IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi  meteorologici  verificatisi  a
partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte  del  territorio  delle
Province di Ancona e Pesaro-Urbino; 
  Considerato che dalla serata del giorno 15 settembre 2022 parte del
territorio  delle  Province  di  Ancona  e  Pesaro-Urbino  e'   stato
interessato da eventi meteorologici  di  eccezionale  intensita'  che
hanno determinato una grave situazione di pericolo per  l'incolumita'
delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e  l'isolamento
di diverse localita' e l'evacuazione di numerose famiglie dalle  loro
abitazioni; 
  Considerato altresi', che i summenzionati  eventi  hanno  provocato
movimenti  franosi,  esondazioni,  allagamenti,  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici  e
privati, nonche' danni alla rete dei servizi essenziali di  rilevante
entita' e diffusione; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 922 del 17 settembre 2022 recante  «primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022  in
parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 924 del 20 settembre 2022 recante «Ulteriori interventi urgenti di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022  in
parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.»; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  introdurre  ulteriori   disposizioni
finalizzate a consentire  il  rapido  espletamento  delle  iniziative
volte al  superamento  della  situazione  di  emergenza,  rafforzando
l'operativita' delle strutture territoriali interessate dagli  eventi
in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Marche; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
        Disposizioni volte a garantire la piena operativita' 
                     e partecipazione dei comuni 
 
  1.  L'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani   (ANCI),   su
richiesta del Dipartimento della protezione civile e su  segnalazione
dei fabbisogni da parte del Commissario delegato di cui  all'art.  1,
comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile del 17 settembre 2022, n. 922, coordina la partecipazione  dei
comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi in premessa
per le attivita' volte  a  garantire  la  continuita'  amministrativa
negli enti locali e nei territori interessati dagli eventi  medesimi.
Per tale scopo, l'ANCI impiega proprio personale fino ad  un  massimo
di  quattro  unita'  e  per  un  totale  massimo  di  trenta   giorni
lavorativi. Al predetto personale e'  riconosciuto  il  rimborso  dei
costi effettivamente sostenuti e  debitamente  rendicontati  relativi
agli straordinari e alle indennita' spettanti nonche' alle  spese  di
viaggio, vitto e alloggio  secondo  il  CCNL  ANCI,  a  valere  sulle
risorse di cui al comma 5. 
  2. I comuni che intervengono a supporto degli enti locali  colpiti,
al fine di potenziare le strutture impegnate  nello  svolgimento  sia
delle  attivita'  ordinarie,  sia   delle   attivita'   straordinarie
conseguenti agli eventi di cui in premessa, autorizzano l'impiego del
proprio personale nel limite complessivo di 32 unita' e per un totale
massimo di trenta giorni lavorativi, secondo  quanto  previsto  dagli
articoli 2103 e 2104 del codice civile e  dal  CCNL  di  riferimento,
assumendosi per intero i relativi oneri stipendiali. Il personale dei
suddetti  comuni,  che  interviene  con  le  modalita'  stabilite  da
apposito  accordo  stilato  tra  il  comune  offerente  e  il  comune
ricevente assistenza, rappresenta l'ente ad ogni  effetto  di  legge.
Gli   oneri   per   lavoro   straordinario,   indennita'    operativa
omnicomprensiva e le spese di trasferta sono a carico  delle  risorse
di cui al comma 5 e il  Commissario  delegato  provvede  al  relativo
rimborso in favore dei comuni che intervengono a supporto degli  enti
locali colpiti. 
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma   2,   l'ANCI   provvede
all'istruttoria degli elementi informativi  per  il  personale  degli
enti locali  direttamente  impegnato  sul  territorio  colpito  dagli
eventi  nelle  attivita'  connesse  all'emergenza   ai   fini   della
rendicontazione  delle  spese  di  trasferta   e   delle   indennita'
spettanti. 
  4. Il Commissario delegato inserisce nel piano degli interventi  di
cui all'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 922/2022  le  voci
di spesa derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2. 
  5. Gli oneri connessi all'attuazione  del  presente  articolo  sono
posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza  in  rassegna,
nel limite massimo complessivo di euro 200.000,00.