IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il
mercato  interno  del  gas  naturale,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli  11,
12,  13  e  18  recanti  disposizioni  relative  alle  attivita'   di
stoccaggio  di  gas  naturale  e  di  fornitura  ai   clienti   della
modulazione dei consumi; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla  determinazione
dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i
servizi  di  stoccaggio  minerario,  strategico  e   di   modulazione
richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle
modalita' per comunicazione da parte dei titolari di  concessioni  di
coltivazione delle relative esigenze  di  stoccaggio  minerario,  dei
limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento  delle  capacita'
di stoccaggio  strategico  e  di  modulazione,  nonche'  adozione  di
direttive transitorie per assicurare il ciclo  di  riempimento  degli
stoccaggi  nazionali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  del  gas
naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  di  seguito
«decreto  legislativo  n.  93  del  2011»  recante  attuazione  delle
direttive 2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE,  relative  a  norme
comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei  prezzi
al consumatore finale industriale di  gas  e  di  energia  elettrica,
nonche'  abrogazione  delle  direttive   2003/54/CE   e   2003/55/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148
del 28 giugno 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93  del
2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico  e  di
modulazione; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art.  38,  comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito  con  legge  7
agosto 2012, n. 134; 
  Visto l'art. 38,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del
Consiglio  concernente  misure  volte  a   garantire   la   sicurezza
dell'approvvigionamento di gas; 
  Vista la comunicazione della Commissione  europea  sulla  strategia
dell'Unione europea  riguardante  il  GNL  e  lo  stoccaggio  di  gas
naturale del 16 febbraio 2016; 
  Visto il comunicato del Ministero della  transizione  ecologica  in
data 10 gennaio 2022 che conferma in  4,62  miliardi  di  metri  cubi
standard il volume di stoccaggio strategico per  l'anno  contrattuale
2022-2023, come per il precedente anno  contrattuale,  pari  a  circa
50.400.982 MWh, in riferimento a un potere calorifico superiore  pari
a 10,91949 kWh/Sm³ per la quota di STOGIT  (4.480  milioni  di  metri
cubi standard) e 10,57275 kWh/Sm³ per la quota di  Edison  Stoccaggio
(circa 140 milioni di metri cubi standard); 
  Considerato che sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato  e
integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di  working  gas
di cui le imprese di stoccaggio  dispongono,  al  fine  di  garantire
l'ottimizzazione delle capacita' stesse; 
  Considerato che per l'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023  lo
spazio per lo stoccaggio minerario richiesto a questo  Ministero  dai
titolari  delle  concessioni  minerarie  per  la  produzione  di  gas
naturale e reso disponibile da STOGIT e' stato di 1.136.571 MWh  pari
a circa 104.1 milioni di metri cubi standard  (in  riferimento  a  un
potere calorifico superiore pari a 10,91949 kWh/Sm³); 
  Considerato  che  la  capacita'  di  stoccaggio   minerario   sopra
indicata,  che  non  risulti  richiesta  alle  imprese  nazionali  di
stoccaggio, e' da destinare ad altri prodotti che  amplino  l'offerta
di flessibilita', fermi  restando  i  vincoli  di  riempimento  delle
capacita' conferite; 
  Ritenuto opportuno suddividere l'offerta dello spazio di stoccaggio
di  modulazione  in  un  prodotto  di   punta   con   caratteristiche
preordinate ai fini del servizio di modulazione per i clienti  finali
di cui all'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in
un prodotto  di  tipo  uniforme  e  in  altri  prodotti  che  amplino
l'offerta di flessibilita', anche  in  considerazione  della  attuale
situazione di rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas
naturale; 
  Ritenuto necessario,  al  fine  di  estendere  a  piu'  servizi  di
stoccaggio le metodologie  di  allocazione  della  capacita'  secondo
logiche di mercato, confermare le procedure concorrenziali  contenute
nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di stoccaggio di
modulazione, anche per i servizi di capacita' pluriennale  nonche'  i
servizi che amplino l'offerta di flessibilita'; 
  Considerato che per il servizio di stoccaggio pluriennale, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12
febbraio 2021 concernente le modalita' di allocazione della capacita'
di stoccaggio  per  il  periodo  1°  aprile  2020 -  31  marzo  2021,
risultano gia' allocati 776.269 MWh pari  a  circa  71,1  milioni  di
metri cubi standard presso STOGIT; 
  Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela  dei  clienti  di  cui
all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di
modulazione  secondo  un  prodotto  stagionale  con  un  profilo   di
iniezione ed erogazione  studiato  in  funzione  delle  esigenze  dei
predetti clienti; 
  Viste le comunicazioni ricevute  dal  Ministero  della  transizione
ecologica dalle societa' di stoccaggio  operanti  in  Italia  facenti
riferimento  alle  rispettive  capacita'   disponibili   per   l'anno
contrattuale di stoccaggio 2022-2023; 
  Considerato che la quota  di  volume  di  stoccaggio  offerta  agli
operatori del trasporto per  l'anno  contrattuale  di  stoccaggio  e'
stabilita in circa 545.975 MWh, pari a circa 50 milioni di metri cubi
standard e allocata presso STOGIT; 
  Considerato   che,   relativamente   all'impianto   di   stoccaggio
localizzato presso il Comune di Cornegliano Laudense, in Provincia di
Lodi, operato dalla Societa' Ital  Gas  Storage  S.p.a.,  entrato  in
esercizio commerciale il 29 dicembre 2018, sono state previste alcune
annualita' transitorie finalizzate a portare a  regime  l'impianto  e
che il citato decreto del Ministro dello sviluppo  economico  del  12
febbraio 2021 ha  previsto  che  tale  fase  transitoria  si  sarebbe
conclusa nell'anno contrattuale di stoccaggio 2021-2022; 
  Visto l'atto  di  indirizzo  del  24  febbraio  2022  con  cui,  in
considerazione  della  crisi   Russia-Ucraina   e   delle   possibili
ripercussioni sulla  sicurezza  degli  approvvigionamenti  energetici
nazionali,  il  Ministro  della   transizione   ecologica   ha   dato
indicazione  ai  principali   importatori   di   gas   affinche'   si
approvvigionino nel minor tempo possibile di volumi aggiuntivi di gas
naturale nonche' ha chiesto a STOGIT di  ottimizzare  il  riempimento
delle capacita' di stoccaggio anticipando la campagna di iniezione in
stoccaggio, senza pregiudicare la fase di erogazione in corso; 
  Considerato che il citato atto di indirizzo del  24  febbraio  2022
segnala all'autorita' la  necessita'  di  agevolare  il  processo  di
iniezione, anche con  la  sospensione  temporanea  delle  tariffe  di
stoccaggio; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 18 del decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, i soggetti che svolgono attivita' di vendita  ai
clienti civili, ivi comprese  le  utenze  relative  ad  attivita'  di
servizio pubblico, tra cui  ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo,
carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private  che  svolgono
un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili
con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere  dal
1° ottobre 2011 hanno l'obbligo di fornire  agli  stessi  clienti  il
servizio di modulazione, ovvero, ove  abbiano  installato  misuratori
multiorari di gas naturale, il servizio  richiesto  direttamente  dai
clienti stessi, e che ai sensi  dell'art.  21  del  decreto-legge  1°
marzo 2022,  n.  17,  tale  obbligo  va  assicurato  prioritariamente
attraverso l'utilizzo dei servizi di stoccaggio messi a  disposizione
ai sensi del presente decreto; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali», il quale prevede all'art.  21,
tra l'altro, di ottimizzare il prossimo ciclo di iniezione al fine di
portare il  riempimento  degli  stoccaggi  ad  almeno  il  90%  delle
capacita'  di  stoccaggio  nazionale  disponibili,   anche   mediante
particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonche' mediante
le relative modalita' di allocazione dello spazio  di  stoccaggio  di
modulazione e i relativi obblighi di iniezione; 
  Considerato che il citato art. 21 del decreto-legge 1° marzo  2022,
n. 17, prevede la possibilita' di ricorrere ad iniezioni  di  gas  in
controflusso nonche' di stabilire meccanismi  economici  per  rendere
disponibili  volumi  aggiuntivi  di  gas  naturale   dai   punti   di
interconnessione con gasdotti non interconnessi con la  rete  europea
dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione, al fine di favorire
il livello di riempimento degli  stoccaggi,  nonche'  allo  scopo  di
contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza; 
  Ritenuto opportuno prevedere, per ottimizzare il ciclo di iniezione
di gas naturale negli stoccaggi ai sensi del citato decreto-legge, la
sperimentazione  di  profili  tecnici  di  iniezione  che   prevedano
pressioni dinamiche in pozzo anche superiori alla  pressione  statica
originaria di giacimento per periodi di tempo prolungati,  sempreche'
la pressione di giacimento al termine  della  fase  di  iniezione  si
mantenga  entro   i   limiti   di   sicurezza   stabiliti,   nonche',
relativamente alle modalita' di allocazione, l'offerta  di  capacita'
di stoccaggio ove possibile anche giornaliera; 
  Ritenuto  opportuno,  al  fine  di   rendere   disponibili   volumi
aggiuntivi di gas naturale, ottimizzare sia l'utilizzo dei  terminali
di rigassificazione, prevedendo servizi di rigassificazione integrati
con  l'iniezione  del  gas  negli  stoccaggi,  nonche'   servizi   di
collegamento con altri terminali operanti in area  mediterranea,  sia
l'utilizzo della capacita' disponibile ai punti di entrata della rete
nazionale dei gasdotti non interconnessi  direttamente  con  reti  di
Stati  membri  dell'Unione  europea,  prevedendo  corrispettivi   che
incentivino l'importazione dall'estero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Stoccaggio di modulazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 12,  comma  7,  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, come  sostituito  dall'art.  27,  comma  2,  del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, l'autorita'  determina  le
modalita' atte a garantire a tutti gli utenti l'accesso a parita'  di
condizioni al servizio di stoccaggio, la massima imparzialita'  e  la
neutralita' del servizio stesso in condizioni di normale esercizio  e
gli obblighi dei soggetti che svolgono le  attivita'  di  stoccaggio,
per i servizi di cui al presente decreto. 
  2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2022 - 31  marzo
2023, lo spazio di stoccaggio di modulazione di punta, offerto  dalle
imprese STOGIT e Edison Stoccaggio, da assegnare secondo le procedure
stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, da  destinare
in via prioritaria alle esigenze  di  fornitura  ai  clienti  di  cui
all'art. 12, comma 7, lettera  a),  sopra  citato,  relativamente  al
medesimo  anno  di  stoccaggio,  e'  stabilito  in  misura  di  circa
82.705.752 MWh, pari a circa 7.601 milioni di  standard  metri  cubi,
tenuto  conto  dei  rispettivi   poteri   calorifici   superiori   di
riferimento, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori: 
    a) il volume relativo alla domanda di gas  naturale  nel  periodo
dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi  effettivi  nel
periodo invernale negli ultimi dieci anni; 
    b) il volume di  gas  tecnicamente  importabile  nel  periodo  1°
ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore  al  65%  della
capacita' relativa alle infrastrutture  di  importazione  disponibili
nello stesso periodo,  sommato  alla  produzione  nazionale  prevista
nello stesso periodo e al netto delle esportazioni. 
  3. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2022 - 31  marzo
2023, lo spazio di stoccaggio complessivamente offerto dalla societa'
Ital Gas Storage, e' stabilito corrispondente a circa  2.484.000  MWh
pari a circa 230 milioni di standard  metri  cubi  tenuto  conto  del
potere  calorifico  superiore  di  riferimento.  Tale  spazio   sara'
alternativamente offerto per: 
    a) un servizio di  modulazione  di  punta,  in  misura  di  circa
2.484.000 MWh pari a circa 230 milioni di standard metri cubi; 
  ovvero 
    b) un c.d. «basket» composto da un  servizio  di  modulazione  di
tipo uniforme, in misura di circa 540.000 MWh pari a circa 50 milioni
di  standard  metri  cubi,  in  combinazione  con  un   servizio   di
modulazione di punta  ad  alta  flessibilita',  in  misura  di  circa
1.944.000 MWh pari a circa 180 milioni di standard metri cubi. 
  4. La prima asta per l'allocazione dello spazio  di  stoccaggio  di
modulazione e' conclusa dalla societa' Ital Gas  Storage,  mentre  la
seconda da Edison Stoccaggio, fino alla concorrenza dello  spazio  di
stoccaggio nelle loro disponibilita'. 
  5. Le ulteriori capacita' di stoccaggio disponibili, pari  a  circa
55.394.314 MWh, corrispondenti a  circa  5.075  milioni  di  standard
metri cubi, al netto dei volumi in  giacenza  in  stoccaggio  di  cui
all'art. 6, piu' la quota  parte  di  stoccaggio  minerario  che  non
risulti  effettivamente  richiesta  alle  imprese  di  stoccaggio   e
allocata, sono assegnate dalle imprese di stoccaggio STOGIT e  Edison
Stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2022-2023 mediante  procedure  di
asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma  3,  secondo  periodo,
del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti,  anche
per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del  decreto
legislativo n. 164 del 2000, come prodotti di tipo uniforme  e/o  che
amplino l'offerta di flessibilita'. 
  6. La capacita' di stoccaggio, di  cui  ai  commi  2,  3  e  5,  e'
assegnata dalle  imprese  di  stoccaggio  secondo  aste  consecutive,
ciascuna delle quali articolata in un'offerta di lotti  di  capacita'
secondo i seguenti prodotti: 
    a) un  primo  che  preveda  la  disponibilita'  di  capacita'  di
iniezione dal mese  successivo  a  quello  di  conferimento  sino  al
termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale; 
    b) un secondo che  preveda  la  disponibilita'  di  capacita'  di
iniezione in un mese successivo a quello di conferimento  -  prodotto
con iniezione mensile. 
  7. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2022 - 31  marzo
2023 la prima procedura di allocazione della capacita' di stoccaggio,
nelle sue diverse tipologie di servizio, ha luogo entro il  31  marzo
2022 secondo il calendario allegato al presente decreto.  Le  imprese
di stoccaggio comunicano al Ministero della  transizione  ecologica -
DG IS i risultati delle aste e lo stesso Ministero,  sulla  base  del
livello di allocazione conseguito, indica alle societa' di stoccaggio
ulteriori modalita' temporali per  la  allocazione  di  capacita'  di
stoccaggio non assegnata, tenendo presente l'obiettivo di riempimento
di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. 
  8. Restano fermi gli obblighi dei venditori di  fornire  ai  propri
clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto  dall'art.
18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive  modifiche  e
integrazioni, da assicurare in via  prioritaria  mediante  l'utilizzo
dei servizi di stoccaggio messi a disposizione attraverso il presente
decreto. 
  9. Per ciascuna asta e' stabilito,  secondo  modalita'  determinate
dall'autorita', un prezzo di riserva distinto per servizio, che tenga
conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato  e  della
necessita'  di  giungere  a  un  livello  di  stoccaggio  piu'   alto
possibile, in  linea  con  le  previsioni  di  cui  all'art.  21  del
decreto-legge 1° marzo  2022,  n.  17,  anche  prevedendo  prezzi  di
riserva intorno allo zero. 
  10. Edison Stoccaggio destina una quota  dello  spazio  di  cui  al
comma 5 a servizi che consentano un uso piu' flessibile della  punta,
da  offrire  mediante  un'asta   la   cui   procedura   e'   definita
dall'autorita'. In particolare, Edison Stoccaggio  rende  disponibile
una quota pari a 635.000 MWh corrispondenti a  circa  60  milioni  di
standard metri cubi.