IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, della sezione 2, «Aiuti concessi dagli Stati»; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020 - Supplemento ordinario n. 46) ed in particolare l'art. 1, comma 128, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021; Visto l'art. 1, comma 129, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al comma 128»; Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 39, che ha incrementato la dotazione del fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale complessivo di 300 milioni di euro»; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», che ha rideterminato in euro 295 milioni la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»; Vista la decisione C(2021)3364 final del 6 maggio 2021 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.62793 (2021/N), che ha modificato il regime di aiuto SA.59509, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2021, n. 321361, concernente «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni»; Considerata l'urgenza di adottare misure a sostegno alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo in difficolta' a causa dell'emergenza COVID-19 e degli effetti delle avversita' climatiche verificatesi nel corso della stagione produttiva 2021; Ritenuto che un intervento per favorire la capitalizzazione delle organizzazioni di produttori contribuisca al rafforzamento delle stesse anche mediante la maggiore capacita' di accesso al credito; Ritenuto altresi' opportuno, al fine di migliorare la competitivita' del settore, sostenere il processo di internazionalizzazione anche attraverso la rimozione delle barriere fitosanitarie; Considerato che le risorse destinate all'attuazione dell'intervento di cui al presente decreto sono allocate sul capitolo 7098/pg 01 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, assegnato ad un centro di responsabilita' amministrativa differente da quello competente e che, pertanto, si rende necessario disporre le conseguenti autorizzazioni di gestione contabile a favore della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; Ritenuto necessario procedere all'utilizzo parziale delle risorse iscritte in bilancio dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'importo di 50 milioni di euro, a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, in possesso del riconoscimento giuridico alla data di emanazione del presente decreto e di 500.000 euro a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo, prevedendo di utilizzare le restanti risorse per il settore delle filiere agricole, nonche' comunque per differenti misure in favore del settore della pesca e acquacoltura, disciplinando le relative procedure di utilizzo con successivi provvedimenti; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 21 ottobre 2021; Decreta: Art. 1 Ambiti di applicazione e finalita' 1. Il presente decreto definisce i criteri di assegnazione delle risorse, previste dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178: a) ammontanti a euro 50.000.000,00 a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (di seguito anche OP), in possesso del riconoscimento giuridico alla data di emanazione del presente decreto, concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, che hanno in corso di realizzazione un programma operativo ai sensi dell'art. 33 del medesimo regolamento; b) ammontanti a euro 500.000,00 a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo. 2. Il contributo straordinario di cui al comma 1, lettera a), e' concesso sotto forma di sovvenzione diretta finalizzata al miglioramento della situazione patrimoniale e finanziaria delle OP mediante aumento di capitale sociale e costituzione di riserve indivisibili, ai sensi del decreto ministeriale 13 luglio 2021, n. 321361. 3. Il rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1, lettera a), spetta prioritariamente alle OP che in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati rispettino uno dei seguenti indici di bilancio: a) Indice di indipendenza finanziaria, definito come rapporto tra il patrimonio netto (capitale piu' riserve) e il totale delle attivita' al netto delle disponibilita' liquide, minore di 0,6; b) Margine di struttura, definito come differenza tra il patrimonio netto e l'attivo immobilizzato, a valori negativi; c) Indice di indebitamento (leverage), definito come il rapporto tra indebitamento bancario oneroso ed il patrimonio netto, maggiore di 0,5. 4. Le eventuali risorse eccedenti rispetto a quanto e' stato possibile impegnare per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), potranno essere assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con le medesime modalita' di cui al precedente comma 2, a favore delle altre OP, fino alla concorrenza dell'importo a disposizione. Qualora le richieste superino le risorse residue disponibili, verra' effettua una riduzione proporzionale su tutte le richieste accolte. 5. Le risorse per le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e b), sono a carico del capitolo n. 7098 «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».