IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il comma 1089, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalita' di cui al comma 1090; Visto il successivo comma 1090, del citato art. 1, della legge n. 205 del 2017, secondo cui le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici e riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 1089, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalita' per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma; Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio sul commercio equo e solidale COM(1999)619 definitivo e la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, europeo Contribuire allo sviluppo sostenibile: il ruolo del commercio equo e solidale e dei programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilita' COM(2009) 215 definitivo; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 511 del 22 febbraio 2019; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto, legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2011, n. 226 e successive modificazioni e integrazioni recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi, di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privato che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234», e successive modificazioni; Vista la nota prot. n. 15368 del 28 luglio 2022 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, ha espresso, d'ordine del Ministro, il formale concerto; Visto l'art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti, definizioni: a) «prodotti del commercio equo e solidale»: i prodotti derivanti da processi di produzione che assicurino il perseguimento delle seguenti finalita': i. il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che garantisca un salario equo e copra i costi di una produzione sostenibile, il miglioramento della qualita' del prodotto e dei processi produttivi in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale, nonche' il costo della vita, anche tenuto conto delle vigenti convenzioni internazionali e delle linee guida eventualmente dettate dall'Organizzazione internazionale del lavoro; ii. il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine; iii. la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere ne' ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile; iv. un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualita' dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunita' locale; v. il rispetto dell'ambiente; vi. la garanzia che le informazioni offerte ai consumatori offrano possibilita' di scelta con buona cognizione di causa relativamente alla disponibilita' dei prodotti ed al significato dei marchi; vii. la trasparenza delle strutture organizzative; viii. la tutela del produttore che si trova in condizione di svantaggio nell'accesso al mercato in ragione dell'area geografica e delle condizioni eventualmente restrittive, con scelte orientate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della comunita' locale. b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; c) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale; d) «regolamento de minimis»: il pertinente regolamento, tra il regolamento (UE) n. 1407/2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014, applicabile sulla base dell'attivita' svolta dalla societa' benefit beneficiaria.