IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (FESR) e  a  disposizioni  specifiche  concernenti
l'obiettivo    «Investimenti    a    favore    della    crescita    e
dell'occupazione», che abroga il regolamento (CE) n. l080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014  della  Commissione,
del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   821/2014   della
Commissione, del 28 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  le  modalita'  dettagliate  per  il
trasferimento  e  la  gestione  dei  contributi  dei  programmi,   le
relazioni sugli strumenti  finanziari,  le  caratteristiche  tecniche
delle misure di informazione e di comunicazione per le  operazioni  e
il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/460 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 marzo 2020,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli  Stati
membri  e  in  altri  settori  delle  loro   economie   in   risposta
all'epidemia di Covid-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/558 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 aprile 2020, che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013 e n. 1303/2013,  introducendo  misure  specifiche  volte  a
fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi  strutturali
e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento  (UE)  n.
1303/2013, introducendo misure specifiche  volte  a  fornire  risorse
aggiuntive  agli  Stati  membri  e  a  definirne  le   modalita'   di
attuazione, con l'obiettivo  di  superare  gli  effetti  della  crisi
derivante dall'epidemia Covid-19  e  promuovere  una  ripresa  verde,
digitale  e   resiliente   dell'economia   (cosiddetto   «regolamento
React-EU»); 
  Visto, in  particolare,  l'art.  92-ter  del  suddetto  regolamento
React-EU, che prevede la possibilita' di richiedere l'applicazione di
un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al 100 per cento
a  valere  sulle  risorse  React-EU  per  sostenere  operazioni   che
promuovono il superamento degli  effetti  della  crisi  nel  contesto
della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e
preparano una ripresa verde,  digitale  e  resiliente  dell'economia,
stabilendo, altresi', l'ammissibilita' delle spese per le  operazioni
sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse React-EU a
decorrere dal 1° febbraio 2020; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/182  della  Commissione,
del 12 febbraio 2021, che stabilisce la ripartizione per Stato membro
delle risorse REACT-EU per l'anno 2021; 
  Visto il documento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  «Programmazione  delle
risorse React-EU: quadro generale, linee di  intervento  e  risorse»,
del 7 aprile 2021, redatto  al  fine  di  delineare  puntualmente  le
misure che compongono la proposta  di  programmazione  delle  risorse
React-EU, i relativi  importi  finanziari,  nonche'  la  ripartizione
territoriale degli interventi, compresa l'allocazione  delle  risorse
destinate al Mezzogiorno, gli  ambiti  di  riferimento,  i  programmi
coinvolti e la previsione del contributo  agli  obiettivi  climatici,
coerentemente con gli indirizzi forniti  dalla  Commissione  europea,
nell'ambito del quale e' prevista l'assegnazione ad apposita  riserva
del Fondo di garanzia di un importo complessivo  di  500  milioni  di
euro; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2055 della  Commissione,
del 23 novembre 2021, che modifica la decisione  di  esecuzione  (UE)
2021/182 al fine di stabilire la ripartizione per Stato membro  delle
risorse REACT-EU per l'anno 2022; 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  Competitivita'»
FESR 2014-2020 (nel seguito,  «Programma  operativo»),  adottato  con
decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015,
successivamente modificato fino all'ultima  versione,  approvata  con
decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4741  final
del 30 giugno 2022 comprendente l'assegnazione di risorse  aggiuntive
a valere su React-EU messe a disposizione dell'Italia; 
  Vista  la  valutazione  ex  ante  degli  strumenti  finanziari  del
Programma operativo,  presentata  al  Comitato  di  sorveglianza  del
medesimo Programma operativo, ai sensi dell'art. 37  del  regolamento
(UE) n. 1303/2013, con procedura  scritta  del  20  maggio  2016  per
l'implementazione degli  strumenti  finanziari  e  aggiornata  il  16
novembre  2021,  con  la  valutazione  ex  ante  elaborata  in  forma
semplificata in conformita' all'art. 37, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 1303/2013, con riferimento agli strumenti finanziari previsti
nell'ambito della priorita'  di  investimento  13  dell'Asse  VI  del
Programma  operativo,  corrispondente  al  nuovo  obiettivo  tematico
«Promuovere il superamento degli effetti  della  crisi  nel  contesto
della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e
preparare una ripresa verde, digitale  e  resiliente  dell'economia»,
destinato  a  comprendere  le  misure  finanziate  con   le   risorse
aggiuntive React-EU; 
  Vista la comunicazione C(2020) 1863  final  del  19  marzo  2020  e
successive modificazioni e integrazioni, con la quale la  Commissione
europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno  dell'economia  durante  l'emergenza  del  Covid-19,
indicando le relative condizioni di  compatibilita'  con  il  mercato
interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, e successive modificazioni  e  integrazioni,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese (nel seguito, «Fondo di garanzia»); 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare  l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al
comma 3, prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese», e successive  modificazioni
e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro per le politiche agricole e  forestali,  2  settembre  2015,
recante «Modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei
controlli effettuati dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese sulle operazioni  ammesse  al  Fondo»,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, con cui
sono state stabilite le modalita' di valutazione dei finanziamenti di
cui all'art. 2  del  decreto-legge  n.  69  del  2013  (nel  seguito,
«finanziamenti Nuova Sabatini») ai  fini  dell'accesso  al  Fondo  di
garanzia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con cui sono
state approvate le modificazioni e le integrazioni  delle  condizioni
di  ammissibilita'  e  disposizioni   di   carattere   generale   per
l'amministrazione del Fondo di garanzia, che includono il modello  di
valutazione delle imprese basato sulla misura della  probabilita'  di
inadempimento  del  soggetto  destinatario  del  finanziamento  Nuova
Sabatini; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, con  cui
sono state stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle
predette modalita' di accesso  previste  per  i  finanziamenti  Nuova
Sabatini agli altri interventi del Fondo di garanzia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  13  marzo  2017,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  92
del 20 aprile 2017, con il quale, in attuazione  di  quanto  previsto
dal citato Programma operativo, e' istituita, nell'ambito del  Fondo,
una sezione speciale, denominata «Riserva  PON  IC»,  finalizzata  ad
agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  21  maggio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 163 del 16 luglio 2018, con il quale le risorse finanziarie  della
«Riserva PON IC» del  Fondo  di  garanzia  sono  integrate,  per  gli
interventi da attuare nelle «regioni in transizione», di  un  importo
pari a euro 6.000.000,00 (sei milioni/00),  a  valere  sulle  risorse
dell'Asse III del Programma operativo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 12  febbraio  2019,  con  cui
sono  state  approvate  le  condizioni   di   ammissibilita'   e   le
disposizioni  di  carattere  generale  del  Fondo   di   garanzia   e
l'articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall'art. 12,
comma 1, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 12  febbraio  2019,  con  cui
sono  state  approvate  le  condizioni   di   ammissibilita'   e   le
disposizioni di carattere generale  del  Fondo  di  garanzia  per  le
operazioni finanziarie a rischio tripartito, come disposto  dall'art.
12, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017; 
  Vista la decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la
Commissione europea ha approvato  il  «metodo  nazionale  di  calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie
imprese», notificato dal Ministero dello sviluppo economico  in  data
14 maggio 2010; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da Covid-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 (nel seguito, «decreto cura Italia»), che
prevede, all'art. 126, comma 10,  che  le  amministrazioni  pubbliche
titolari  di  programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  e  di
investimento europeo (nel seguito,  «Fondi  SIE»)  possano  destinare
risorse  disponibili  alla  realizzazione  di  interventi  mirati   a
fronteggiare l'emergenza da Covid-19; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  recante  «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali», convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, e  successive  modifiche  e  integrazioni
(nel seguito, «decreto liquidita'»),  che  stabilisce,  all'art.  13,
modalita' rafforzate di intervento del Fondo in deroga  alla  vigente
disciplina del medesimo strumento; 
  Vista la decisione C (2020) 2370 del 13 aprile 2020, con  la  quale
la Commissione europea ha  approvato  il  regime  di  aiuti  SA.56966
(2020/N), come da ultimo prorogato con la decisione 11  gennaio  2022
C(2022) 171 final, relativo al rafforzamento operativo e  finanziario
del Fondo introdotto dal predetto art. 13 del decreto liquidita'; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  6  ottobre
2020, con il quale la dotazione finanziaria della  «Riserva  PON  IC»
del Fondo, al fine di rafforzare il sostegno  alle  piccole  e  medie
imprese nell'accesso al  credito  nel  corso  della  crisi  economica
connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, e' incrementata di
ulteriori euro 1.433.693.204,74 di risorse FESR; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2021, con il  quale
sono  state   approvate,   a   integrazione   delle   condizioni   di
ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale  del  Fondo
di  garanzia,  le  vigenti  disposizioni  operative  e  le  modalita'
operative di intervento della Sezione speciale di cui all'art. 56 del
decreto cura Italia; 
  Vista la convenzione del 6  agosto  2021  tra  il  Ministero  dello
sviluppo economico e la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale
S.p.a.,  mandataria  del   Raggruppamento   temporaneo   di   imprese
costituito con  le  mandanti  MPS  Capital  Services  S.p.a.,  Intesa
Sanpaolo S.p.a. Artigiancassa S.p.a., Unicredit  S.p.a.  e  BFF  Bank
S.p.a. (nel seguito, «Gestore del Fondo»),  relativa  all'affidamento
del servizio di gestione del  Fondo  di  garanzia,  registrata  dalla
Corte dei conti in data 24 settembre 2021; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  4,  comma  1,  lettera  o),  della
suddetta convenzione, che affida al Gestore del Fondo il servizio  di
gestione delle riserve e delle sottosezioni  cofinanziate  dai  fondi
strutturali e  di  investimento  europei,  e  la  cura  dei  connessi
ulteriori adempimenti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  3  dicembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio  2022,
relativo all'istituzione di una specifica sottosezione della  Riserva
PON IC, con  lo  scopo  di  raggiungere  le  finalita'  previste  dal
programma  React-EU   attraverso   l'incremento   finanziario   della
medesima, per un importo pari a 500  milioni  di  euro,  di  cui  400
milioni di  euro  destinati  a  interventi  in  favore  dei  soggetti
beneficiari delle regioni del Mezzogiorno e 100 milioni  destinati  a
interventi in favore  dei  soggetti  beneficiari  delle  regioni  del
Centro-Nord; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per  il  triennio  2021-2023»  (nel  seguito,  «legge  di
bilancio 2022»), che ha prorogato al 30 giugno 2022 tutte  le  misure
previste dall'art. 13, comma 1 e comma 12-bis del decreto  liquidita'
e ha stabilito, a partire dal 1° luglio fino  al  31  dicembre  2022,
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 55,  della
medesima legge di bilancio, in materia di concessione delle  garanzie
a valere sul Fondo di garanzia; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per  le  Politiche  di  coesione  «Programmazione  delle
risorse React-EU: linee di intervento e risorse seconda tranche», del
24  febbraio  2022,  con  la  quale,  sulla  base   della   dotazione
complessiva di risorse assegnate all'Italia, si  intendono  destinare
al Programma  operativo  «Imprese  e  Competitivita'»  ulteriori  200
milioni di euro a favore della menzionata sottosezione del  Fondo  di
garanzia; 
  Vista la comunicazione C(2022) 1890 final, del 23 marzo  2022,  con
la quale la Commissione europea ha adottato un quadro  temporaneo  di
crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione  della  Russia  contro   l'Ucraina   (nel   seguito,
«Temporary Crisis Framework»),  modificato  con  comunicazione  della
Commissione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022; 
  Visto il decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali  e  inerenti  alla  crisi  ucraina»  (nel  seguito,
«decreto aiuti»),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2022, relativo al rafforzamento delle misure a sostegno  della
liquidita' delle imprese e della  ripresa  economica  del  Paese,  in
considerazione delle esigenze derivanti dalle conseguenze  economiche
scaturite dal conflitto in corso; 
  Vista la decisione C (2022) 5607 del 29 luglio 2022, con  la  quale
la Commissione europea ha approvato il regime di  aiuti  SA.103403  -
TCF: Loan guarantees for SMEs and small mid caps, volto a  sostenere,
attraverso  la  concessione  di  garanzie,  gli  operatori  economici
colpiti  direttamente  o  indirettamente  dalla  crisi  connessa   al
conflitto in Ucraina; 
  Considerata la necessita'  di  mobilitare  rapidamente  le  risorse
React-EU per il superamento degli effetti della crisi  causata  dalla
pandemia di COVID-19 nonche' da  quelli  derivanti  dalla  guerra  in
Ucraina  e  preparare  una  ripresa  verde,  digitale  e   resiliente
dell'economia entro l'attuale periodo di programmazione, in linea con
l'obiettivo tematico su menzionato «Promuovere il  superamento  degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19  e  delle
sue conseguenze sociali e preparare una  ripresa  verde,  digitale  e
resiliente dell'economia»; 
  Considerato che, nell'ambito dell'Asse VI del Programma  operativo,
e' previsto il rafforzamento dell'operativita' del Fondo di  garanzia
per sostenere, mediante  la  concessione  di  garanzie  pubbliche  su
finanziamenti bancari,  sia  la  liquidita'  delle  piccole  e  medie
imprese che gli investimenti; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno, per il perseguimento delle  predette
finalita' e in considerazione  del  persistere  degli  effetti  della
crisi economica aggravata dalla citata  crisi  energetica,  avvalersi
delle risorse React-EU assegnate al Programma operativo  al  fine  di
rafforzare l'operativita' del Fondo di garanzia per le PMI,  mediante
la specifica sottosezione speciale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Autorita' di gestione»: la Divisione III (gia' Divisione  IV)
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero
dello sviluppo economico, cui e' assegnato, ai sensi del  regolamento
(UE) n. 1303/2013, il ruolo di Autorita' di  gestione  del  Programma
operativo; 
    b) «controgaranzia»: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto
garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in  cui  ne'
il soggetto beneficiario ne' il soggetto garante siano  in  grado  di
adempiere  alle  proprie  obbligazioni  nei  confronti  del  medesimo
soggetto finanziatore. La controgaranzia e' rilasciata esclusivamente
su garanzie  del  soggetto  garante  che  siano  dirette,  esplicite,
incondizionate, irrevocabili ed  escutibili  a  prima  richiesta  del
soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto; 
    c) «disposizioni operative»: le condizioni  di  ammissibilita'  e
disposizioni di carattere generale per l'amministrazione  del  Fondo,
approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentito
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  vigenti  alla  data  di
presentazione della domanda  di  garanzia  e  consultabili  nei  siti
www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it 
    d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662; 
    e) «garanzia»: la  garanzia  diretta,  la  riassicurazione  e  la
controgaranzia; 
    f)  «garanzia  diretta»:   la   garanzia   concessa   dal   Fondo
direttamente  ai  soggetti  finanziatori.  La  garanzia  diretta   e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta
e riferita a una singola operazione finanziaria; 
    g) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, cosi' come  definite
dalla vigente normativa dell'Unione  europea,  iscritte  al  registro
delle imprese; 
    h) «professionisti»: le persone fisiche titolari di  partita  IVA
esercenti attivita' di impresa, arti o professioni; 
    i)  «Programma  operativo»:  il  Programma  operativo   nazionale
«Imprese e competitivita'» FESR  2014-2020,  adottato  con  decisione
della  Commissione  europea  C(2015)  4444,  del  23   giugno   2015,
successivamente modificato fino  all'ultima  versione  approvata  con
decisione della Commissione europea C(2022) 4741 del 30 giugno 2022; 
    j) «Regioni del Centro-Nord»: le «Regioni  piu'  sviluppate»  del
restante territorio nazionale; 
    k)  «Regioni  del  Mezzogiorno»:  le  «Regioni  meno  sviluppate»
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e le  «Regioni  in
transizione» (Abruzzo, Molise, Sardegna); 
    l) «regolamento  (UE)  n.  1303/2013»:  il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  europeo,  del  17
dicembre 2013, recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo
di coesione, sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR) e sul Fondo europeo per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca
(FEAMP)  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo  di  coesione  e  sul
Fondo europeo per gli affari  marittimi  e  la  pesca,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    m)  «riassicurazione»:  la  garanzia  concessa  dal  Fondo  a  un
soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente  a  seguito
della avvenuta liquidazione al soggetto  finanziatore  della  perdita
sull'operazione finanziaria garantita; 
    n) «Riserva PON IC»: la sezione speciale del Fondo, istituita con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017, in  attuazione
di quanto previsto dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo; 
    o) «soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti  localizzati
sul  territorio  italiano,  fatte  salve  le  esclusioni   settoriali
previste dalla  vigente  normativa,  dal  Temporary  framework  e  le
limitazioni previste dal Programma operativo; 
    p) «Temporary Crisis Framework»:  il  quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
situazione di emergenza con  l'obiettivo  di  fronteggiare  la  crisi
energetica  scaturita  dall'invasione  russa  dell'Ucraina,  adottato
dalla Commissione  europea  il  23  marzo  2022,  modificato  con  la
comunicazione della Commissione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022
e in vigore, salvo proroghe, fino al 31 dicembre 2022. 
  2. Per quanto non espressamente  disposto  nel  presente  articolo,
valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31
maggio 1999, n. 248 e nelle disposizioni operative.