IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   recante
disposizioni urgenti in materia di privatizzazione  e  valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare; 
  Visto, in particolare, l'art.  4  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, ai sensi del quale il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione  di  uno  o  piu'
fondi comuni di investimento immobiliare,  conferendo  o  trasferendo
mediante uno o piu' decreti da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale
beni immobili ad uso  diverso  da  quello  residenziale  (di  seguito
indicati  come  gli  «immobili»)  dello  Stato,  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e   degli   enti   pubblici   non
territoriali; 
  Visti i decreti 9 giugno  2004  e  20  ottobre  2004  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  con  i  quali  e'  stata  avviata  la
procedura di costituzione rispettivamente del Fondo immobili pubblici
(«FIP») e del Fondo Patrimonio Uno («FPU»); 
  Visti i decreti 15 dicembre 2004 e 23 dicembre  2005  del  Ministro
dell'economia e delle finanze («Decreti  operazione»  rispettivamente
riferiti ai fondi FIP e FPU) recanti la disciplina di alcuni  aspetti
afferenti la complessiva operazione di conferimento  e  trasferimento
ai  fondi  di  taluni  immobili,  incluse  previsioni  concernenti  i
contratti di locazione, l'assegnazione  degli  stessi  immobili  alle
amministrazioni che li hanno in uso, la destinazione prioritaria  dei
canoni  derivanti  dai  contratti  stessi  e  degli  altri   proventi
derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni  e  gli
impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato
a rilasciare, per conto delle suddette amministrazioni; 
  Visti i decreti 23 dicembre 2004 e 23 dicembre  2005  del  Ministro
dell'economia e delle finanze («Decreti di  apporto»  rispettivamente
riferiti ai fondi FIP e FPU), con i quali  sono  stati  conferiti  ai
fondi i beni immobili indicati negli allegati ai suddetti decreti; 
  Visti i decreti 23 dicembre 2004 e 23 dicembre  2005  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti,
con i quali sono stati trasferiti ai fondi i beni  immobili  indicati
negli allegati a tali decreti («I Decreto di trasferimento FIP» e «II
Decreto di trasferimento FIP;», «Decreto di trasferimento FPU»); 
  Visti i decreti 24 dicembre 2004 e 29 dicembre  2005  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  («Decreti  di  chiusura»)   recanti
rispettivamente la chiusura delle operazioni riferite ai fondi FIP  e
FPU; 
  Visti gli accordi stipulati il 29 dicembre 2004 e  il  29  dicembre
2005, ai sensi  dei  c.d.  «Decreti  operazione»,  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e, tra gli  altri,  i  fondi  (entrambi
«Accordo di indennizzo»); 
  Visto il comma 2-ter del citato art. 4 del decreto-legge n. 351 del
2001, ai sensi del quale gli immobili ad uso governativo, conferiti o
trasferiti ai fondi,  sono  concessi  in  locazione  all'Agenzia  del
demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per  periodi
di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e  le  altre
condizioni fissate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
secondo parametri di mercato; 
  Visto l'art. 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e in  particolare
i commi 6 e 8, concernente la riduzione del 15 per cento  sul  canone
congruo dall'Agenzia del demanio; 
  Visto l'art. 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
il quale dispone che per i contratti di locazione  passiva  stipulati
fino al 31 dicembre 2023 non si applicano le riduzioni del canone  di
mercato previste dal citato art. 3 del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, in presenza di determinate condizioni; 
  Visto l'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2021,
n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2022,
n. 15, il quale ha previsto, tra l'altro,  che  i  canoni  dei  nuovi
contratti di locazione passiva siano definiti tenendo conto di quanto
previsto dal richiamato art. 16-sexies del decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146; 
  Visto il comma 2-sexies dell'art. 4 del decreto-legge  n.  351  del
2001, introdotto dall'art. 69, comma 1, del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, cosi' come modificato dall'art. 10,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,  il  quale  prevede  in  capo
all'Agenzia del demanio  la  facolta'  di  prorogare  o  rinnovare  i
contratti di locazione di cui al medesimo  art.  4  o  stipularne  di
nuovi, sulla base di quanto  previsto  da  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il comma 2-septies dell'art. 4, come  introdotto  dal  citato
art. 69 del decreto-legge n. 104 del 2020,  che  ha  previsto  che  i
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di  cui  al  comma
2-sexies disciplinino anche le metodologie e  criteri  relativi  agli
indennizzi collegati ai contratti di locazione in essere; 
  Visti gli articoli 1571 e seguenti del codice civile; 
  Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392,  recante  «Disciplina  delle
locazioni di immobili urbani»; 
  Ritenuto di adottare il decreto di cui al comma 2-sexies del citato
art. 4 del decreto-legge n. 351 del 2001; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua i principali termini e  condizioni
dei nuovi contratti di locazione che l'Agenzia del demanio, ai  sensi
dell'art. 4, comma 2-sexies, del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.
351, ha facolta' di stipulare con il  locatore,  con  riferimento  ai
singoli immobili gia' conferiti o trasferiti ai sensi del citato art.
4, in relazione ai quali  permangano  le  esigenze  allocative  delle
pubbliche amministrazioni assegnatarie ovvero che sono  necessari  al
soddisfacimento  delle  esigenze  allocative  delle   amministrazioni
stesse.