IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo mediante uno o piu' decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale beni immobili ad uso diverso da quello residenziale (di seguito indicati come gli «immobili») dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali; Visti i decreti 9 giugno 2004 e 20 ottobre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali e' stata avviata la procedura di costituzione rispettivamente del Fondo immobili pubblici («FIP») e del Fondo Patrimonio Uno («FPU»); Visti i decreti 15 dicembre 2004 e 23 dicembre 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze («Decreti operazione» rispettivamente riferiti ai fondi FIP e FPU) recanti la disciplina di alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento ai fondi di taluni immobili, incluse previsioni concernenti i contratti di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili alle amministrazioni che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dai contratti stessi e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e gli impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare, per conto delle suddette amministrazioni; Visti i decreti 23 dicembre 2004 e 23 dicembre 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze («Decreti di apporto» rispettivamente riferiti ai fondi FIP e FPU), con i quali sono stati conferiti ai fondi i beni immobili indicati negli allegati ai suddetti decreti; Visti i decreti 23 dicembre 2004 e 23 dicembre 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti, con i quali sono stati trasferiti ai fondi i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti («I Decreto di trasferimento FIP» e «II Decreto di trasferimento FIP;», «Decreto di trasferimento FPU»); Visti i decreti 24 dicembre 2004 e 29 dicembre 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze («Decreti di chiusura») recanti rispettivamente la chiusura delle operazioni riferite ai fondi FIP e FPU; Visti gli accordi stipulati il 29 dicembre 2004 e il 29 dicembre 2005, ai sensi dei c.d. «Decreti operazione», tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, i fondi (entrambi «Accordo di indennizzo»); Visto il comma 2-ter del citato art. 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, ai sensi del quale gli immobili ad uso governativo, conferiti o trasferiti ai fondi, sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo parametri di mercato; Visto l'art. 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e in particolare i commi 6 e 8, concernente la riduzione del 15 per cento sul canone congruo dall'Agenzia del demanio; Visto l'art. 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il quale dispone che per i contratti di locazione passiva stipulati fino al 31 dicembre 2023 non si applicano le riduzioni del canone di mercato previste dal citato art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in presenza di determinate condizioni; Visto l'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale ha previsto, tra l'altro, che i canoni dei nuovi contratti di locazione passiva siano definiti tenendo conto di quanto previsto dal richiamato art. 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146; Visto il comma 2-sexies dell'art. 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, introdotto dall'art. 69, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, il quale prevede in capo all'Agenzia del demanio la facolta' di prorogare o rinnovare i contratti di locazione di cui al medesimo art. 4 o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il comma 2-septies dell'art. 4, come introdotto dal citato art. 69 del decreto-legge n. 104 del 2020, che ha previsto che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-sexies disciplinino anche le metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti di locazione in essere; Visti gli articoli 1571 e seguenti del codice civile; Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392, recante «Disciplina delle locazioni di immobili urbani»; Ritenuto di adottare il decreto di cui al comma 2-sexies del citato art. 4 del decreto-legge n. 351 del 2001; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua i principali termini e condizioni dei nuovi contratti di locazione che l'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 4, comma 2-sexies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, ha facolta' di stipulare con il locatore, con riferimento ai singoli immobili gia' conferiti o trasferiti ai sensi del citato art. 4, in relazione ai quali permangano le esigenze allocative delle pubbliche amministrazioni assegnatarie ovvero che sono necessari al soddisfacimento delle esigenze allocative delle amministrazioni stesse.