IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.  512,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  609,   recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il  ripianamento  di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  misure
di  razionalizzazione  per  l'impiego  del  personale   nei   servizi
d'istituto» ed, in particolare, l'art. 3, che individua i servizi  di
vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come  modificato
dal decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  97,  recante  «Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed  ai  compiti  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della  legge  29
luglio 2003,  n.  229»  ed,  in  particolare,  il  capo  IV-bis,  che
definisce, tra l'altro, l'attivita' di formazione  esterna  espletata
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle materie  di  specifica
competenza; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed, in
particolare, l'art. 18, comma 1, lettera  b),  che  sancisce  per  il
datore di lavoro l'obbligo di designare preventivamente i  lavoratori
incaricati dell'attuazione delle  misure  di  prevenzione  incendi  e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di  lavoro  in  caso  di
pericolo grave e immediato, di  salvataggio,  di  primo  soccorso  e,
comunque, di gestione dell'emergenza, nonche' l'art. 37, comma 9, che
stabilisce che i predetti lavoratori devono  ricevere  un'adeguata  e
specifica formazione; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione e della  illegalita'
nella pubblica  amministrazione»  e,  in  particolare,  l'art.  1  in
materia di rotazione degli incarichi; 
  Visti i decreti adottati, in attuazione dell'art. 46, comma  3  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
cui vengono individuati, tra l'altro, i criteri per la  gestione  dei
luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza  e  le  caratteristiche
dello specifico servizio di  prevenzione  e  protezione  antincendio,
compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione; 
  Considerato che l'art. 3  del  predetto  decreto-legge  1°  ottobre
1996, n. 512, stabilisce, al comma 1,  che  il  Corpo  nazionale  dei
vigili del  fuoco  puo'  provvedere  mediante  le  proprie  strutture
operative, tecniche  e  didattiche,  alla  formazione  del  personale
addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla  gestione
delle emergenze nei luoghi di lavoro, nonche' prevede,  al  comma  3,
che i comandi dei vigili del fuoco rilasciano, previo superamento  di
prova tecnica, l'attestato di idoneita' ai  predetti  lavoratori  che
hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati; 
  Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 26-bis,  comma  5
del richiamato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che  prevede
l'emanazione  di   un   decreto   del   Ministro   dell'interno   per
l'individuazione delle modalita' di  separazione  delle  funzioni  di
formazione svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco da  quelle
di attestazione di idoneita' tecnica; 
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni  sindacali  ai  sensi
dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Espletamento della funzione di accertamento 
                        di idoneita' tecnica 
 
  1. Su istanza del datore di  lavoro,  il  Comando  dei  vigili  del
fuoco, di seguito denominato «Comando», competente sul territorio ove
ha sede l'attivita' lavorativa, rilascia, previo superamento di prova
tecnica, l'attestato di idoneita' di cui all'art.  3,  comma  3,  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, ai  lavoratori  designati  dal
datore di lavoro ai sensi dell'art.  18,  comma  1,  lettera  b)  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  2. Ai fini dell'ammissione alla prova tecnica, il Comando  verifica
che i lavoratori siano in possesso  dell'attestato  di  frequenza  al
corso di formazione specifica e all'aggiornamento  periodico  di  cui
all'art. 37, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
rilasciato da strutture centrali o territoriali del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», oppure
da soggetti, pubblici o privati, aventi i requisiti  individuati  dai
decreti  emanati  ai  sensi  dell'art.  46,  comma  3   del   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  3.  La  commissione  incaricata  dell'accertamento   dell'idoneita'
tecnica e' nominata con provvedimento  del  Direttore  regionale  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  di
seguito denominato «Direttore regionale», della regione ove  ha  sede
il Comando di cui al comma 1; e' presieduta da un dirigente superiore
o da un  primo  dirigente  del  ruolo  dei  dirigenti  che  espletano
funzioni operative e  composta  da  due  componenti,  uno  dei  quali
appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni  operative
o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei  direttivi  speciali
che  espletano  funzioni  operative  o  al  ruolo   degli   ispettori
antincendi e l'altro al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,  e
da un segretario  appartenente  ai  ruoli  tecnico-professionali  del
Corpo nazionale. In caso di indisponibilita' del personale dirigente,
le funzioni di presidente possono essere attribuite ad  un  direttore
vicedirigente  del  ruolo  dei  direttivi  che   espletano   funzioni
operative. Con il medesimo provvedimento per ciascun componente  puo'
essere nominato un membro supplente, per  le  ipotesi  di  assenza  o
impedimento del componente effettivo. 
  4. Fatte salve le esigenze specificate  all'art.  2,  i  componenti
effettivi e i relativi supplenti sono individuati tra il personale in
servizio presso il Comando di cui al comma 1,  ove  e'  istituita  la
commissione.