IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021; Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, e l'IMU e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019; Visto l'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale le aliquote e i regolamenti relativi all'IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, in base al quale i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) con deliberazione da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico; Visto l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce; Visto il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, in base al quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del medesimo art. 13, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; Visto il comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'art. 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il quale in merito all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, prevede che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il comma 15-quinquies dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15 del medesimo art. 13; Visto il comma 15-bis dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, secondo il quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15 del medesimo art. 13, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Viste le linee guida sull'accessibilita' degli strumenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale; Viste le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale; Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale; Acquisita l'intesa della Conferenza Stato citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2021; Emana il seguente decreto: Art. 1 Specifiche tecniche per l'invio delle delibere 1. Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito «Portale») delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. 2. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it (di seguito «sito internet»). Con le medesime modalita' sara' pubblicato, all'esito dell'attivita' di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il modello del documento che potra' essere trasmesso in alternativa alla delibera di cui al comma 1. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta.