IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e  in
particolare gli articoli 107 e 108, della sezione 2, «Aiuti  concessi
dagli Stati»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 «recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006, come modificato dal  regolamento  (UE)
2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  d'accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023. (20G00202) (Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020 - Supplemento
ordinario  n.  46)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  128,  che
istituisce il «Fondo per lo sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione  di  150
milioni di euro per l'anno 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 129, della citata legge 30 dicembre 2020,  n.
178, che dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al comma 128»; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19» e,  in  particolare,  l'art.  39,  che  ha
incrementato la dotazione del fondo di ulteriori 150 milioni di euro,
per un totale complessivo di 300 milioni di euro»; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la  salute  e  i  servizi  territoriali»,  che  ha
rideterminato in euro 295 milioni  la  dotazione  del  fondo  per  lo
sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere  agricole,  della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  30  settembre  2020,  n.  9194017,  recante  «Disposizioni
nazionali  in   materia   di   riconoscimento   e   controllo   delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro  associazioni,  di
fondi di esercizio e programmi operativi»; 
  Vista la decisione C(2021)3364 final del 6 maggio 2021 con la quale
la Commissione europea ha autorizzato il  regime  di  aiuto  SA.62793
(2021/N), che ha modificato il regime di aiuto SA.59509,  riguardante
le misure a sostegno delle imprese  attive  nei  settori  agricolo  e
forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e  nelle  attivita'
connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori  della  pesca  e
acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  luglio   2021,   n.   321361,
concernente «Misure a  sostegno  delle  imprese  attive  nei  settori
agricolo, forestale,  della  pesca  e  acquacoltura  ai  sensi  della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale  emergenza  del  COVID-19"  e  successive  modifiche   e
integrazioni»; 
  Considerata  l'urgenza  di  adottare   misure   a   sostegno   alle
organizzazioni  di   produttori   del   settore   ortofrutticolo   in
difficolta' a causa dell'emergenza COVID-19  e  degli  effetti  delle
avversita'  climatiche  verificatesi   nel   corso   della   stagione
produttiva 2021; 
  Ritenuto che un intervento per favorire la  capitalizzazione  delle
organizzazioni di  produttori  contribuisca  al  rafforzamento  delle
stesse anche mediante la maggiore capacita' di accesso al credito; 
  Ritenuto   altresi'   opportuno,   al   fine   di   migliorare   la
competitivita'   del    settore,    sostenere    il    processo    di
internazionalizzazione anche attraverso la rimozione  delle  barriere
fitosanitarie; 
  Considerato che le risorse destinate all'attuazione dell'intervento
di cui al presente decreto sono  allocate  sul  capitolo  7098/pg  01
dello stato di previsione della spesa di questo Ministero,  assegnato
ad un centro di responsabilita' amministrativa differente  da  quello
competente  e  che,  pertanto,  si  rende  necessario   disporre   le
conseguenti autorizzazioni  di  gestione  contabile  a  favore  della
Direzione  generale  delle  politiche  internazionali  e  dell'Unione
europea del Dipartimento delle politiche europee e  internazionali  e
dello sviluppo rurale; 
  Ritenuto necessario procedere all'utilizzo parziale  delle  risorse
iscritte in bilancio dall'art. 1, comma 128, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, per l'importo di  50  milioni  di  euro,  a  titolo  di
contributo straordinario  per  il  rafforzamento  patrimoniale  delle
organizzazioni  dei  produttori  ortofrutticoli,  in   possesso   del
riconoscimento giuridico alla data di emanazione del presente decreto
e di 500.000 euro a sostegno del processo  di  internazionalizzazione
delle imprese operanti  nel  settore  ortofrutticolo,  prevedendo  di
utilizzare le restanti risorse per il settore delle filiere agricole,
nonche' comunque per differenti misure in favore  del  settore  della
pesca e acquacoltura, disciplinando le relative procedure di utilizzo
con successivi provvedimenti; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
sancita nella seduta del 21 ottobre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ambiti di applicazione e finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce i criteri  di  assegnazione  delle
risorse, previste dall'art. 1, comma 128,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178: 
    a)  ammontanti  a  euro  50.000.000,00  a  titolo  di  contributo
straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle  organizzazioni
dei produttori ortofrutticoli (di seguito anche OP), in possesso  del
riconoscimento  giuridico  alla  data  di  emanazione  del   presente
decreto, concesso ai sensi del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Consiglio  e  del  Parlamento  europeo,  che  hanno   in   corso   di
realizzazione un  programma  operativo  ai  sensi  dell'art.  33  del
medesimo regolamento; 
    b) ammontanti a  euro  500.000,00  a  sostegno  del  processo  di
internazionalizzazione   delle   imprese   operanti    nel    settore
ortofrutticolo. 
  2. Il contributo straordinario di cui al comma 1,  lettera  a),  e'
concesso  sotto  forma  di   sovvenzione   diretta   finalizzata   al
miglioramento della situazione patrimoniale e  finanziaria  delle  OP
mediante aumento  di  capitale  sociale  e  costituzione  di  riserve
indivisibili, ai sensi del decreto ministeriale 13  luglio  2021,  n.
321361. 
  3. Il rafforzamento patrimoniale di cui al  comma  1,  lettera  a),
spetta prioritariamente alle OP che in almeno uno  degli  ultimi  due
bilanci approvati rispettino uno dei seguenti indici di bilancio: 
    a) Indice di indipendenza finanziaria, definito come rapporto tra
il patrimonio  netto  (capitale  piu'  riserve)  e  il  totale  delle
attivita' al netto delle disponibilita' liquide, minore di 0,6; 
    b)  Margine  di  struttura,  definito  come  differenza  tra   il
patrimonio netto e l'attivo immobilizzato, a valori negativi; 
    c) Indice di indebitamento (leverage), definito come il  rapporto
tra indebitamento bancario oneroso ed il patrimonio  netto,  maggiore
di 0,5. 
  4. Le eventuali  risorse  eccedenti  rispetto  a  quanto  e'  stato
possibile impegnare per le finalita' di cui al comma 1,  lettera  a),
potranno essere assegnate con decreto del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, con le medesime modalita' di cui  al
precedente comma 2, a favore delle altre OP,  fino  alla  concorrenza
dell'importo a disposizione. 
  Qualora le  richieste  superino  le  risorse  residue  disponibili,
verra' effettua una riduzione proporzionale  su  tutte  le  richieste
accolte. 
  5. Le risorse per le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e  b),
sono a carico del capitolo n.  7098  «Fondo  per  lo  sviluppo  e  il
sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».