IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la  raccomandazione  (UE)  2022/2548  del  Consiglio  del  13
dicembre 2022 su un approccio coordinato  riguardo  ai  viaggi  versi
l'Unione durante  la  pandemia  di  COVID-19  e  che  sostituisce  la
raccomandazione (UE) 2020/912; 
  Vista la nota prot. n. 51468 del 27 dicembre 2022, della  Direzione
generale  della  prevenzione  sanitaria   in   cui   si   evidenziava
l'aggravarsi della situazione  epidemiologica  in  Cina  relativa  al
COVID-19; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  fini  della  identificazione  e  del   contenimento   della
diffusione di possibili varianti del  virus  Sars-Cov-2,  a  tutti  i
soggetti in ingresso dalla Cina si applica la seguente disciplina: 
    a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione
di essersi sottoposti, nelle settantadue ore  antecedenti  l'ingresso
nel territorio nazionale, ad un test molecolare, o, nelle quarantotto
ore antecedenti, ad  un  test  antigenico  effettuati  per  mezzo  di
tampone con risultato negativo; 
    b) obbligo di sottoporsi ad un test  antigenico,  da  effettuarsi
per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo  in  aeroporto,  ovvero,
qualora cio' non fosse possibile, entro quarantotto ore dall'ingresso
nel  territorio  nazionale  presso  l'azienda  sanitaria  locale   di
riferimento; 
    c) in caso di esito positivo  del  test  antigenico,  obbligo  di
sottoporsi  immediatamente  ad  un  test  molecolare  ai   fini   del
successivo sequenziamento e ad  isolamento  fiduciario  nel  rispetto
della normativa vigente; 
    d)  obbligo  di  effettuare  un  ulteriore  test   antigenico   o
molecolare con  esito  negativo  per  porre  termine  al  periodo  di
isolamento. 
  2.  A  condizione  che  non  insorgano  sintomi  di  COVID-19,   le
disposizioni di cui comma 1 del presente articolo non si applicano ai
minori  di  sei  anni,  ai  membri  dell'equipaggio  e  al  personale
viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, ai funzionari e
agli  agenti,  comunque  denominati,   dell'Unione   europea   o   di
organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al  personale
amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e
agli impiegati consolari, al personale militare, compreso  quello  in
rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di  Polizia,  al
personale  del  Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza   della
Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni.