IL MINISTRO 
                        DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 settembre  2008  ed  in  particolare  l'art.  19  in
materia di distribuzione del traffico tra aeroporti e  esercizio  dei
diritti di traffico; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  n.
15 del  3  marzo  2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale -  n.  60  del  13  marzo  2000,
riguardante  la  ripartizione  del   traffico   aereo   sul   sistema
aeroportuale di Milano; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  5
gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale -  n.  14  del  18  gennaio  2001,  recante
modificazioni al decreto ministeriale n. 15 del 3 marzo 2000; 
  Atteso che in attuazione dei criteri introdotti dal citato  decreto
del 5 gennaio 2001, la capacita' dell'aeroporto di Milano  Linate  e'
stata individuata nel limite di 18 movimenti orari,  come  risultante
dalla direttiva impartita dall'Enac ad Assoclearance con  nota  prot.
n. 01-420/D.G. del 12 febbraio 2001; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
18 novembre 2016, n. 385 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 29  novembre  2016,
che ha abrogato il decreto ministeriale 1 ottobre  2014,  n.  395,  e
contestualmente ha  modificato  ed  integrato  i  suindicati  decreti
ministeriali 3 marzo 2000, n. 15 e 5 gennaio 2001; 
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare  una  sempre   migliore
fruizione dell'aeroporto di Milano Linate,  quale  City  Airport  per
servire destinazioni  di  breve  raggio,  mantenendone  invariata  la
capacita' aeroportuale, anche  nell'ottica  del  pieno  dispiegamento
delle potenzialita' di sviluppo del Hub di Milano Malpensa; 
  Considerata l'opportunita' che  lo  scalo  aeroportuale  di  Milano
Linate sia collegato anche ad aeroporti diversi da quelli dell'Unione
europea purche' si trovino nel raggio di 1500 Km, misurati secondo il
metodo della rotta ortodromica, e appartengano a  Paesi  che  abbiano
sottoscritto  con  l'UE  specifici  accordi  di  tipo  verticale  per
regolare i servizi aerei; 
  Considerata altresi'  l'opportunita'  di  ammettere  ad  operare  i
collegamenti consentiti con l'aeroporto di Milano Linate non  solo  i
vettori definiti comunitari ai sensi dell'art. 2, nn.  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 1008/2008,  ma  anche  tutti  gli  altri  vettori
purche' designati da un Paese che abbia concluso un accordo  di  tipo
verticale con l'Unione europea; 
  Visti  gli  esiti  della  consultazione  delle  parti   interessate
effettuata in ottemperanza alle disposizioni del predetto art. 19 del
regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 18 agosto 2022 con
la quale sono state approvate le previsioni del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art.  4  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione 3 marzo 2000, n. 15 e successive modifiche e integrazioni
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4. - 1. I vettori aerei  possono  operare  collegamenti  di
linea «point to point», mediante aeromobili del  tipo  «narrow  body»
(unico corridoio), tra l'aeroporto di Milano Linate e altri aeroporti
dell'Unione europea, oppure aeroporti appartenenti  a  un  Paese  che
abbia sottoscritto con l'Unione europea un accordo di tipo  verticale
che ne regoli i servizi aerei e siano altresi' situati nel raggio  di
1.500 km - misurati  secondo  il  metodo  della  rotta  ortodromica -
dall'aeroporto di Milano Linate, nei limiti della definita  capacita'
operativa dell'aeroporto  di  Milano  Linate.  I  vettori  aerei  che
possono operare tali collegamenti sono esclusivamente: 
      a) i vettori definiti comunitari ai sensi dell'art. 2, nn. 10 e
11 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  24  settembre  2008  e  che  soddisfino  i  requisiti
stabiliti dalle competenti autorita' aeronautiche,  conformemente  al
medesimo regolamento; 
      b) i vettori designati da un Paese ad operare i  servizi  aerei
sulla base di un accordo di tipo verticale sottoscritto da tale Paese
con l'Unione europea, a condizione che il  collegamento  riguardi  un
aeroporto situato nel raggio di 1.500 km - misurati secondo il metodo
della rotta ortodromica - dall'aeroporto di Milano Linate.».