IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto l'art. 117, secondo comma, lettera  r),  della  Costituzione,
che attribuisce allo Stato la legislazione  esclusiva  nella  materia
del coordinamento  informativo  statistico  e  informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 5 aprile 2017,  relativo  ai  dispositivi  medici,  che
modifica la direttiva n. 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002
e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e  che  abroga  le  direttive  nn.
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/746 del Parlamento europeo e  del
Consiglio   del   5   aprile   2017,    relativo    ai    dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva n.  98/79/CE  e
la decisione n. 2010/227/UE della Commissione; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502  recante  il
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 42»; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46,  recante
attuazione della direttiva n.  93/42/CEE  concernente  i  dispositivi
medici  e  successive  modificazioni  e,  in  particolare,  l'art.  9
«Vigilanza  sugli  incidenti  verificatisi   dopo   l'immissione   in
commercio»; 
  Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive
modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  n.  90/385/CEE
concernente i dispositivi medici impiantabili attivi; 
  Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e successive
modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  n.   98/79/CEE
relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro; 
  Visto l'art. 57, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
prevede  la  definizione  e  l'aggiornamento   del   repertorio   dei
dispositivi medici; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59», il quale all'art. 118 individua le funzioni  e  i
compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine, tra l'altro,
alle attivita' di  informazione  e  di  coordinamento  informativo  e
statistico; 
  Visto l'Accordo - quadro tra il Ministro della salute, le regioni e
le province autonome, sancito  dalla  Conferenza  permanente  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 22 febbraio 2001 (Rep.  atti  n.  1158/CSR),  relativo  al
piano  di  azione  coordinato  per  lo  sviluppo  del  Nuovo  sistema
informativo sanitario nazionale («NSIS»), che all'art.  6  stabilisce
che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di
attuazione  del  NSIS,   debba   essere   esercitate   congiuntamente
attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002,  con  il
quale e' stata istituita la Cabina regia per lo sviluppo del NSIS; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  15  novembre  2005,
recante «Approvazione  dei  modelli  di  schede  di  segnalazioni  di
incidenti o mancati incidenti, che coinvolgono dispositivi  medici  e
dispositivi medico-diagnostici in vitro» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto l'art. 1, comma 409,  lettera  a),  n.  1),  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, il  quale  stabilisce  che,  con  decreto  del
Ministro della salute, previo accordo con le regioni  e  le  province
autonome sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti  fra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' di alimentazione e aggiornamento  della  banca
dati del Ministero della salute necessaria alla  istituzione  e  alla
gestione del repertorio generale dei dispositivi medici; 
  Visto il decreto del  Ministero  della  salute  20  febbraio  2007,
recante «Nuove modalita' per adempimenti previsti  dall'art.  13  del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successi  modificazioni
e per la registrazione dei dispositivi  impiantabili  attivi  nonche'
per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi  medici»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2007, n. 63 S.O.; 
  Vista la circolare del Ministero del lavoro, della salute  e  delle
politiche sociali del 23 luglio 2008 «Modalita'  di  divulgazione  di
informazioni relative  ai  dispositivi  medici  coinvolti  in  Azioni
correttive di campo - FSCA»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2009,
recante: «Modifiche  ed  integrazioni  al decreto  20  febbraio  2007
recante  «Nuove  modalita'  per  gli  adempimenti  previsti  per   la
registrazione  dei  dispositivi  impiantabili  attivi   nonche'   per
l'iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2010, n. 17; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  23  dicembre  2013,
recante   nuove   modalita'   per   l'iscrizione   dei    dispositivi
medico-diagnostici in vitro nel repertorio dei dispositivi medici per
gli adempimenti relativi alla registrazione  dei  fabbricanti  e  dei
mandatari di dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2014, n. 103; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 8 aprile 2015,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11
giugno 2015, n. 133; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 23 marzo 2005 (Rep. atti n. 2271/CSR), in attuazione dell'art. 1,
commi 173 e  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311  e,  in
particolare, l'articolo ai sensi del quale: 
    la definizione e il continuo adeguamento nel tempo dei  contenuti
informativi  e  delle  modalita'  di  alimentazione  del  NSIS,  come
indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di regia  del  NSIS  e
vengono recepiti  dal  Ministero  della  salute  con  propri  decreti
attuativi, compresi i flussi informativi  finalizzati  alla  verifica
degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli  essenziali  di
assistenza; 
    il conferimento dei dati al Sistema informativo  sanitario,  come
indicato al comma 6, e'  ricompreso  tra  gli  adempimenti  cui  sono
tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato di cui all'art. 1, comma 164,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 10 luglio 2014 (Rep. atti n. 243/CSR)  sul  Nuovo  patto  per  la
salute 2014-2016 e, in particolare, l'art.  24,  comma  1,  il  quale
stabilisce che, al fine di assicurare efficace impulso alle attivita'
di  vigilanza  sugli  incidenti  verificatisi  dopo  l'immissione  in
commercio di dispositivi  medici,  con  decreto  del  Ministro  della
salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono  definite
le modalita' per l'attivazione di una rete di comunicazione  dedicata
alla dispositivo-vigilanza  che  consenta  lo  scambio  tempestivo  e
capillare delle informazioni riguardanti  incidenti  che  coinvolgono
dispositivi medici, nonche' il comma  2  del  medesimo  articolo,  il
quale stabilisce che, con il decreto di  cui  al  primo  comma,  sono
determinati, nell'ambito  del  Nuovo  sistema  informativo  sanitario
(«NSIS» ), i contenuti informativi e le modalita' di interscambio dei
dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale  per  la
dispositivo-vigilanza; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 586,  in  base  alla
quale «con decreto del Ministro della salute, previa intesa  in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
per l'attivazione, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, di una rete  di  comunicazione  dedicata  alla  dispositivo
vigilanza che  consenta  lo  scambio  tempestivo  e  capillare  delle
informazioni  riguardanti  incidenti  che   coinvolgono   dispositivi
medici. Con il medesimo decreto  sono  determinati,  nell'ambito  del
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi  e
le modalita' di interscambio  dei  dati  del  sistema  informativo  a
supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza»; 
  Vista la circolare del Ministero della salute del 18 febbraio  2014
«Moduli on-line per la  segnalazione  di  incidenti  con  dispositivi
medici da parte di operatori sanitari»; 
  Vista la circolare del Ministero della salute del 14  ottobre  2016
«Moduli on-line per la  segnalazione  di  incidenti  con  dispositivi
medico-diagnostici in vitro da parte di operatori sanitari»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  n.  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Vista l'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno
2003, n. 131, sancita il 18 dicembre 2019 tra il Governo, le  regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. atti n. 209/CSR),
concernente il Patto per la  salute  per  gli  anni  20192021  e,  in
particolare, quanto previsto dalla scheda 6 «Governance  farmaceutica
e dei dispositivi medici»; 
  Vista l'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno
2003, n. 131, sancita il 18 dicembre 2019 tra il Governo, le  regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente  il  Patto
per la salute per gli  anni  20192021  (Rep.  atti  n.  209/CSR),  in
materia di Governance  dei  dispositivi  medici  che  prevede,  nella
sezione  «sicurezza  e  vigilanza»,  che:  «Al  fine  di   potenziare
l'impatto  sulla  sicurezza  dei  pazienti  dell'attuale  sistema  di
dispositivo-vigilanza, occorre rafforzare la rete dei  referenti  del
Ministero, delle regioni e delle Aziende sanitarie ....»; 
  Visto l'art. 1, lettera e), del decreto del Ministro  della  salute
12 marzo 2021, che contiene la delega di  attribuzioni  del  Ministro
della salute al Sottosegretario di Stato, sen. prof. Pierpaolo Sileri
in materia di dispositivi medici; 
  Vista  la  nota  circolare  del  Ministero  della   salute   (prot.
0049052-08/07/2021-DGDMF-MDS-P)   dell'8   luglio    2021,    recante
«Vigilanza sui dispositivi medici - Indicazioni per  la  segnalazione
di incidenti occorsi dopo l'immissione in commercio, alla luce  degli
articoli 87, 88, 89 e 90 del regolamento (UE) n. 745/2017»; 
  Tenuto  conto  della  necessita'  di  implementare   la   rete   di
comunicazioni di cui alla legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  art.  1,
comma 586, al fine di favorire  lo  scambio  tempestivo  e  capillare
delle  informazioni  riguardanti  gli  incidenti  e  gli  avvisi   di
sicurezza che  coinvolgono  dispositivi  medici,  dispositivi  medico
diagnostici in vitro e i dispositivi ricompresi nell'allegato XVI del
regolamento (UE) n. 2017/745; 
  Acquisito il parere  positivo  della  Cabina  di  regia  del  NSIS,
espresso in data 29 ottobre 2021; 
  Acquisita l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 586,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, nella seduta del 16 marzo 2022 (Rep. atti n. 28/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Istituzione della rete di dispositivo-vigilanza 
 
  1. E' istituita la rete  nazionale  per  la  dispositivo-vigilanza,
finalizzata allo scambio tempestivo e  capillare  delle  informazioni
riguardanti gli incidenti e le azioni di  sicurezza  che  coinvolgono
dispositivi  medici,  dispositivi  medico-diagnostici  in   vitro   e
dispositivi ricompresi nell'allegato  XVI  del  regolamento  (UE)  n.
2017/745. 
  2.  Tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall'art.  9  del  decreto
legislativo 24  febbraio  1997,  n.  46,  dall'art.  11  del  decreto
legislativo 14 dicembre  1992,  n.  507,  dall'art.  11  del  decreto
legislativo 8  settembre  2000,  n.  332,  nonche'  dalle  pertinenti
disposizioni regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  30
dicembre   1992,   n.   502,   sono   coinvolti   nella    rete    di
dispositivo-vigilanza i seguenti soggetti: l'operatore sanitario,  il
responsabile locale della vigilanza, il responsabile regionale  della
vigilanza,  il  Ministero  della  salute  - Direzione  generale   dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico, le cui attivita' sono
specificate all'art. 2. 
  3. Le regioni e le province autonome  assicurano  il  coordinamento
della rete della dispositivo-vigilanza, all'interno del territorio di
propria competenza, e  individuano  i  soggetti  di  cui  all'art.  2
incaricati di gestire le segnalazioni di  incidente  provenienti  dal
sistema  sanitario  pubblico,  privato  accreditato  e  privato   non
accreditato. 
  4. L'attivita' di dispositivo-vigilanza e'  svolta  garantendo  una
efficace sinergia tra farmacisti, ingegneri clinici e tutte le  altre
figure  coinvolte  nel  processo  nonche'  il  coordinamento  con  il
servizio per la gestione del rischio clinico.