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare  di  produzione  della  IGP  «Pesca  e  Nettarina  di
Romagna» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel
predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes  sul
territorio nazionale 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione
della «Pesca e  Nettarina  di  Romagna»  registrata  in  qualita'  di
indicazione geografica protetta  in  forza  al  regolamento  (CE)  n.
134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  IGP
«Pesca  e  Nettarina   di   Romagna»   e'   temporanea   e   riguarda
esclusivamente la campagna commerciale 2021 a decorrere dalla data di
pubblicazione della stessa sul  sito  internet  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
    Roma, 11 giugno 2021 
 
                                        Il direttore generale: Gerini