IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il comma 1089, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, secondo cui  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico e' istituito il Fondo  per  il  commercio  equo  e
solidale, con una dotazione di un milione di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2018, per le finalita' di cui al comma 1090; 
  Visto il successivo comma 1090, del citato art. 1, della  legge  n.
205 del 2017, secondo cui le pubbliche amministrazioni che bandiscono
gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle  proprie
strutture possono prevedere, nei capitolati di gara,  meccanismi  che
promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e  solidale.  In
favore delle imprese aggiudicatrici e riconosciuto, nel limite  delle
risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma  1089,  un
rimborso fino al 15 per cento dei  maggiori  costi  conseguenti  alla
specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto  del  bando.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri  e
le modalita' per la definizione dei prodotti  del  commercio  equo  e
solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso  di  cui  al
presente comma; 
  Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio sul commercio
equo e solidale COM(1999)619  definitivo  e  la  comunicazione  della
Commissione  al  Consiglio,  al  Parlamento  europeo  e  al  Comitato
economico e sociale, europeo Contribuire allo  sviluppo  sostenibile:
il  ruolo  del  commercio  equo  e  solidale  e  dei  programmi   non
governativi in ambito commerciale  a  garanzia  della  sostenibilita'
COM(2009) 215 definitivo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  agricolo,  modificato   dal
regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 511 del 22 febbraio 2019; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  123,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  30  aprile
1998, n.  99  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  31  dicembre
1986, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 20 febbraio 2001,  n.  42  e  successive  modificazioni,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa»  e,  in  particolare,  gli
articoli  46,  47  e  71  concernenti  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione e dell'atto di notorieta'; 
  Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma  1,  e  6  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   recante    il    «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto, legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28  settembre
2011, n.  226  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale al fine  di  garantire  il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi, di trasparenza e  di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale  in  materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privato che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico  ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo  2001,  n.  57,  che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio  2017,  n.
115,  recante  il  «Regolamento  recante   la   disciplina   per   il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge  24  dicembre  2012,  n.  234»,  e
successive modificazioni; 
  Vista la nota prot. n. 15368 del 28 luglio 2022  con  la  quale  il
Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  ha
espresso, d'ordine del Ministro, il formale concerto; 
  Visto l'art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti,
definizioni: 
    a) «prodotti del commercio equo e solidale»: i prodotti derivanti
da processi di  produzione  che  assicurino  il  perseguimento  delle
seguenti finalita': 
      i. il pagamento al produttore di un prezzo equo  e  concordato,
che garantisca un salario equo e copra  i  costi  di  una  produzione
sostenibile, il miglioramento  della  qualita'  del  prodotto  e  dei
processi  produttivi  in  un'ottica  di  miglioramento   dell'impatto
ambientale, nonche' il costo della vita,  anche  tenuto  conto  delle
vigenti convenzioni internazionali e delle linee guida  eventualmente
dettate dall'Organizzazione internazionale del lavoro; 
      ii. il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte
del prezzo al momento dell'ordine; 
      iii. la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni
di lavoro, con riferimento alla salute e alla  sicurezza,  sia  nella
retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere ne'  ricorso
allo sfruttamento del lavoro minorile; 
      iv. un rapporto continuativo tra produttore ed  acquirente  che
preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate  al  graduale
miglioramento sia della qualita' dei prodotti e dei servizi,  tramite
l'assistenza al  produttore,  sia  delle  condizioni  di  vita  della
comunita' locale; 
      v. il rispetto dell'ambiente; 
      vi. la garanzia che  le  informazioni  offerte  ai  consumatori
offrano  possibilita'  di  scelta  con  buona  cognizione  di   causa
relativamente alla disponibilita' dei prodotti ed al significato  dei
marchi; 
      vii. la trasparenza delle strutture organizzative; 
      viii. la tutela del produttore che si trova  in  condizione  di
svantaggio nell'accesso al mercato in ragione dell'area geografica  e
delle condizioni eventualmente restrittive, con scelte  orientate  al
rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della comunita' locale. 
    b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    c) «Registro nazionale degli aiuti»: il  registro,  istituito  ai
sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  cosi'  come
modificato  e  integrato  dalla  legge  29  luglio  2015,   n.   115,
finalizzato a raccogliere  dati  e  informazioni  relativamente  agli
aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis»  e
a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse  economico
generale; 
    d) «regolamento de minimis»: il pertinente  regolamento,  tra  il
regolamento (UE) n. 1407/2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e  il
regolamento (UE) n. 717/2014, applicabile sulla  base  dell'attivita'
svolta dalla societa' benefit beneficiaria.