IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
  Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1264, recante  «Disciplina  delle
arti ausiliarie e delle professioni sanitarie»; 
  Visto il regio decreto 31 maggio  1928,  n.  1334,  concernente  il
«Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno  1927,  n.  1264,
sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni  sanitarie»,
con particolare riferimento agli articoli 11 e 12; 
  Visto il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  concernente
«Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», con particolare
riferimento agli articoli 140, 141 e 142; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale», con particolare  riferimento  all'art.
6, lettera q), il quale dispone che sono di competenza dello Stato le
funzioni amministrative concernenti la fissazione dei  requisiti  per
la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari;
le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la
determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle  scuole,
nonche' dei requisiti per l'esercizio  delle  professioni  mediche  e
sanitarie ausiliarie; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione  relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61  concernente  la
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62  recante  «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a  norma  dell'art.  1,  commi  180  e  181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, concernente il «Regolamento recante norme per il  riordino  degli
istituti  professionali,  a  norma  dell'art.  64,   comma   4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita',  di  concerto  con  il
Ministro della  pubblica  istruzione,  del  23  aprile  1992  recante
«Disposizioni generali per  l'ammissione  ai  corsi  per  l'esercizio
delle arti sanitarie ausiliare di odontotecnico e di ottico,  nonche'
per la durata e la conclusione dei corsi stessi»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e  l'innovazione,  del  9  luglio  2009,  concernente
l'equiparazione   tra   lauree   di   vecchio   ordinamento,   lauree
specialistiche e lauree magistrali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 24 maggio 2018, n. 92,  reso  di  concerto  con  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, concernente
«Regolamento recante  la  disciplina  dei  profili  di  uscita  degli
indirizzi di studio dei percorsi  dell'istruzione  professionale,  ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13  aprile  2017,
n.  61,   recante   la   revisione   dei   percorsi   dell'istruzione
professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione,  nonche'
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio
2015, n. 107»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, di adozione delle «Linee  guida
per favorire e sostenere l'adozione del  nuovo  assetto  didattico  e
organizzativo  dei  percorsi  di  istruzione  professionale»,  con  i
relativi allegati A, B e C; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 28 luglio 2010, n. 65,  recante  «Linee  guida  per  il
passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali  a  norma
dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica  15
marzo 2010, n. 87 - primo biennio»; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5 - Documento tecnico  linee  guida
istituti professionali - II biennio e V anno, a  norma  dell'art.  8,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 87; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 11  luglio
2000, n. 180, con la quale sono  stati  regolamentati  gli  esami  di
abilitazione all'esercizio delle arti  ausiliarie  delle  professioni
sanitarie di ottico e odontotecnico; 
  Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca  15  giugno  2016,  n.  457,  con  la  quale  e'  stata
ridefinita la disciplina dei suddetti esami di abilitazione; 
  Considerata la necessita' di emanare una nuova ordinanza, alla luce
degli intervenuti aggiornamenti normativi; 
  Visto il decreto direttoriale 8 ottobre 2020, n. 1327, con il quale
e' stato  costituito  il  Gruppo  di  lavoro  interistituzionale  tra
Ministero dell'istruzione, Ministero dell'universita' e della ricerca
e Ministero della salute al fine di definire una nuova ordinanza  del
Ministro  dell'istruzione  concernente  gli  esami  di   abilitazione
all'esercizio delle arti ausiliarie delle  professioni  sanitarie  di
ottico e odontotecnico; 
  Considerati i contributi forniti dai componenti il suddetto  gruppo
di  lavoro  interistituzionale  e,  in  particolare,  le  indicazioni
fornite  dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e   dal
Ministero della salute in ordine alla definizione dei  contenuti  del
presente provvedimento; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
Svolgimento  dell'esame  di  abilitazione  all'esercizio  delle  arti
  ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico. 
 
  1. L'esame di  abilitazione  all'esercizio  delle  arti  ausiliarie
delle professioni sanitarie  di  ottico  e  odontotecnico  si  svolge
presso gli istituti professionali in cui si tengono: 
    fino all'anno scolastico 2021/2022, gli esami di Stato conclusivi
dei  corsi  di  studio  d'istruzione  secondaria  di  secondo   grado
professionale   del    settore    «Servizi»,    indirizzo    «Servizi
socio-sanitari», articolazioni  «Arti  ausiliarie  delle  professioni
sanitarie, ottico» e «Arti ausiliarie  delle  professioni  sanitarie,
odontotecnico»; 
    a partire dall'anno scolastico  2022/2023,  gli  esami  di  Stato
conclusivi dei nuovi percorsi di istruzione professionale, di cui  al
decreto legislativo n. 61/2017, degli indirizzi Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie: ottico e  Arti  ausiliarie  delle  professioni
sanitarie: odontotecnico. 
  2. La data d'inizio  dell'esame  e'  resa  nota  annualmente  dalle
istituzioni scolastiche interessate. Gli esami devono, in ogni  caso,
essere effettuati  entro  il  15  ottobre  successivo  alla  sessione
suppletiva degli esami  di  Stato  dell'anno  scolastico  precedente.
Nell'individuare le date d'esame, le istituzioni scolastiche  tengono
conto del calendario delle prove di ammissione ai corsi  universitari
per consentire agli studenti la partecipazione alle stesse.